17/06/2026
ABBONAMENTO PAY TV: SI AL RINNOVO AUTOMATICO MA SOLO SE SPECIFICAMENTE APPROVATO
Con l'ordinanza n. 12153/2026, viene ribadito un principio fondamentale nei rapporti contrattuali tra società di servizi pay tv (o di qualsiasi servizio continuativo) ed il consumatore.
Nei contratti per adesione (standardizzati), che prevedono il rinnovo tacito dell'abbonamento salvo disdetta dell'utente, non basta che il consumatore abbia firmato il contratto nel suo complesso o che abbia avuto la possibilità di leggere le condizioni generali, ma occorre una sua manifestazione di consenso distinta, chiara e consapevole nel caso in cui una clausola sia particolarmente gravosa.
Una società che erogava il servizio pay tv in abbonamento, reputando rinnovato automaticamente il rapporto in assenza di disdetta, pretendeva dal cliente il pagamento di oltre mille euro per canoni maturati in un triennio, oltre a interessi di mora e penali collegate alla mancata restituzione della smart card. Il consumatore si opponeva alla pretesa creditoria ritenendo non validità la clausola di rinnovo tacito per non averla mai approvata espressamente.
La Corte dà ragione al consumatore valorizzando nella Sua decisione il secondo comma dell'art. 1341 del c.c., che disciplina le condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da una delle parti con riferimento a quelle particolarmente gravose, cioè "vessatorie" per il consumatore aderente, le quali devono essere approvate specificamente per iscritto.
Tanto per evitare che il consumatore-parte debole del rapporto accetti inconsapevolmente condizioni sfavorevoli inserite in moduli standard predisposti dal professionista.
La doppia manifestazione di volontà richiesta dalla legge per tali particolari condizioni (come quella del rinnovo tacito salvo disdetta), espressa dal consumatore con una firma generale per aderire al contratto ed una ulteriore e separata per approvare le clausole vessatorie, serve a tutelare la consapevolezza contrattuale.
Inoltre nel caso esaminato nella pronuncia sopraindicata, il contratto di abbonamento contestato utilizzava illegittimamente un sistema di approvazione clausole di tipo “opt-out” ovvero doveva esser il cliente ad espungere dalla convenzione quelle clausole contrattuali ritenute vessatorie. Questo meccanismo è stato ritenuto contrario alla legge che lo contempla solo in modalità contraria (“opt-in”): non deve essere il consumatore a eliminare attivamente le clausole sfavorevoli, ma deve essere il professionista a ottenere un consenso espresso e specifico sulle condizioni più gravose. Nella pratica, il modello contrattuale utilizzato dalla società aveva "rovesciato" il sistema legale, violando l'art. 1341 c.c
Ricapitolando, se una clausola di rinnovo automatico non viene approvata specificamente per iscritto:
-il rinnovo tacito è inefficace;
-il contratto cessa alla scadenza originaria;
-il professionista non può pretendere il pagamento dei periodi successivi nè eventuali interessi, penali o richieste accessorie collegate al rinnovo non valido.