09/09/2026
DISEGNO DI LEGGE NAZIONALE
«A Grid for Nature» — Istituzione della Compagnia Pubblica Nazionale dell'Energia e del Fondo per la resilienza territoriale e la prevenzione del rischio idrogeologico, mediante la valorizzazione di beni energetici confiscati alla criminalità organizzata, e disposizioni in materia di comunità energetiche
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di coniugare tre obiettivi profondamente connessi: la lotta alla criminalità organizzata attraverso il riutilizzo produttivo dei beni ad essa confiscati, la transizione energetica del Paese fondata su fonti rinnovabili, e la prevenzione del dissesto idrogeologico che affligge ampie porzioni del territorio nazionale, in particolare nel Mezzogiorno.
Il modello proposto, denominato «A Grid for Nature», si fonda su un principio semplice: l'energia del territorio finanzia la sicurezza del territorio. Gli impianti eolici e fotovoltaici confiscati alla criminalità organizzata, oggi in larga parte sottoutilizzati, vengono riattivati e gestiti da una Compagnia Pubblica Nazionale dell'Energia; gli utili da essi generati alimentano un Fondo dedicato alla prevenzione del rischio idrogeologico, all'adattamento climatico, alla manutenzione dei corsi d'acqua, alla protezione costiera e alla rigenerazione ambientale, secondo una logica di economia circolare territoriale: energia, ricavi, investimento, sicurezza, resilienza, nuovo valore.
Il presente disegno di legge individua nella Regione Siciliana il territorio nel quale avviare, in via sperimentale, il modello descritto, in ragione della significativa presenza di beni energetici confiscati e dell'elevata esposizione del territorio regionale al rischio idrogeologico, e prevede altresì la promozione delle comunità energetiche rinnovabili quale strumento di partecipazione diretta dei cittadini e degli enti locali ai benefici della produzione energetica da fonti rinnovabili.
Il testo si articola in otto titoli e quaranta articoli, dedicati rispettivamente alle disposizioni generali, alla Compagnia Pubblica Nazionale dell'Energia, ai beni energetici confiscati, al Fondo per la resilienza territoriale, alle comunità energetiche, alla sperimentazione territoriale, alla trasparenza e legalità, e alle disposizioni finanziarie, transitorie e finali.
Per le ragioni esposte, si confida nella rapida approvazione del presente disegno di legge da parte del Parlamento.
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge, denominata «A Grid for Nature», reca disposizioni per la costituzione della Compagnia Pubblica Nazionale dell'Energia, per la valorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili confiscati alla criminalità organizzata, per l'istituzione del Fondo per la resilienza territoriale e la prevenzione del rischio idrogeologico, nonché per la promozione delle comunità energetiche rinnovabili.
2. La presente legge attua il principio secondo cui l'energia prodotta sui territori concorre al finanziamento della sicurezza e della resilienza dei territori medesimi.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per: a) «Compagnia»: la Compagnia Pubblica Nazionale dell'Energia di cui all'articolo 4; b) «Fondo»: il Fondo per la resilienza territoriale e la prevenzione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 17; c) «beni energetici confiscati»: gli impianti eolici, fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le infrastrutture connesse, confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) «ANBSC»: l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; e) «comunità energetiche»: le comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumo collettivo di cui alla normativa vigente; f) «territorio laboratorio»: l'ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 31 per la sperimentazione della presente legge.
Art. 3 (Principi)
1. L'attuazione della presente legge si informa ai principi di legalità, trasparenza, sostenibilità ambientale, solidarietà territoriale ed efficienza economica.
2. Le amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione della presente legge cooperano secondo il principio di leale collaborazione, anche mediante la stipula di intese e protocolli.
TITOLO II
La Compagnia Pubblica Nazionale dell'Energia
Art. 4 (Istituzione della Compagnia)
1. È istituita la Compagnia Pubblica Nazionale dell'Energia, società per azioni a totale partecipazione pubblica, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Lo Stato può consentire la partecipazione al capitale della Compagnia, in misura complessivamente non superiore al 49 per cento, di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici, nel rispetto del carattere pubblico del controllo societario.
Art. 5 (Oggetto sociale)
1. La Compagnia ha per oggetto lo sviluppo, l'acquisizione, la gestione e la valorizzazione di impianti eolici, fotovoltaici, sistemi di accumulo e altri asset per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con priorità per i beni energetici confiscati alla criminalità organizzata.
2. La Compagnia può altresì svolgere attività di ricerca, sviluppo tecnologico e formazione professionale connesse al proprio oggetto sociale.
Art. 6 (Capitale sociale)
1. Il capitale sociale iniziale della Compagnia è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ed è sottoscritto dallo Stato secondo le modalità previste per le società a partecipazione pubblica.
Art. 7 (Organi sociali)
1. Sono organi della Compagnia l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, integrato da un organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Lo statuto della Compagnia può prevedere un comitato consultivo territoriale, con funzioni non vincolanti, composto da rappresentanti delle regioni e degli enti locali nei cui territori la Compagnia opera.
Art. 8 (Requisiti degli amministratori)
1. Non possono essere nominati amministratori o sindaci della Compagnia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia vigente, né coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la pubblica amministrazione o per reati di criminalità organizzata.
2. Gli amministratori sono scelti secondo criteri di comprovata competenza tecnica, economica o giuridica nel settore energetico o della gestione dei beni confiscati.
Art. 9 (Bilancio e destinazione degli utili)
1. La Compagnia redige annualmente un bilancio di esercizio e un bilancio sociale, resi pubblici sul proprio sito istituzionale.
2. Gli utili netti di esercizio, dedotte le riserve legali e statutarie e le somme necessarie al reinvestimento tecnico e industriale, sono trasferiti, in misura non inferiore al 60 per cento, al Fondo di cui all'articolo 17.
Art. 10 (Vigilanza)
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sull'attività della Compagnia e ne riferisce annualmente alle Camere, anche in ordine al rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.
TITOLO III
Beni energetici confiscati alla criminalità organizzata
Art. 11 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli impianti eolici e fotovoltaici, ai sistemi di accumulo e alle infrastrutture di rete a essi funzionalmente connesse, confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata, indipendentemente dalla loro attuale destinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2.
Art. 12 (Assegnazione dei beni da parte dell'ANBSC)
1. L'ANBSC, su richiesta della Compagnia e sentito il prefetto territorialmente competente, assegna alla Compagnia, in via prioritaria rispetto ad altre forme di destinazione, i beni energetici confiscati non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'assegnazione non pregiudica le destinazioni sociali già disposte per gli immobili funzionalmente connessi agli impianti, salva diversa intesa tra l'ANBSC, la Compagnia e i soggetti assegnatari.
3. Per i beni energetici confiscati con provvedimento non definitivo, l'ANBSC può stipulare con la Compagnia convenzioni per la gestione anticipata degli impianti, al fine di evitarne il deterioramento o la perdita di valore.
Art. 13 (Presa in carico e ripristino funzionale)
1. La Compagnia, entro novanta giorni dall'assegnazione, effettua una ricognizione tecnica dei beni assegnati e adotta un piano di ripristino funzionale, ove necessario, con oneri a carico del proprio bilancio o del Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 19.
Art. 14 (Impianti in stato di abbandono)
1. Per gli impianti confiscati che risultino in stato di abbandono o di grave degrado da oltre due anni, la Compagnia può richiedere procedure di assegnazione accelerata, con termini dimezzati rispetto a quelli ordinari previsti dalla normativa in materia di beni confiscati.
Art. 15 (Tutela da infiltrazioni criminali)
1. La Compagnia adotta protocolli di legalità con le prefetture territorialmente competenti per la selezione di fornitori, appaltatori e subappaltatori, al fine di prevenire condizionamenti o infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei beni assegnati.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
Art. 16 (Sistemi di accumulo e asset connessi)
1. La Compagnia è autorizzata a sviluppare, anche presso i siti dei beni energetici confiscati, sistemi di accumulo dell'energia e infrastrutture di rete funzionali a incrementare l'efficienza e la resilienza della produzione energetica territoriale.
TITOLO IV
Il Fondo per la resilienza territoriale e la prevenzione del rischio idrogeologico
Art. 17 (Istituzione del Fondo)
1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la resilienza territoriale e la prevenzione del rischio idrogeologico, denominato «Fondo A Grid for Nature».
Art. 18 (Alimentazione del Fondo)
1. Il Fondo è alimentato: a) dagli utili della Compagnia trasferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2; b) da stanziamenti annuali disposti con la legge di bilancio; c) da contributi dell'Unione europea e da altre risorse nazionali, regionali o private destinate alle finalità del Fondo, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione.
Art. 19 (Finalità di spesa e regolamento)
1. Le risorse del Fondo sono destinate agli interventi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24, con priorità per i territori laboratorio di cui all'articolo 31.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, i criteri di accesso e le procedure di rendicontazione.
Art. 20 (Prevenzione del rischio idrogeologico)
1. Il Fondo finanzia interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ivi compresi il consolidamento dei versanti instabili, la manutenzione delle reti di drenaggio e gli interventi strutturali nelle aree a più elevata pericolosità individuate dai piani di assetto idrogeologico vigenti.
Art. 21 (Adattamento climatico)
1. Il Fondo finanzia progetti di adattamento ai cambiamenti climatici, ivi compresi sistemi di allerta precoce, infrastrutture verdi e interventi di riduzione della vulnerabilità climatica dei territori interessati.
Art. 22 (Manutenzione dei corsi d'acqua)
1. Il Fondo finanzia interventi ordinari e straordinari di manutenzione dei corsi d'acqua, ivi compresa la rimozione di materiale detritico, la pulizia degli alvei e il ripristino della funzionalità idraulica.
Art. 23 (Protezione costiera)
1. Il Fondo finanzia interventi di contrasto all'erosione costiera e di protezione degli abitati e delle infrastrutture costiere esposti a fenomeni di dissesto.
Art. 24 (Riforestazione e rigenerazione ambientale)
1. Il Fondo finanzia progetti di riforestazione, ripristino degli habitat naturali e rigenerazione ambientale dei siti degradati, con priorità per le aree limitrofe agli impianti gestiti dalla Compagnia.
Art. 25 (Criteri di riparto)
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse del Fondo tra le regioni e gli enti locali, tenuto conto del livello di rischio idrogeologico, della presenza di beni energetici confiscati e degli indicatori di fragilità territoriale.
Art. 26 (Monitoraggio e relazione annuale)
1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di utilizzo del Fondo, sugli interventi finanziati e sui risultati conseguiti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.
TITOLO V
Comunità energetiche
Art. 27 (Promozione delle comunità energetiche rinnovabili)
1. La Compagnia promuove, nei territori in cui gestisce beni energetici confiscati, la costituzione di comunità energetiche rinnovabili, favorendo la partecipazione dei comuni, delle famiglie e delle piccole e medie imprese locali.
Art. 28 (Energia a condizioni agevolate)
1. Una quota dell'energia prodotta dagli impianti gestiti dalla Compagnia, non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento, è destinata, a condizioni agevolate definite dallo statuto della Compagnia, all'approvvigionamento delle comunità energetiche costituite ai sensi dell'articolo 27.
Art. 29 (Contrasto alla povertà energetica)
1. Nell'ambito delle comunità energetiche promosse ai sensi del presente titolo, è riservata priorità di accesso alle famiglie in condizione di povertà energetica, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 30 (Ruolo degli enti locali)
1. I comuni nel cui territorio insistono beni energetici confiscati assegnati alla Compagnia possono aderire alle comunità energetiche costituite ai sensi del presente titolo e stipulare con la Compagnia convenzioni per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici.
TITOLO VI
Sperimentazione territoriale
Art. 31 (La Sicilia quale territorio laboratorio)
1. In considerazione della significativa presenza di beni energetici confiscati alla criminalità organizzata e dell'elevata esposizione del territorio al rischio idrogeologico, la Regione Siciliana è individuata quale territorio laboratorio per la sperimentazione, in via prioritaria, delle disposizioni della presente legge.
Art. 32 (Piano di sperimentazione)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Compagnia, d'intesa con la Regione Siciliana e sentiti gli enti locali interessati, adotta un piano di sperimentazione che individua gli impianti da assegnare in via prioritaria, i primi interventi da finanziare a valere sul Fondo e gli indicatori di monitoraggio dei risultati.
Art. 33 (Valutazione e possibile estensione)
1. Decorsi trentasei mesi dall'avvio del piano di sperimentazione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione di valutazione dei risultati, ai fini dell'eventuale estensione del modello ad altre regioni, con priorità per quelle del Mezzogiorno.
TITOLO VII
Trasparenza e legalità
Art. 34 (Prevenzione della corruzione)
1. La Compagnia adotta un piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, equivalente a quello previsto per le società a controllo pubblico dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Art. 35 (Incompatibilità e incandidabilità)
1. Gli organi della Compagnia sono soggetti alle cause di incandidabilità, decadenza e sospensione previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della criminalità organizzata e di società a partecipazione pubblica.
Art. 36 (Pubblicità e dati aperti)
1. La Compagnia pubblica in formato aperto e riutilizzabile, sul proprio sito istituzionale, i dati relativi agli impianti gestiti, ai risultati economici, ai trasferimenti al Fondo e agli interventi da questo finanziati.
TITOLO VIII
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 37 (Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 38 (Monitoraggio della spesa)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora gli oneri derivanti dalla presente legge e riferisce alle Camere in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, ai fini dell'adozione delle occorrenti misure correttive.
Art. 39 (Disposizioni transitorie)
1. Fino alla costituzione formale della Compagnia e all'adozione del relativo statuto, le funzioni di cui alla presente legge sono svolte, in via provvisoria, da una struttura di missione istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 40 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.