25/08/2026
SOSPENSIONE DELL’ATTO DI PRECETTO E CONCESSIONE DEL TERMINE DI OPPOSIZIONE TARDIVA AL DECRETO INGIUNTIVO PASSATO IN GIUDICATO PERCHÉ LA PATTUIZIONE DELL’ANATOCISMO NEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE È CLAUSOLA VESSATORIA
Con una recente ordinanza il Tribunale di Larino ha sospeso il procedimento di opposizione al precetto,promosso da un consumatore,assistito dall’Avv Antonio de Benedittis del foro di Campobasso, concedendogli il termine di 40 giorni per promuovere l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo passato in giudicato ( quindi non più opponibile) ai sensi dell’art 650 cpc, in applicazione del principio stabilito dalla nota sentenza n. 9479/2023 della Cass Civ a Sezioni Unite.
La questione deriva dal decreto ingiuntivo notificato dalla banca al cliente,con il quale il Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento del residuo debito dello scoperto di conto corrente, avverso il quale il cliente non aveva promosso alcuna opposizione nei termini di legge.
Così la banca gli notificava l’atto di precetto,con il quale gli intimava il pagamento del dovuto nel termine di 10 giorni.
Il cliente ,che riveste la qualifica di consumatore, con il patrocinio dell’avv Antonio de Benedittis del foro di Campobasso, si opponeva all’atto di precetto e chiedeva al giudice del Tribunale di Larino di sospendere il giudizio e di concedere il termine per l’opposizione tardiva ,in applicazione del principio stabilito dalla Cass Civ a sezioni Unite ,dal momento che il contratto di conto corrente conteneva la pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi ,qualificabile come clausola vessatoria ai sensi del D.lgs 206/2005.
Il Tribunale di Larino,quindi, aderendo all’impostazione giuridica dell’opponente ,sospendeva il giudizio di opposizione al precetto e concedeva a quest’ultimo il termine per promuovere l’opposizione tardiva sl decreto ingiuntivo ai sensi dell’art.650 cpc.
Il principio de quo fornisce una chiave di lettura per l’attribuzione della qualifica di clausola vessatoria ,ai fini dell’applicazione del principio stabilito dalla Cass Civ SS UU 9479/2023, anche alla pattuizione anatocistica contenuta in un contratto di conto corrente ,la quale ,ai fini della sua validità, necessiterebbe di un’apposita sottoscrizione da parte del cliente consumatore.
Per info Avv Antonio de Benedittis
Tel 3428572660