25/09/2026
Il tempo della legge e il tempo del trauma non parlano la stessa lingua.
Nel nostro ordinamento, l’articolo 609-septies del codice penale fissa in dodici mesi il termine per presentare querela nei reati di violenza sessuale.
Ma chi si occupa di criminologia e vittimologia sa che la realtà psicologica può essere profondamente diversa: il tempo processuale è lineare, quello del trauma quasi mai.
La letteratura scientifica e il dibattito attuale, sollecitato anche da casi recenti e dalle riflessioni provenienti dai centri antiviolenza, ci ricordano che la disclosure può arrivare settimane, mesi o persino anni dopo l’evento.
Quando l’autore della violenza occupa una posizione di potere, autorità o prestigio, il ritardo nella denuncia non può essere automaticamente interpretato come indice di inattendibilità.
Entrano in gioco dinamiche complesse: vergogna, paura delle conseguenze, timore di ritorsioni, paura di non essere creduti, dipendenza e un profondo senso di isolamento.
In questi contesti, il silenzio non è necessariamente assenza di reazione: può diventare una strategia di protezione e sopravvivenza.
Chiedere a una persona offesa, specialmente quando si confronta con figure percepite come autorevoli o potenti, di elaborare immediatamente l’accaduto e denunciare entro paletti temporali rigidi significa fare i conti con una domanda fondamentale: quanto il tempo della giustizia riesce davvero a comprendere il tempo della vittima?
Riflettere su questo non significa ridimensionare le garanzie dell’indagato né l’importanza di un rigoroso accertamento probatorio.
Significa pretendere una giustizia capace di confrontarsi con la complessità della vittimizzazione, evitando che il tempo necessario per trovare la propria voce diventi esso stesso un ostacolo all’accesso alla giustizia.
Voi cosa ne pensate?
Il nostro sistema normativo riesce davvero a dialogare con la realtà della vittimizzazione?