23/08/2026
COMITATO BONIFICA SOSTENIBILE
COMUNICATO STAMPA — Chieti/Pescara, 23 agosto 2026
Rimborsi: grazie, Presidente, ma carta e penna le prendiamo noi
Il 3 luglio il Consorzio di Bonifica Centro delibera all'unanimità lo sgravio delle cartelle, spiegando che sgravio e nuovi avvisi sono momenti dello stesso procedimento. Il 19 agosto usa quegli stessi futuri avvisi per non restituire nulla.
Con un avviso pubblicato sul proprio sito il 19 agosto 2026, a firma del Presidente Enisio Tocco, il Consorzio di Bonifica Centro comunica ai consorziati che «si è ritenuto opportuno non procedere al rimborso delle somme già versate».
La motivazione è di rara cortesia: risparmiare agli utenti il disagio di chiedere un rimborso e ricevere subito dopo una nuova richiesta di pagamento.
Il Comitato Bonifica Sostenibile ringrazia il Presidente per la premura. Nessuno di noi aveva però segnalato difficoltà con carta e penna. E poiché il disagio di incassare un rimborso dovuto siamo disposti ad affrontarlo, ribadiamo che il rimborso lo vogliamo lo stesso, e lo vogliamo subito.
La catena degli atti
• 21 gennaio 2026 — Comitato Amministrativo, delibera n. 3. In esecuzione della sentenza TAR Abruzzo–Pescara n. 3/2026, passata in giudicato, che ha dichiarato nulli gli atti di contribuenza dal 2021 al 2025, il Consorzio annulla d'ufficio tutti gli avvisi di pagamento e chiede ad Agenzia delle Entrate-Riscossione la sospensione e il successivo annullamento (sgravio totale) di ruoli e cartelle.
• 16 giugno 2026 — Consiglio di Amministrazione, delibera n. 8. Viene approvato il ricalcolo della spesa consortile 2021-2025, con richiesta ai consorziati di versare il pregresso entro il 31 ottobre 2026.
• 3 luglio 2026 — Consiglio di Amministrazione, delibera n. 9. Otto consorziati propongono opposizione ex art. 51 dello Statuto. Il Consorzio le respinge tutte con un unico atto, nega la sospensione dell'esecutorietà e conferma la delibera n. 8. Nello stesso provvedimento — le cui premesse, per espressa dichiarazione dell'Ente, «costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato, avendone valore dispositivo» — il Consiglio stabilisce che lo sgravio dei precedenti carichi e la notifica dei nuovi avvisi rettificati sono momenti coerenti del medesimo procedimento. Lo sgravio è deliberato qui, all'unanimità.
• 6 luglio 2026 — l'esecuzione. Tre giorni dopo il provvedimento massivo di sgravio viene trasmesso all'Agente della riscossione. L'atto operativo non risulta pubblicato all'Albo: se ne conosce l'esistenza solo perché richiamato, come titolo, nelle comunicazioni che l'Agenzia invia ai contribuenti.
A seguire — le comunicazioni di rimborso. È l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non il Consorzio, a scrivere ai contribuenti indicando beneficiario, titolo e importo, con allegato il modulo per l'accredito.
• 11 agosto 2026 — determinazione dirigenziale n. 100. Il Consorzio affida a una società esterna l'elaborazione del ricalcolo e la stampa di circa 50.000 avvisi di pagamento per le annualità 2021-2025.
• 19 agosto 2026 — l'avviso. Niente rimborsi.
Le due frasi
• Il 3 luglio, per respingere chi contestava la contraddizione tra il ricalcolo e la delibera di gennaio, il Consorzio afferma che lo sgravio dei vecchi carichi e la notifica dei nuovi avvisi sono momenti coerenti dello stesso procedimento.
• Il 19 agosto, quegli stessi futuri avvisi diventano la ragione per non dare corso ai rimborsi generati dallo sgravio.
La medesima relazione fra le due cose serve, a sei settimane di distanza, prima a dimostrare che non c'era contraddizione, poi a non restituire il denaro.
E lo sgravio non è stato un automatismo degli uffici: è stato deliberato da un organo collegiale, all'unanimità, con premesse cui l'Ente ha attribuito espresso valore dispositivo, nello stesso atto in cui respingeva le opposizioni dei consorziati. Il rifiuto di rimborsare, invece, è stato annunciato da un avviso a firma del solo Presidente, su un sito, senza che risulti alcuna delibera né del Consiglio né del Comitato Amministrativo.
Perché diciamo grazie, ma no
1. Lo sgravio non si riprende indietro. Una volta adottato e trasmesso all'Agente della riscossione, ha già prodotto il suo effetto: ha cancellato il debito. Non è un rubinetto che si apre e si chiude, e un carico estinto non torna in vita con un avviso pubblicato su un sito.
2. Non era una concessione: era un atto dovuto. Nasce dall'esecuzione di una sentenza definitiva. Gli atti che imponevano quei contributi sono nulli, e la nullità opera fin dall'origine. Ciò che il Consorzio non poteva pretendere ieri, non può trattenerlo oggi.
3. Il diritto al rimborso non dipende dallo sgravio. Lo sgravio è il passaggio contabile; il diritto a riavere quanto versato nasce dalla legge. Chi paga in forza di un titolo inesistente ha diritto alla restituzione, e quel credito resterebbe anche se lo sgravio venisse revocato.
4. «Si è ritenuto opportuno» non è una categoria del diritto. L'obbligo di restituire somme incassate senza titolo non è nella disponibilità dell'ente, e non si sospende per ragioni di semplificazione o di convenienza organizzativa.
UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA NON DECIDE SE RESTITUIRE: DEVE!
5. Non si compensa un credito certo con un debito che non esiste. Alla data della comunicazione nessun nuovo avviso di pagamento era stato emesso: l'elaborazione e la stampa erano state affidate a una società esterna otto giorni prima. Non manca l'esigibilità del preteso controcredito: manca l'atto. E in materia tributaria la compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla legge.
6. «Tutti a debito» è ciò che il Consorzio si era impegnato a non dire ancora. Il 3 luglio l'Ente scriveva che la verifica delle singole posizioni sarebbe avvenuta nella fase successiva e che le liste sarebbero passate dall'approvazione preventiva del Comitato Amministrativo prima di ogni notifica.
Il 19 agosto il Presidente annuncia l'esito individuale per tutti, senza che quella fase si sia conclusa e senza che nessuno abbia ricevuto la propria quantificazione.
Cosa fare, e farlo subito
🔺Chi ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione una comunicazione di rimborso compili e trasmetta senza indugio il modulo allegato (Mod. RE1 — Comunicazione delle modalità di rimborso), all'indirizzo e-mail indicato sul modulo, oppure allo sportello territoriale o online, con la documentazione richiesta e le coordinate del conto su cui ricevere l'accredito.
🔺 Chi ha versato somme per le annualità 2021-2025 senza aver ricevuto la comunicazione può chiedere la verifica della disponibilità del rimborso agli stessi sportelli.
È opportuno affiancare un'istanza scritta al Consorzio, via PEC e protocollata, con richiesta di rimborso e di conferma dell'avvenuto sgravio: serve a fissare la data, interrompere i termini e costituire l'ente in mora. Il Comitato mette a disposizione un fac-simile.
Tre avvertenze
🔺Presentare il Mod. RE1 o l'istanza non comporta alcun riconoscimento di debito: è la richiesta di ciò che è già stato dichiarato non dovuto.
🔺 Finché non sia pervenuto un atto individuale motivato e impugnabile è consigliabile non sottoscrivere alcun atto che presupponga acquiescenza alla posizione debitoria 2021-2025.
🔺 Il rimborso spetta a chi ha effettivamente versato: chi non ha pagato, o ha ottenuto solo la sospensione della cartella, verifichi prima la propria situazione.
Il Comitato Bonifica Sostenibile chiede infine al Consorzio di rendere pubblici tre documenti:
🔴 il provvedimento operativo di sgravio del 6 luglio 2026, mai comparso all'Albo;
🔴 l'atto deliberativo con cui è stato deciso di non dare corso ai rimborsi, con l'organo che lo ha adottato;
🔴 la relazione che giustificherebbe il ricalcolo.
Un ente che ritiene di avere ragione non ha nulla da guadagnare dal silenzio.
Piccola nota a margine.
Per difendere l’indifendibile il Consorzio tra spese legali, verificazioni, società di revisione, consulenti e riemissione degli avvisi ha speso oltre 300.000 euro (150 solo per riemettere gli avvisi): questi soldi li deve rimborsare all’ente chi ha sbagliato e certamente non i consorziati.
COMITATO BONIFICA SOSTENIBILE