STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MESTIZAJE
ART. 1- l’ Associazione di volontariato Mestizaje, più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in Cecina (LI) – Piazza della Libertà n. 14, costituita ai sensi della legge 266/91 e delle successive leggi regionali in materia di volontariato, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, e culturale. ART. 2 - L
’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. ART. 3 – L’associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato per fini di solidarietà sociale nelle seguenti aree di intervento :
attività ricreative, culturali, formative e ambientali;
progetti di cooperazione internazionale;
promozione di una cittadinanza attiva. ART. 4 – Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’associazione realizza i seguenti interventi:
campagne di sensibilizzazione;
raccolta fondi;
iniziative di animazione;
promozione di un consumo critico, etico e sostenibile;
tutte le altre attività che possono essere utili a realizzare gli scopi dell'associazione. SOCI
ART. 5 – Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini sopraindicati. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine
ART. 6 – La qualifica di socio si perde per:
decesso;
mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
dimissioni;
espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione. ART. 7 – Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci. ART.8 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile
ART.9 – Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. ORGANI SOCIALI
ART. 10 – Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:
Assemblea generale degli iscritti;
Consiglio direttivo;
Presidente;
ART. 11 - L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. Il consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno entro il trenta Aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite affissione presso la sede sociale contenente il luogo, la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da affiggere almeno quattro giorni prima. ART. 12 – L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, e il diritto di interve**re. ART.13 - L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa a maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza di almeno 2/3 dei medesimi e può essere all'ordine del giorno solo previa comunicazione esplicita a tutti i soci. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. ART.14 - L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:
elezione del Consiglio direttivo;
nomina ( o sostituzione ) degli organi sociali;
approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;
deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell’assemblea è inappellabile;
ART. 15 – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’assemblea straordinaria
ART. 16 - Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. ART. 17 – Il Consiglio direttivo è formato da almeno 3 membri, e si riunisce di norma una volta al mese. Al suo interno elegge il presidente e le altre cariche sociali (vicepresidente e tesoriere). Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 anni e può ve**re rieletto. ART. 18 – Compiti del Consiglio direttivo:
E’ di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:
eseguire le delibere dell’assemblea;
formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
predisporre il rendiconto annuale. predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
deliberare circa l’ammissione dei soci;
deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
ART. 19 - I compiti principali del Presidente sono:
rappresentare socialmente e legalmente l’associazione;
convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito dall’assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria;
deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’associazione. ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
ART. 20 – Le entrate della associazione sono costituite da:
contributi dei soci;
contributi di privati;
contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
contributi di organismi internazionali;
donazioni o lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
beni mobili e immobili;
donazioni, lasciti o successioni. ART. 21 – L’esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 4 giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione. ART. 22- Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione. ATTIVITA’ SECONDARIE
ART. 23 – L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995. DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 24– La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 N. 662. L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. NORME RESIDUALI
ART. 25 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.