A Grid For Nature

Indicazioni

A Grid For Nature Vendere l'energia delle correnti di marea per interventi di consolidamento del territorio italiano. Perché no? Vivendo in città poco si sa, poco si nota.

Sole, vento, acqua, territorio e biodiversità possono diventare il motore di una nuova economia: un’economia capace di produrre energia rinnovabile, lavoro e innovazione e, nello stesso tempo, di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico. Basta allontanarsi dalle città ed attraversare la campagna siciliana ed italiana che ci si rende conto di come sono disastrate le nostre strade provinciali, le colline, i pendii, il territorio. Il rischio idrogeologico è una spada di Damocle che puntualmente cade sul territorio durante i nubifragi. Il clima, specialmente in Italia si sta tropicalizzando, e la portata dei rovesci piovosi è destinata ad aumentare, con episodi sempre più frequenti. I nostri territori sono tappezzati di impianti fotovoltaici ed eolici che servono solo al privato che ha investito per ricavarne un guadagno personale, e parte di questo investimento lo paghiamo in bolletta ogni bimestre oltre all’energia che consumiamo. Senza togliere nulla a chi ha investito fino ad ora, cambiare radicalmente modo di sfruttare l'energia pulita si può. E' giunto il momento in cui la tecnologia ci permette di dare una forte discontinuità alla politica economica del Paese. Potrebbe aver inizio un nuovo concetto di sviluppo: reinvestire completamente i profitti dall'estrazione di energia dalle correnti dello Stretto di Messina, cascate e corsi d'acqua in lavori pubblici sostenibili ed abbassare le tasse. Perché puntare soprattutto sullo Stretto di Messina? Perché è il sito più interessante del Mediterraneo per lo sfruttamento di questo tipo energia rinnovabile, l’unico non ancora sfruttato. Le correnti, infatti, in questo canale sono caratterizzate da una velocità media di 1,5 m/s. Sarebbe possibile persino scegliere di finanziare la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina vendendo l'energia che "scorre" sotto la campata, tutto in un unico cantiere che si autofinanzia. E’ una questione soprattutto politico istituzionale. È pianificazione territoriale. E’ sostenibilità. E’ necessario un tavolo di concertazione fra i Ministeri interessati (penso a Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Sviluppo Economico; Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Lavori Pubblici) e L'Europa, che consenta di creare un protocollo che dia la possibilità di sfruttare a beneficio della collettività l'energia estraibile dalle acque, ed impedire che anche questa volta i progetti siano a solo beneficio del singolo privato investitore (come accade oggi con il fotovoltaico ed eolico). E’ necessario e possibile forzare un cambio di paradigma: creazione di una specifica Autorità istituzionale anche in Europa, che possa approvare, attivare e supervisionare una “grid” (una rete di produzione d’energia) di grandi e piccoli progetti sotto un’unica regia di sfruttamento della "risorsa dal territorio per il territorio” che (anche con la presenza di una quota d’investimento del privato come ulteriore organo di controllo sui progetti) sia puntualmente in grado di certificare in un bilancio pubblico e trasparente un immediato reinvestimento delle risorse in progetti eco-sostenibili. Sarebbe possibile altresì allacciare alla grid gli impianti eolici e fotovoltaici sequestrati alle mafie, come il Parco Eolico da 1,5 miliardi di euro sequestrato nel 2012 in Sicilia, o i quasi 4 mW di fotovoltaico recentemente sequestrati in Puglia. Una grid che possa cresce "a cascata" donando allo Stato ricavi da investire esclusivamente per il territorio. La Regione, lo Stato e persino l'Europa potrebbero godere, così, senza limiti nel tempo di ricavi da reinvestire sul territorio, e creare il viatico più naturale per ridurre le tasse e rendere concreta la Sostenibilità che i nuovi protocolli ambientali ci impongono. A Grid For Nature
L’energia pulita di tutti per opere pubbliche eco-sostenibili. Michele Lo Monaco

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Semplice ed efficiente, con un precedente con acqua tutto italiano. Un nuovo sistema di accumulo gravitazionale in sperimentazione in Cina

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Infografica del Manifesto di A Grid For Nature
10/09/2026

Infografica del Manifesto di A Grid For Nature

09/09/2026

A Grid For Nature è politica energetica, industriale, ambientale.

09/09/2026

DISEGNO DI LEGGE NAZIONALE

«A Grid for Nature» — Istituzione della Compagnia Pubblica Nazionale dell'Energia e del Fondo per la resilienza territoriale e la prevenzione del rischio idrogeologico, mediante la valorizzazione di beni energetici confiscati alla criminalità organizzata, e disposizioni in materia di comunità energetiche

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli Senatori. — Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di coniugare tre obiettivi profondamente connessi: la lotta alla criminalità organizzata attraverso il riutilizzo produttivo dei beni ad essa confiscati, la transizione energetica del Paese fondata su fonti rinnovabili, e la prevenzione del dissesto idrogeologico che affligge ampie porzioni del territorio nazionale, in particolare nel Mezzogiorno.

Il modello proposto, denominato «A Grid for Nature», si fonda su un principio semplice: l'energia del territorio finanzia la sicurezza del territorio. Gli impianti eolici e fotovoltaici confiscati alla criminalità organizzata, oggi in larga parte sottoutilizzati, vengono riattivati e gestiti da una Compagnia Pubblica Nazionale dell'Energia; gli utili da essi generati alimentano un Fondo dedicato alla prevenzione del rischio idrogeologico, all'adattamento climatico, alla manutenzione dei corsi d'acqua, alla protezione costiera e alla rigenerazione ambientale, secondo una logica di economia circolare territoriale: energia, ricavi, investimento, sicurezza, resilienza, nuovo valore.

Il presente disegno di legge individua nella Regione Siciliana il territorio nel quale avviare, in via sperimentale, il modello descritto, in ragione della significativa presenza di beni energetici confiscati e dell'elevata esposizione del territorio regionale al rischio idrogeologico, e prevede altresì la promozione delle comunità energetiche rinnovabili quale strumento di partecipazione diretta dei cittadini e degli enti locali ai benefici della produzione energetica da fonti rinnovabili.

Il testo si articola in otto titoli e quaranta articoli, dedicati rispettivamente alle disposizioni generali, alla Compagnia Pubblica Nazionale dell'Energia, ai beni energetici confiscati, al Fondo per la resilienza territoriale, alle comunità energetiche, alla sperimentazione territoriale, alla trasparenza e legalità, e alle disposizioni finanziarie, transitorie e finali.

Per le ragioni esposte, si confida nella rapida approvazione del presente disegno di legge da parte del Parlamento.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, denominata «A Grid for Nature», reca disposizioni per la costituzione della Compagnia Pubblica Nazionale dell'Energia, per la valorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili confiscati alla criminalità organizzata, per l'istituzione del Fondo per la resilienza territoriale e la prevenzione del rischio idrogeologico, nonché per la promozione delle comunità energetiche rinnovabili.
2. La presente legge attua il principio secondo cui l'energia prodotta sui territori concorre al finanziamento della sicurezza e della resilienza dei territori medesimi.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per: a) «Compagnia»: la Compagnia Pubblica Nazionale dell'Energia di cui all'articolo 4; b) «Fondo»: il Fondo per la resilienza territoriale e la prevenzione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 17; c) «beni energetici confiscati»: gli impianti eolici, fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le infrastrutture connesse, confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) «ANBSC»: l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; e) «comunità energetiche»: le comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumo collettivo di cui alla normativa vigente; f) «territorio laboratorio»: l'ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 31 per la sperimentazione della presente legge.

Art. 3 (Principi)

1. L'attuazione della presente legge si informa ai principi di legalità, trasparenza, sostenibilità ambientale, solidarietà territoriale ed efficienza economica.
2. Le amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione della presente legge cooperano secondo il principio di leale collaborazione, anche mediante la stipula di intese e protocolli.

TITOLO II

La Compagnia Pubblica Nazionale dell'Energia

Art. 4 (Istituzione della Compagnia)

1. È istituita la Compagnia Pubblica Nazionale dell'Energia, società per azioni a totale partecipazione pubblica, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Lo Stato può consentire la partecipazione al capitale della Compagnia, in misura complessivamente non superiore al 49 per cento, di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici, nel rispetto del carattere pubblico del controllo societario.

Art. 5 (Oggetto sociale)

1. La Compagnia ha per oggetto lo sviluppo, l'acquisizione, la gestione e la valorizzazione di impianti eolici, fotovoltaici, sistemi di accumulo e altri asset per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con priorità per i beni energetici confiscati alla criminalità organizzata.
2. La Compagnia può altresì svolgere attività di ricerca, sviluppo tecnologico e formazione professionale connesse al proprio oggetto sociale.

Art. 6 (Capitale sociale)

1. Il capitale sociale iniziale della Compagnia è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ed è sottoscritto dallo Stato secondo le modalità previste per le società a partecipazione pubblica.

Art. 7 (Organi sociali)

1. Sono organi della Compagnia l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, integrato da un organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Lo statuto della Compagnia può prevedere un comitato consultivo territoriale, con funzioni non vincolanti, composto da rappresentanti delle regioni e degli enti locali nei cui territori la Compagnia opera.

Art. 8 (Requisiti degli amministratori)

1. Non possono essere nominati amministratori o sindaci della Compagnia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia vigente, né coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la pubblica amministrazione o per reati di criminalità organizzata.
2. Gli amministratori sono scelti secondo criteri di comprovata competenza tecnica, economica o giuridica nel settore energetico o della gestione dei beni confiscati.

Art. 9 (Bilancio e destinazione degli utili)

1. La Compagnia redige annualmente un bilancio di esercizio e un bilancio sociale, resi pubblici sul proprio sito istituzionale.
2. Gli utili netti di esercizio, dedotte le riserve legali e statutarie e le somme necessarie al reinvestimento tecnico e industriale, sono trasferiti, in misura non inferiore al 60 per cento, al Fondo di cui all'articolo 17.

Art. 10 (Vigilanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sull'attività della Compagnia e ne riferisce annualmente alle Camere, anche in ordine al rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

TITOLO III

Beni energetici confiscati alla criminalità organizzata

Art. 11 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli impianti eolici e fotovoltaici, ai sistemi di accumulo e alle infrastrutture di rete a essi funzionalmente connesse, confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata, indipendentemente dalla loro attuale destinazione, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2.

Art. 12 (Assegnazione dei beni da parte dell'ANBSC)

1. L'ANBSC, su richiesta della Compagnia e sentito il prefetto territorialmente competente, assegna alla Compagnia, in via prioritaria rispetto ad altre forme di destinazione, i beni energetici confiscati non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'assegnazione non pregiudica le destinazioni sociali già disposte per gli immobili funzionalmente connessi agli impianti, salva diversa intesa tra l'ANBSC, la Compagnia e i soggetti assegnatari.
3. Per i beni energetici confiscati con provvedimento non definitivo, l'ANBSC può stipulare con la Compagnia convenzioni per la gestione anticipata degli impianti, al fine di evitarne il deterioramento o la perdita di valore.

Art. 13 (Presa in carico e ripristino funzionale)

1. La Compagnia, entro novanta giorni dall'assegnazione, effettua una ricognizione tecnica dei beni assegnati e adotta un piano di ripristino funzionale, ove necessario, con oneri a carico del proprio bilancio o del Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 19.

Art. 14 (Impianti in stato di abbandono)

1. Per gli impianti confiscati che risultino in stato di abbandono o di grave degrado da oltre due anni, la Compagnia può richiedere procedure di assegnazione accelerata, con termini dimezzati rispetto a quelli ordinari previsti dalla normativa in materia di beni confiscati.

Art. 15 (Tutela da infiltrazioni criminali)

1. La Compagnia adotta protocolli di legalità con le prefetture territorialmente competenti per la selezione di fornitori, appaltatori e subappaltatori, al fine di prevenire condizionamenti o infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei beni assegnati.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 16 (Sistemi di accumulo e asset connessi)

1. La Compagnia è autorizzata a sviluppare, anche presso i siti dei beni energetici confiscati, sistemi di accumulo dell'energia e infrastrutture di rete funzionali a incrementare l'efficienza e la resilienza della produzione energetica territoriale.

TITOLO IV

Il Fondo per la resilienza territoriale e la prevenzione del rischio idrogeologico

Art. 17 (Istituzione del Fondo)

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la resilienza territoriale e la prevenzione del rischio idrogeologico, denominato «Fondo A Grid for Nature».

Art. 18 (Alimentazione del Fondo)

1. Il Fondo è alimentato: a) dagli utili della Compagnia trasferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2; b) da stanziamenti annuali disposti con la legge di bilancio; c) da contributi dell'Unione europea e da altre risorse nazionali, regionali o private destinate alle finalità del Fondo, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione.

Art. 19 (Finalità di spesa e regolamento)

1. Le risorse del Fondo sono destinate agli interventi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24, con priorità per i territori laboratorio di cui all'articolo 31.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, i criteri di accesso e le procedure di rendicontazione.

Art. 20 (Prevenzione del rischio idrogeologico)

1. Il Fondo finanzia interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ivi compresi il consolidamento dei versanti instabili, la manutenzione delle reti di drenaggio e gli interventi strutturali nelle aree a più elevata pericolosità individuate dai piani di assetto idrogeologico vigenti.

Art. 21 (Adattamento climatico)

1. Il Fondo finanzia progetti di adattamento ai cambiamenti climatici, ivi compresi sistemi di allerta precoce, infrastrutture verdi e interventi di riduzione della vulnerabilità climatica dei territori interessati.

Art. 22 (Manutenzione dei corsi d'acqua)

1. Il Fondo finanzia interventi ordinari e straordinari di manutenzione dei corsi d'acqua, ivi compresa la rimozione di materiale detritico, la pulizia degli alvei e il ripristino della funzionalità idraulica.

Art. 23 (Protezione costiera)

1. Il Fondo finanzia interventi di contrasto all'erosione costiera e di protezione degli abitati e delle infrastrutture costiere esposti a fenomeni di dissesto.

Art. 24 (Riforestazione e rigenerazione ambientale)

1. Il Fondo finanzia progetti di riforestazione, ripristino degli habitat naturali e rigenerazione ambientale dei siti degradati, con priorità per le aree limitrofe agli impianti gestiti dalla Compagnia.

Art. 25 (Criteri di riparto)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse del Fondo tra le regioni e gli enti locali, tenuto conto del livello di rischio idrogeologico, della presenza di beni energetici confiscati e degli indicatori di fragilità territoriale.

Art. 26 (Monitoraggio e relazione annuale)

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di utilizzo del Fondo, sugli interventi finanziati e sui risultati conseguiti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.

TITOLO V

Comunità energetiche

Art. 27 (Promozione delle comunità energetiche rinnovabili)

1. La Compagnia promuove, nei territori in cui gestisce beni energetici confiscati, la costituzione di comunità energetiche rinnovabili, favorendo la partecipazione dei comuni, delle famiglie e delle piccole e medie imprese locali.

Art. 28 (Energia a condizioni agevolate)

1. Una quota dell'energia prodotta dagli impianti gestiti dalla Compagnia, non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento, è destinata, a condizioni agevolate definite dallo statuto della Compagnia, all'approvvigionamento delle comunità energetiche costituite ai sensi dell'articolo 27.

Art. 29 (Contrasto alla povertà energetica)

1. Nell'ambito delle comunità energetiche promosse ai sensi del presente titolo, è riservata priorità di accesso alle famiglie in condizione di povertà energetica, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 30 (Ruolo degli enti locali)

1. I comuni nel cui territorio insistono beni energetici confiscati assegnati alla Compagnia possono aderire alle comunità energetiche costituite ai sensi del presente titolo e stipulare con la Compagnia convenzioni per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici.

TITOLO VI

Sperimentazione territoriale

Art. 31 (La Sicilia quale territorio laboratorio)

1. In considerazione della significativa presenza di beni energetici confiscati alla criminalità organizzata e dell'elevata esposizione del territorio al rischio idrogeologico, la Regione Siciliana è individuata quale territorio laboratorio per la sperimentazione, in via prioritaria, delle disposizioni della presente legge.

Art. 32 (Piano di sperimentazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Compagnia, d'intesa con la Regione Siciliana e sentiti gli enti locali interessati, adotta un piano di sperimentazione che individua gli impianti da assegnare in via prioritaria, i primi interventi da finanziare a valere sul Fondo e gli indicatori di monitoraggio dei risultati.

Art. 33 (Valutazione e possibile estensione)

1. Decorsi trentasei mesi dall'avvio del piano di sperimentazione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere una relazione di valutazione dei risultati, ai fini dell'eventuale estensione del modello ad altre regioni, con priorità per quelle del Mezzogiorno.

TITOLO VII

Trasparenza e legalità

Art. 34 (Prevenzione della corruzione)

1. La Compagnia adotta un piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, equivalente a quello previsto per le società a controllo pubblico dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 35 (Incompatibilità e incandidabilità)

1. Gli organi della Compagnia sono soggetti alle cause di incandidabilità, decadenza e sospensione previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della criminalità organizzata e di società a partecipazione pubblica.

Art. 36 (Pubblicità e dati aperti)

1. La Compagnia pubblica in formato aperto e riutilizzabile, sul proprio sito istituzionale, i dati relativi agli impianti gestiti, ai risultati economici, ai trasferimenti al Fondo e agli interventi da questo finanziati.

TITOLO VIII

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 37 (Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38 (Monitoraggio della spesa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora gli oneri derivanti dalla presente legge e riferisce alle Camere in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, ai fini dell'adozione delle occorrenti misure correttive.

Art. 39 (Disposizioni transitorie)

1. Fino alla costituzione formale della Compagnia e all'adozione del relativo statuto, le funzioni di cui alla presente legge sono svolte, in via provvisoria, da una struttura di missione istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 40 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Italian Legislative Proposal infographic.
06/09/2026

Italian Legislative Proposal infographic.

Infografica di A Grid For Nature, disegno di legge nazionale. A Grid For Nature
06/09/2026

Infografica di A Grid For Nature, disegno di legge nazionale. A Grid For Nature

Infografica di A Grid For Nature, disegno di legge per l’Assemblea Regionale Siciliana.
05/09/2026

Infografica di A Grid For Nature, disegno di legge per l’Assemblea Regionale Siciliana.

04/09/2026

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE
«A GRID FOR NATURE – Sistema regionale per il ritorno territoriale dei benefici dell’energia rinnovabile, la prevenzione del rischio idrogeologico, la rigenerazione ambientale e lo sviluppo sostenibile»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, DISEGNO DI LEGGE, RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA, RELAZIONE SULLA COPERTURA FINANZIARIA, RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ COSTITUZIONALE E STATUTARIA, RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA, PROPOSTA DI ACCORDO STATO–REGIONE SICILIANA

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
1. Finalità della proposta
La presente proposta di legge istituisce in Sicilia un modello permanente denominato “A Grid For Nature”, fondato sul principio secondo cui lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili deve concorrere, secondo modalità economicamente sostenibili e nel rispetto delle competenze dello Stato, alla tutela e alla rigenerazione dei territori nei quali le infrastrutture energetiche sono localizzate o producono effetti.
La proposta non introduce un’imposta regionale sulla produzione di energia elettrica, non modifica i regimi nazionali di incentivazione delle fonti rinnovabili e non attribuisce alla Regione competenze autorizzatorie riservate allo Stato.
Il modello opera attraverso risorse regionali, utili di partecipazioni pubbliche, canoni e proventi nella disponibilità regionale, contributi volontari o contrattualmente pattuiti, risorse europee e nazionali e, ove previsto dalla normativa statale, forme di compensazione territoriale.
L’obiettivo è creare un circuito:
ENERGIA RINNOVABILE → VALORE ECONOMICO → RITORNO TERRITORIALE → SICUREZZA DEL TERRITORIO → SVILUPPO SOSTENIBILE.
2. Prevenzione del rischio idrogeologico
La Sicilia presenta una significativa esposizione ai fenomeni di dissesto idrogeologico, erosione costiera, alluvioni, frane e degrado dei corsi d’acqua.
La legge istituisce pertanto un Fondo regionale destinato prioritariamente a interventi di prevenzione e manutenzione del territorio, coordinati con gli strumenti della Regione, dell’Autorità di bacino e degli altri soggetti competenti.
3. Energia e sviluppo territoriale
La proposta non considera l’energia esclusivamente come bene prodotto e commercializzato, ma come infrastruttura strategica per lo sviluppo economico regionale.
Il sistema “A Grid For Nature” sostiene:
* accumulo energetico;
* rafforzamento delle reti;
* comunità energetiche;
* contrasto alla povertà energetica;
* innovazione tecnologica;
* formazione;
* filiere industriali siciliane;
* occupazione qualificata;
* rigenerazione ambientale.
4. Impianti confiscati alla criminalità organizzata
Gli impianti eolici e fotovoltaici confiscati alla criminalità organizzata possono rappresentare un patrimonio strategico.
La proposta prevede che la Regione promuova, nell’ambito delle procedure previste dal Codice antimafia e previa disponibilità giuridica dei beni, accordi con ANBSC, Stato, enti locali e altri soggetti pubblici per la loro destinazione a finalità produttive e sociali.
5. Eolico offshore
La proposta riconosce la rilevanza strategica dell’eolico offshore nel processo di decarbonizzazione, ma non pretende di attribuire alla Regione competenze che l’ordinamento statale riserva allo Stato.
Per tale ragione viene previsto uno specifico Accordo Stato-Regione Siciliana, volto a garantire:
* partecipazione regionale alla programmazione;
* coordinamento territoriale;
* tutela dell’ambiente e del paesaggio;
* monitoraggio degli effetti economici e ambientali;
* adeguate forme di ritorno territoriale, nei limiti consentiti dalla normativa europea e nazionale.

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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione istituisce il sistema regionale denominato “A Grid For Nature”, quale strumento di politica pubblica finalizzato a favorire il collegamento tra sviluppo delle energie rinnovabili, tutela del territorio, prevenzione del rischio idrogeologico e sviluppo economico sostenibile.
2. Il sistema persegue, nel rispetto della Costituzione, dello Statuto della Regione Siciliana, della normativa europea e della legislazione statale:
a) la prevenzione del rischio idrogeologico e dell’erosione costiera;
b) la manutenzione del territorio;
c) la diffusione delle energie rinnovabili;
d) il rafforzamento delle infrastrutture energetiche;
e) la promozione dell’accumulo energetico;
f) lo sviluppo delle comunità energetiche;
g) il contrasto alla povertà energetica;
h) la valorizzazione economica e sociale dei territori interessati dagli impianti;
i) la creazione di occupazione qualificata e filiere produttive regionali.

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Art. 2
Principio del ritorno territoriale dell’energia
1. La Regione promuove il principio del ritorno territoriale dei benefici economici derivanti dallo sviluppo delle energie rinnovabili.
2. Il ritorno territoriale è perseguito attraverso strumenti finanziari e amministrativi compatibili con la normativa europea e statale.
3. Le risorse destinate al ritorno territoriale sono utilizzate prioritariamente per interventi nei territori direttamente interessati dagli impianti e, successivamente, per interventi di interesse regionale.

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Art. 3
Fondo regionale A Grid For Nature
1. È istituito presso la Regione il Fondo regionale A Grid For Nature, di seguito “Fondo”.
2. Il Fondo costituisce strumento finanziario permanente per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, adattamento climatico, rigenerazione ambientale e sviluppo sostenibile.
3. La gestione contabile del Fondo è separata e trasparente secondo la normativa regionale di contabilità.

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Art. 4
Destinazione del Fondo
1. Le risorse del Fondo sono destinate prioritariamente:
a) alla prevenzione del dissesto idrogeologico;
b) alla manutenzione dei corsi d’acqua;
c) alla prevenzione dell’erosione costiera;
d) alla manutenzione e rigenerazione dei versanti;
e) alla forestazione e riforestazione;
f) alla rinaturalizzazione delle aree degradate;
g) alla realizzazione di sistemi di monitoraggio ambientale;
h) alla protezione delle infrastrutture strategiche;
i) all’adattamento ai cambiamenti climatici.
2. Una quota delle risorse può essere destinata a progetti energetici connessi alla resilienza territoriale.

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Art. 5
Fonti di alimentazione del Fondo
1. Il Fondo è alimentato, nel rispetto della legislazione vigente:
a) da stanziamenti del bilancio regionale;
b) da una quota degli utili distribuiti alla Regione dalle società partecipate operanti nel settore energetico, nei limiti deliberati dagli organi competenti;
c) da proventi e canoni di competenza regionale connessi all’utilizzazione di beni o infrastrutture energetiche, ove previsto dalla legge;
d) da contributi dello Stato;
e) da risorse dell’Unione europea;
f) da contributi di enti pubblici;
g) da contributi volontari di soggetti privati;
h) da risorse derivanti da accordi territoriali e istituzionali;
i) da eventuali ulteriori entrate previste dalla normativa vigente.
2. Sono escluse dal Fondo le somme che la normativa statale destina obbligatoriamente ad altre finalità.

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Art. 6
Utilizzo degli utili delle partecipazioni regionali
1. La Regione promuove, nell’esercizio dei propri diritti di socio, la destinazione al Fondo di una quota degli utili distribuiti dalle proprie partecipazioni nel settore energetico.
2. La quota è determinata annualmente dalla Regione in relazione:
a) alla situazione economico-finanziaria della società;
b) agli investimenti necessari;
c) agli obblighi di servizio pubblico;
d) alla sostenibilità finanziaria della partecipazione.
3. La disposizione non comporta obblighi automatici di distribuzione degli utili e non pregiudica l’equilibrio economico-finanziario delle società partecipate.

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Art. 7
Compagnia Pubblica Siciliana dell’Energia
1. La Regione promuove la costituzione, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legislazione vigente, di una società a partecipazione pubblica denominata “Compagnia Pubblica Siciliana dell’Energia – A Grid For Nature S.p.A.”, di seguito “Compagnia”.
2. La costituzione della Compagnia è subordinata agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalla restante normativa applicabile alle società a partecipazione pubblica.
3. La Compagnia opera secondo criteri di economicità, efficienza, trasparenza, sostenibilità finanziaria e tutela della concorrenza.
4. La partecipazione privata, ove prevista, è ammessa esclusivamente nei limiti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente.

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Art. 8
Missione della Compagnia
1. La Compagnia può operare, nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla legge:
a) nella produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) nello sviluppo di sistemi di accumulo;
c) nella realizzazione di infrastrutture energetiche;
d) nella partecipazione a comunità energetiche;
e) nella valorizzazione di impianti pubblici;
f) nella ricerca e innovazione;
g) nella gestione di progetti di rigenerazione energetica;
h) nella valorizzazione di beni e impianti confiscati, previa assegnazione o disponibilità giuridica secondo la normativa vigente.
2. Le attività sono esercitate secondo il piano industriale approvato dagli organi societari competenti.

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Art. 9
Piano regionale A Grid For Nature
1. La Giunta regionale approva, con cadenza triennale, il Piano A Grid For Nature.
2. Il Piano individua:
a) gli obiettivi di produzione e integrazione delle energie rinnovabili;
b) le esigenze di rete e accumulo;
c) le aree territoriali prioritarie per gli interventi ambientali;
d) gli interventi contro il rischio idrogeologico;
e) le iniziative per le comunità energetiche;
f) gli obiettivi occupazionali e industriali.
3. Il Piano è coordinato con gli strumenti regionali di pianificazione energetica, territoriale, ambientale e di bacino.

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Art. 10
Programmazione degli interventi contro il dissesto
1. Gli interventi finanziati dal Fondo sono individuati sulla base del livello di rischio, della vulnerabilità territoriale, della popolazione esposta e della strategicità delle infrastrutture.
2. È attribuita priorità agli interventi caratterizzati da elevato rapporto tra prevenzione del danno e costo dell’investimento.
3. Gli interventi sono coordinati con la pianificazione dell’Autorità di bacino e con gli strumenti regionali e statali vigenti.

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Art. 11
Ritorno territoriale
1. La Regione promuove accordi con gli operatori energetici finalizzati a destinare risorse a interventi di interesse pubblico nei territori interessati dalla localizzazione delle infrastrutture energetiche.
2. Gli accordi possono riguardare:
a) opere ambientali;
b) manutenzione territoriale;
c) infrastrutture comunali;
d) comunità energetiche;
e) riduzione dei costi energetici per utenze vulnerabili;
f) formazione professionale;
g) interventi di compensazione ambientale previsti dalla normativa.
3. Gli accordi non possono introdurre oneri o prelievi privi di base legislativa.

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Art. 12
Impianti e beni confiscati
1. La Regione promuove la valorizzazione a fini sociali, produttivi e ambientali degli impianti energetici e dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti nel territorio regionale.
2. A tal fine la Regione può stipulare accordi con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, lo Stato, i comuni e gli altri soggetti competenti.
3. La gestione degli impianti è subordinata alla loro effettiva disponibilità giuridica e alle procedure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. I proventi eventualmente spettanti alla Regione sono destinati, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, alle finalità del Fondo.

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Art. 13
Eolico offshore e cooperazione istituzionale
1. La Regione riconosce lo sviluppo dell’eolico offshore come elemento strategico della transizione energetica, nel rispetto delle competenze statali.
2. La Regione promuove con lo Stato forme di cooperazione istituzionale per assicurare:
a) coordinamento della pianificazione;
b) tutela del paesaggio e dell’ambiente;
c) partecipazione degli enti territoriali;
d) monitoraggio degli effetti socioeconomici;
e) sviluppo delle infrastrutture di rete;
f) adeguate forme di ritorno territoriale compatibili con la normativa europea e nazionale.
3. La Regione non esercita competenze autorizzatorie riservate allo Stato.

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Art. 14
Comunità energetiche
1. Il Fondo sostiene la costituzione e il potenziamento delle comunità energetiche rinnovabili.
2. Sono prioritari i progetti che coinvolgono:
a) comuni ad alta vulnerabilità energetica;
b) piccole imprese;
c) enti del terzo settore;
d) edifici pubblici;
e) nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità energetica.

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Art. 15
Contrasto alla povertà energetica
1. La Regione destina una quota delle risorse disponibili a interventi finalizzati alla riduzione della spesa energetica delle famiglie vulnerabili.
2. Gli interventi possono comprendere:
a) impianti fotovoltaici;
b) sistemi di accumulo;
c) efficientamento energetico;
d) comunità energetiche;
e) strumenti di sostegno alla spesa energetica.
3. Gli interventi sono coordinati con gli strumenti statali ed europei esistenti.

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Art. 16
Filiera industriale siciliana
1. La Regione promuove lo sviluppo della filiera regionale delle tecnologie energetiche.
2. Sono prioritari gli investimenti relativi a:
a) componentistica;
b) sistemi di accumulo;
c) tecnologie digitali;
d) manutenzione degli impianti;
e) tecnologie per l’eolico offshore;
f) fotovoltaico;
g) economia circolare;
h) riciclo dei componenti degli impianti.
3. Gli interventi sono realizzati nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato e delle procedure di evidenza pubblica applicabili.

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Art. 17
Formazione e occupazione
1. La Regione promuove programmi di formazione professionale nei settori:
a) energie rinnovabili;
b) manutenzione degli impianti;
c) reti intelligenti;
d) accumulo;
e) sicurezza;
f) monitoraggio ambientale;
g) gestione del territorio.
2. È favorita la collaborazione con università, ITS, enti di formazione e imprese.

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Art. 18
Portale della trasparenza energetica
1. È istituito il Portale A Grid For Nature.
2. Il Portale pubblica, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati:
a) risorse assegnate;
b) progetti finanziati;
c) soggetti beneficiari;
d) stato di avanzamento;
e) risultati ambientali;
f) indicatori economici;
g) indicatori occupazionali.

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Art. 19
Osservatorio A Grid For Nature
1. È istituito presso l’Assessorato regionale competente l’Osservatorio A Grid For Nature.
2. L’Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio e analisi.
3. Partecipano all’Osservatorio, secondo modalità definite dalla Giunta regionale:
a) amministrazioni regionali competenti;
b) Autorità di bacino;
c) rappresentanti dei comuni;
d) università;
e) enti di ricerca;
f) soggetti economici e sociali secondo criteri di equilibrio e trasparenza.

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Art. 20
Relazione annuale
1. La Giunta regionale presenta annualmente all’Assemblea regionale siciliana una relazione sull’attuazione della presente legge.
2. La relazione indica:
a) risorse disponibili;
b) risorse utilizzate;
c) interventi finanziati;
d) risultati conseguiti;
e) riduzione del rischio;
f) investimenti energetici;
g) benefici occupazionali;
h) eventuali criticità.

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Art. 21
Criteri territoriali
1. Gli interventi del Fondo sono programmati secondo criteri di:
a) rischio territoriale;
b) popolazione esposta;
c) vulnerabilità socioeconomica;
d) rilevanza ambientale;
e) capacità di generare effetti preventivi;
f) equilibrio territoriale.
2. La Regione assicura particolare attenzione alle aree interne e ai territori maggiormente esposti al dissesto.

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Art. 22
Comuni
1. I comuni partecipano alla programmazione territoriale degli interventi A Grid For Nature.
2. La Regione può stipulare accordi con i comuni per:
a) progetti energetici;
b) interventi ambientali;
c) comunità energetiche;
d) manutenzione territoriale;
e) infrastrutture di resilienza climatica.

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Art. 23
Accordi istituzionali
1. La Regione può stipulare accordi con:
a) Stato;
b) Ministeri;
c) enti pubblici;
d) ANBSC;
e) autorità indipendenti;
f) società pubbliche;
g) enti locali;
h) università;
i) soggetti privati.
2. Gli accordi definiscono responsabilità, finanziamenti, tempi e indicatori di risultato.

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Art. 24
Rispetto della normativa europea
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel rispetto:
a) della normativa dell’Unione europea;
b) delle regole in materia di aiuti di Stato;
c) delle norme sulla concorrenza;
d) della disciplina ambientale;
e) della disciplina sugli appalti pubblici;
f) della normativa energetica europea.
2. Ove necessario, l’attuazione delle misure è subordinata agli adempimenti europei previsti.

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Art. 25
Salvaguardia delle competenze statali
1. La presente legge è interpretata nel rispetto delle competenze legislative e amministrative dello Stato.
2. Restano ferme le competenze statali in materia di:
a) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
b) autorizzazioni di competenza statale;
c) grandi reti energetiche;
d) impianti offshore soggetti a procedimento statale;
e) sicurezza energetica nazionale;
f) concorrenza e mercato.
3. La Regione esercita le proprie competenze secondo lo Statuto speciale e le norme di attuazione.

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Art. 26
Dotazione finanziaria
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari a:
* euro 10 milioni per l’anno 2027;
* euro 15 milioni per l’anno 2028;
* euro 15 milioni per l’anno 2029.
2. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi di parte corrente e/o in conto capitale del bilancio regionale, secondo la natura delle spese.
3. La legge di bilancio può incrementare annualmente la dotazione del Fondo.
4. Le somme derivanti dagli utili delle partecipazioni regionali sono conferite al Fondo nei limiti deliberati dagli organi competenti e non costituiscono copertura necessaria della dotazione minima di cui al comma 1.

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Art. 27
Norme di attuazione
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le disposizioni attuative.
2. Il regolamento disciplina:
a) funzionamento del Fondo;
b) criteri di selezione dei progetti;
c) monitoraggio;
d) rendicontazione;
e) portale della trasparenza;
f) modalità di partecipazione degli enti locali.

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Art. 28
Clausola valutativa
1. Decorsi tre anni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale trasmette all’Assemblea regionale siciliana una relazione sull’efficacia della legge.
2. La relazione valuta:
a) risorse mobilitate;
b) investimenti generati;
c) interventi di prevenzione realizzati;
d) territorio interessato;
e) occupazione creata;
f) riduzione della vulnerabilità energetica.

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Art. 29
Invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli della presente legge diversi dall’articolo 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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Art. 30
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
1. Oggetto
La proposta istituisce il sistema A Grid For Nature e il relativo Fondo regionale.
La struttura finanziaria è stata concepita in modo da evitare che la Regione assuma obblighi finanziari indeterminati derivanti dai ricavi degli operatori privati.
2. Spesa autorizzata
La spesa massima autorizzata è:
Anno Stanziamento
2027 € 10.000.000
2028 € 15.000.000
2029 € 15.000.000
Totale € 40.000.000
3. Fonti ulteriori
Il Fondo potrà essere alimentato da:
* risorse statali;
* fondi europei;
* cofinanziamenti;
* utili distribuiti dalle partecipazioni regionali;
* contributi pubblici;
* contributi volontari;
* accordi territoriali;
* altre risorse legalmente disponibili.
Tali entrate sono aggiuntive rispetto allo stanziamento minimo regionale solo quando effettivamente disponibili e giuridicamente utilizzabili.
4. Effetto finanziario
La proposta non introduce:
* nuove imposte regionali;
* nuovi tributi a carico degli operatori;
* garanzie pubbliche automatiche;
* obblighi di acquisto di energia;
* obblighi di distribuzione di utili da parte di società partecipate.
La costituzione di eventuali società partecipate sarà subordinata alla verifica preventiva della sostenibilità economico-finanziaria prevista dal D.Lgs. 175/2016.

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RELAZIONE SULLA COPERTURA FINANZIARIA
L’onere derivante dall’articolo 26 è quantificato in:
€ 10 milioni per il 2027, € 15 milioni per il 2028 e € 15 milioni per il 2029.
La copertura è individuata mediante riduzione delle disponibilità del Fondo globale del bilancio regionale, con imputazione alla parte corrente o in conto capitale in relazione alla tipologia degli interventi.
Gli interventi finanziati con risorse europee o statali saranno attivati solo previa effettiva assegnazione delle relative risorse.
Gli eventuali dividendi derivanti da partecipazioni regionali costituiscono entrata eventuale e non sono utilizzati quale copertura di spese obbligatorie.

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RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ COSTITUZIONALE E STATUTARIA
1. Costituzione
La proposta è formulata nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione.
La materia energetica presenta profili di legislazione concorrente, mentre la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva statale. (Senato Italiano)
La legge regionale opera pertanto prevalentemente attraverso:
* programmazione regionale;
* utilizzo delle risorse regionali;
* pianificazione territoriale;
* politiche ambientali regionali nelle competenze proprie;
* partecipazioni pubbliche;
* accordi istituzionali.
2. Fonti rinnovabili
La disciplina regionale viene coordinata con il D.Lgs. 199/2021, che stabilisce principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee e prevede un ruolo delle Regioni nella loro individuazione. (Normattiva)
La proposta non introduce una disciplina regionale incompatibile con quella statale.
3. Offshore
La legge non attribuisce alla Regione poteri autorizzatori ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento.
L’articolo 13 ha pertanto natura prevalentemente programmatica e istituzionale e mira alla stipula di un Accordo Stato-Regione.
4. Società pubblica
La Compagnia Pubblica Siciliana dell’Energia è subordinata al rispetto del D.Lgs. 175/2016.
In particolare, la costituzione di una partecipata regionale richiede una deliberazione dell’organo competente della Regione e il rispetto degli obblighi di motivazione, sostenibilità e convenienza economica. (Normattiva)
5. Beni confiscati
L’articolo 12 non dispone trasferimenti automatici dei beni confiscati.
Esso prevede esclusivamente la possibilità per la Regione di promuovere accordi e richiedere l’assegnazione o la disponibilità dei beni secondo il Codice antimafia.
Tale impostazione evita sovrapposizioni con le competenze dell’ANBSC. (Normattiva)

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RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
La proposta non introduce un sistema generalizzato di aiuti alle imprese.
Eventuali contributi pubblici saranno subordinati:
* alla normativa europea sugli aiuti di Stato;
* alle eventuali esenzioni applicabili;
* alle procedure di notifica quando necessarie;
* alle regole di concorrenza;
* alla disciplina europea sulle energie rinnovabili.
La Regione dovrà verificare preventivamente la compatibilità di ogni specifico regime di sostegno.

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PROPOSTA DI ACCORDO STATO–REGIONE SICILIANA
«Accordo per lo sviluppo sostenibile dell’eolico offshore e il ritorno territoriale dei benefici energetici»
Articolo 1
Finalità
Lo Stato e la Regione Siciliana riconoscono lo sviluppo dell’eolico offshore quale possibile componente della transizione energetica, assicurando al contempo la tutela dell’ambiente marino, del paesaggio e delle attività economiche costiere.
Articolo 2
Coordinamento istituzionale
Le parti istituiscono un tavolo permanente Stato-Regione per:
* pianificazione;
* monitoraggio;
* infrastrutture;
* rete elettrica;
* ambiente;
* sicurezza;
* sviluppo economico.
Articolo 3
Partecipazione della Regione
Lo Stato favorisce, nei procedimenti nei quali la normativa lo consente, la partecipazione della Regione alla valutazione degli impatti territoriali, economici e ambientali degli interventi offshore.
Articolo 4
Comuni costieri
È favorita la partecipazione dei comuni costieri interessati alla programmazione degli interventi di accompagnamento territoriale.
Articolo 5
Ritorno territoriale
Lo Stato e la Regione promuovono, nell’ambito delle rispettive competenze, strumenti che consentano ai territori interessati di beneficiare degli investimenti energetici attraverso:
* infrastrutture;
* occupazione;
* formazione;
* ricerca;
* tutela ambientale;
* manutenzione del territorio;
* comunità energetiche.
Articolo 6
Fondo A Grid For Nature
Le parti valutano l’utilizzo di strumenti finanziari compatibili con il diritto europeo e nazionale per sostenere interventi ambientali e di resilienza climatica nei territori interessati.
Articolo 7
Rete elettrica
Le parti promuovono il coordinamento con i gestori delle infrastrutture elettriche per assicurare:
* adeguata capacità di rete;
* sistemi di accumulo;
* sicurezza energetica;
* integrazione delle fonti rinnovabili.
Articolo 8
Tutela ambientale
La realizzazione degli impianti resta subordinata a tutte le valutazioni ambientali, paesaggistiche e marittime previste dall’ordinamento.
Articolo 9
Monitoraggio
È istituito un sistema di monitoraggio degli effetti:
* ambientali;
* economici;
* occupazionali;
* energetici;
* sociali.
Articolo 10
Durata
L’Accordo ha durata quinquennale ed è rinnovabile previo aggiornamento degli obiettivi.

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PRINCIPIO POLITICO DEL MODELLO
Il modello A Grid For Nature può essere sintetizzato nel seguente principio:
L’energia rinnovabile prodotta in un territorio deve contribuire, attraverso strumenti pubblici e accordi legalmente sostenibili, alla sicurezza, alla resilienza e allo sviluppo di quel territorio.
La proposta evita quindi il punto giuridicamente più vulnerabile della versione precedente: non stabilisce unilateralmente che una percentuale dei ricavi di ogni parco eolico o fotovoltaico debba essere prelevata dalla Regione.
Stabilisce invece un sistema nel quale il ritorno territoriale può derivare da partecipazioni pubbliche, utili regionali, risorse pubbliche, accordi, compensazioni consentite dalla legge, fondi europei e statali e valorizzazione di patrimonio pubblico o confiscato.
Questo rende il modello molto più difendibile sotto il profilo costituzionale, finanziario e della concorrenza.

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