Movimento Consumatori Lecce

Movimento Consumatori Lecce Il Movimento Consumatori aderisce, fin dalla sua costituzione, alla Federazione A.R.C.I.

Il MOVIMENTO CONSUMATORI LECCE è la sezione territoriale del MOVIMENTO CONSUMATORI (APS) che nasce a Milano nel 1985 per la promozione dei diritti dei consumatori come diritti civili nel mercato. Il Movimento Consumatori è un’associazione autonoma ed indipendente senza fine di lucro, nata nel 1985 per iniziativa di un gruppo di cittadini e di esperti, sollecitati dall’esigenza di tutelare i diritti dei consumatori.

16/10/2025

Messaggio truffa su multa stradale

Come già allertato dalla Polizia Locale di Lecce, arrivano anche al nostro sportello segnalazioni di associati che lamentano la ricezione di un messaggio di apparente provenienza dalla Polizia Locale di Lecce con cui si viene invitati al pagamento di una fantomatica sanzione amministrativa per una contravvenzione stradale in un brevissimo termine (entro non oltre 48 ore), pena il suo triplicarsi nell'importo, con accluso un link da cliccare per provvedere al saldo.
Trattasi di truffa a mezzo del famigerato smishing, ovvero una tipologia di fishing che utilizza messaggi di testo o altri sistemi di messaggistica provenienti da fonti apparentemente affidabili che sono diretti a carpire dati personali e bancari dal malcapitato destinatario.
Occorre quindi non cliccare sul link ed ignorare il messaggio, eventualmente anche denunciando alla polizia postale.

06/10/2025

NOVITA' SUI BONIFICI / BONIFICI ISTANTANEI

Dal 9 ottobre p.v. in ottemperanza al Regolamento UE 2024/886 e nell'ottica di un'operazione di equiparazione tra bonifici ordinari e non, ci sarà l'attivazione automatica per tutti i clienti del servizio di bonifico istantaneo.
Viene introdotto l'obbligo per le banche e gli istituti di credito, in caso di bonifici, di controllare le credenziali e l'IBAN del beneficiario della disposizione di pagamento prima che parta l'ordine.
Viene quindi introdotta la verifica del beneficiario (cd. VoP) per rendere lo strumento di pagamento del bonifico istantaneo più diffuso e sicuro, data anche la sua congenita irrevocabilità a differenza del bonifico ordinario (revocabile nelle 24 ore), evitando così truffe e raggiri.
Come affermato a pg.11 del Regolamento, il PSP (il Prestatore Servizio di Pagamento) di un pagatore "offre al pagatore un servizio di verifica del beneficiario al quale il pagatore intende inviare un bonifico. Il PSP del pagatore effettua il servizio di controllo immediatamente dopo che il pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al beneficiario e prima che al pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare tale bonifico".
Insomma c'è una anteriore condivisione tra cliente e la banca/istituto di credito dell'esito del controllo sui dati del beneficiario, sia se i dati inseriti coincidono, sia se non coincidono o se coincidono parzialmente oppure se non è stato possibile effettuare una verifica (ad es. il conto è chiuso o bloccato).
Il servizio di verifica è offerto gratuitamente ed indipendentemente dal canale di disposizione dell'ordine di pagamento utilizzato dal pagatore per impartire un ordine di pagamento per il bonifico.

27/05/2025

NUOVO REGOLAMENTO DI TUTELA UTENTE PER LA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI DI OFFERTA NEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Per rafforzare la trasparenza delle condizioni dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica e per contrastare lo spoofing (ossia il camuffamento del numero telefonico del chiamante) l’Autorità ha adottato il nuovo Regolamento nell'All. B della delibera n. 106/25/CONS che sostituisce il precedente regolamento del 2016.
Le nuove disposizioni prevedono una serie di misure tecniche volte a contrastare sia il fenomeno del telemarketing e teleselling aggressivo e illegale (attraverso l’utilizzo di un numero telefonico inesistente e non registrato, per impedirne l’identificazione), sia le frodi perpetrate utilizzando un numero telefonico modificato in modo da presentarsi all’utente chiamato come un soggetto pubblico (ad es., Forze dell’ordine) o privato (ad es., una banca).
È in particolare previsto il blocco delle chiamate provenienti dall’estero verso l’Italia che espongano un identificativo del chiamante corrispondente, in modo illegittimo, a un numero italiano.
Quindi gli operatori nazionali che ricevono chiamate consegnate da operatori esteri, saranno obbligati a bloccare e non terminare in Italia le chiamate con numero fisso italiano e quelle con numero mobile italiano, a meno che l’utente non sia effettivamente in roaming all’estero.
Il Regolamento introduce inoltre un sistema di classificazione per le offerte di servizi di comunicazione mobile su tecnologia 5G, utile a garantire una maggiore trasparenza agli utenti finali che avranno conoscenza in modo più intuitivo delle caratteristiche del servizio offerto attraverso l'uso di bollini colorati che contrassegneranno, in base al diverso colore, la presenza di eventuali limitazioni di velocità (il VERDE indicherà le offerte 5G fornite senza limitazioni contrattuali di velocità imposte dall’operatore; il GIALLO e il ROSSO, invece, saranno utilizzati per segnalare la presenza di limiti di velocità, con il giallo per limiti di download pari o superiori a 20 Mbit/s e il rosso per limiti inferiori a 20 Mbit/s).
All’interno di questi bollini sarà chiaramente indicato il valore del limite di velocità applicato, rendendo immediatamente comprensibile all’utente l’effettiva velocità massima raggiungibile.
E' previsto anche un rafforzamento degli obblighi informativi sulle offerte, con la pubblicazione di informazioni da parte dei fornitori di servizi di telefonia e accesso a internet per la maggiore chiarezza, completezza e confrontabilità delle offerte disponibili sul mercato, in particolare per quelle rivolte ad una categoria predeterminata di utenti.
Sulla "Homepage" dei siti degli operatori sarà creata una sezione dedicata alla "trasparenza tariffaria" e ci sarà un nuovo portale AGCOM per confrontare le offerte tra gli operatori:https://confrontaofferte.agcom.it
Quanto al consumo dei dati: è stato integrato l’obbligo informativo al raggiungimento dell’80% del plafond di Giga previsto dall’offerta, con l’introduzione di un riferimento esplicito al blocco automatico del traffico dati al superamento del 100%.
L’utente dovrà dunque esprimere un consenso attivo per riattivare la navigazione, a tutela del controllo dei costi e dell’esperienza d’uso.
Viene introdotto un obbligo di preavviso di un mese agli utenti finali in caso di cessazione di servizi da parte di un fornitore, comunicato in modo appropriato e includendo informazioni sulla possibilità di passare per tempo ad un altro operatore.
L’operatività delle misure assunte sarà realizzata in due fasi temporali, a partire dalla pubblicazione del provvedimento (19 maggio 2025): il primo, dopo tre mesi, riguarderà il blocco delle chiamate dall’estero con numero chiamante italiano di rete fissa; il secondo, dopo sei mesi riguarderà il blocco delle chiamate con numero chiamante italiano di rete mobile.
Per ulteriori informazioni
MOVIMENTO CONSUMATORI LECCE
0832/399128

07/05/2025

NIENTE SANZIONE MA ENEL ENERGIA RISTORERA' OLTRE QUARANTAMILA CLIENTI PER INADEGUATA COMUNICAZIONE DEGLI AUMENTI UNILATERALI IN BOLLETTA (giugno 2023-aprile 2024)
Per chiudere l'istruttoria del procedimento sanzionatorio a suo carico (PS12723), avviata dall'Antitrust per possibile pratica commerciale scorretta nella comunicazione all'utenza del rinnovo delle condizioni economiche della fornitura in scadenza, Enel Energia per evitare una possibile sanzione ha raggiunto un accordo con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) .
La procedura sanzionatoria aveva ad oggetto le modalità adoperate dal Gestore per comunicare all’utenza il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura in scadenza - e con decorrenza 1° giugno 2023 - che "potevano non rendere i consumatori consapevoli degli aumenti introdotti. Inoltre, nel caso di comunicazioni di rinnovo inviate digitalmente, la lettera di accompagnamento (cd. DEM) poteva essere confusa con un messaggio promozionale".
Enel Energia si è quindi impegnata ad offrire ad oltre 40.000 clienti misure di tipo compensativo pari a oltre 5 milioni di euro.
il ristoro sarà riconosciuto:
- automaticamente a chi è stata spedita tramite canale postale una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024), che però non risulta consegnata;
- a chi ha ricevuto via web una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024) e ha presentato un reclamo ad Enel Energia e/o all’Antitrust (in proprio o tramite associazione consumatori) alla data di adozione del provvedimento di accettazione degli impegni, lamentando la scarsa chiarezza del messaggio delle nuove condizioni contrattuali.
La misura compensativa verrà erogata sotto forma di bonus in bolletta a coloro che hanno mantenuto il rapporto contrattuale con la società, mentre per chi nelle more è passato ad altro fornitore sarà emessa una nota di credito.
Infine Enel Energia "si è poi impegnata a realizzare misure di tipo informativo consistenti in un articolato sistema di avvisi e promemoria, fra loro complementari (SMS, mail, fattura, notifica via app e Area Riservata) per ricordare ai clienti l’applicazione delle nuove condizioni economiche".

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30/04/2025

Decreto bollette: impignorabile l'immobile del condomino vulnerabile moroso

Pubblicata in G.U. la Legge n. 60/2025 di conversione del D.L. n. 19/2025 ( c.d. Decreto Bollette) che con l'art 2 -comma 2bis- interviene in ambito condominiale prevedendo l'impignorabilità dell'immobile di proprietà del condomino vulnerabile (ai sensi del D.Lgs 201 n.210/21) per debiti energetici condominiali purchè:
1) l'immobile sia l'unico del debitore, sia abitativo e di sua residenza, non di lusso o di cat. A/8 o A/9;
2) il debito energetico condominiale sia inferiore ad € 5.000 (cinquemila/00).
Resta salvo il diritto del condominio di iscrivere ipoteca giudiziale ex art 2818 cc a garanzia del credito, o comunque si procedere ad esecuzione mobiliare per il suo recupero.
Ai sensi dell'art 11, co. 1, D.Lgs n.210/21, sono considerati soggetti fragili:
a) i soggetti ultra 75 anni;
b) i soggetti in condizioni economicamente svantaggiate;
c) i soggetti che si trovino in gravi condizioni di salute, o presso i quali si trovino persone in tale stato, che richiedano l'uso di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita;
d) i soggetti disabili ex art 3 L. 104/93;
e) i soggetti ubicati in isole minori non interconnesse o ubicati in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

Indirizzo

Via Della Repubblica N. 3_(Rione Castromediano)
Cavallino
73020

Orario di apertura

Lunedì 17:00 - 19:30
Mercoledì 17:00 - 19:30
Venerdì 17:00 - 19:30

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