Fornire e organizzare attività che possano contribuire al miglioramento della percezione degli altri animali nella società e al riconoscimento delle figure professionali che perseguono tale obiettivo. approccio cognitivo zooantropologico e relazionale
mail specifica per segnalazioni safeguard:
[email protected]
MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Il presente mo
dello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva è redatto
dall’ASD Darwin Dog di seguito (associazione o società in base se ASD o SSD) come
previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs.39/2021 e utilizzando le linee guida
pubblicate dall’ENTE di Promozione Sportiva PGS
Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività dell’ASD
Darwin Dog , indipendente dalla disciplina sportiva praticata; ha validità quadriennale
dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine
di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal
CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e
le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di
Safeguarding. L’obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente
inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i soci/tesserati/e, in
particolare i minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le
diversità, tutelando al contempo l’integrità fisica e morale di tutti. Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva deve essere
pubblicato sul sito dell’ASD, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al
Responsabile Safeguarding dell’ENTE di Affiliazione insieme alla nomina del
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding)
dall’ASD. Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei
soci/tesserati/e dagli abusi e dalle condotte discriminatorie dell’ENTE / Federazione di
Affiliazione. Diritti e doveri
A tutti i soci e/o tesserati/e sono riconosciuti i diritti fondamentali:
- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in
ambito associativo;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra
condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali,
disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica,
religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o
sportiva;
- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a
ogni risultato sportivo. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo,
all’attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le
disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei soci/tesserati/e. I tecnici, i dirigenti, i soci/tesserati/e sono tenuti a conoscere il presente modello, il
Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la
tutela dei soci/tesserati/e dagli abusi e dalle condotte discriminatorie dell’ENTE di
Affiliazione. Prevenzione e gestione dei rischi
Comportamenti rilevanti
Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:
- l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il
confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa
incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare
o alterare la serenità di soci/tesserati/e, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di
strumenti digitali;
- l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni,
percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso
reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute,
un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del soggetto. Tali atti
possono anche consistere nell’indurre un socio/a/tesserato/a a svolgere (al fine di
una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad
allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito
rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di
sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito
di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o
disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere
osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non
gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni
altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio,
degradante o umiliante;
- l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione
sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui
consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel
costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o
indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi
socio/a/tesserato/a, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale,
presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al
presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che
venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere
anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni
fisici e/o psicologici del socio/a/tesserato/a;
- l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico,
medico, educativo ed emotivo;
- l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che
un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente,
attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera
isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più soci/tesserati/e
con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul socio/a/tesserato/a. Possono
anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti
ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio,
insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti
l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva,
diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento
di oggetti posseduti dalla vittima);
- i comportamenti discriminatori: qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire
un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere,
status socio economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione,
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità,
comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso
messaggi, e-mail, social network e blog. Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
L’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
(Responsabile Safeguarding), con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di
abuso, violenza e discriminazione sui soci e/o tesserati/e nonché per garantire la
protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile
Safeguarding), dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle
cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti
con abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione
delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai
seminari informativi organizzati dall’ENTE di Affiliazione. Non può
essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche
non definitiva per reati non colposi. In ogni caso, il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile
Safeguarding) all’interno dell’ASD sportive svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione
e l’aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali
segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo
svolgere anche funzioni ispettive. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile
Safeguarding) sarà tenuto a sensibilizzazione i membri dell'associazione sulle
questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile
Safeguarding) dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i
membri dell'associazione sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e
stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile
Safeguarding) dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni
riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni
sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte. Il Consiglio Direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile contro abusi,
violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) in caso di mancata conformità
ai requisiti o di violazione delle politiche dell'associazione relative alla protezione dei
minori. Uso degli spazi dell’Associazione
Deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso
all’Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate
minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è
affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati. Presso le strutture in
gestione o in uso all’Associazione devono essere predisposte tutte le misure
necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio. Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l’accesso agli spogliatoi
esclusivamente agli atleti e alle atlete dell’ASD. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l’accesso agli
spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da
parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati
e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale. In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio
di soccorso sanitario qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al medico
sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un
tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure
strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta
dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un’altra persona
(atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, etc.). Trasferte
In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere
riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere,
diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo
nel caso di parentela stretta tra l’atleta e l’accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli
atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni
necessarie a garantire l’integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi
comportamento rilevante ai fini del presente modello. Tutela della privacy
A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i
collaboratori e i soci e/o tesserati/e dell’Associazione all’atto
dell’iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta
di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel
suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del
contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla
base del consenso. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito
consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di
obblighi di legge e regolamenti. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall’ASD contenente dati
personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita
garantendo l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In
caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve
essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare
del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche
all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati
personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere
adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure
necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti
nelle categorie particolari di dati personali. Inclusività
L’ASD garantisce a tutti i propri soci/tesserati/e e ai soci/tesserati/e di altre
associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità,
indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere,
orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di
nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. L’ASD si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre
associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti
con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati
per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati
per l’ASD loro coetanei. L’ASD si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal
punto di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti
alle attività dell’associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o
mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul
territorio e nei comuni limitrofi. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni dei
comportamenti lesivi
In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di soci/tesserati/e o di persone
terze, nei confronti di altri soci/tesserati/e, soprattutto se minorenni, deve essere
tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
(Responsabile Safeguarding) tramite comunicazione a voce o via posta elettronica
all’indirizzo e-mail [email protected] . Le chiavi di accesso a tale
indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata
segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte
discriminatorie – Safeguarding Office dell’ENTE di Affiliazione. In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è
venuta a conoscenza alle forze dell’ordine. L’ASD deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia
forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro socio/a/tesserato/a nel presentare una denuncia o
una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o
discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di
safeguarding. Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono
essere ricondotti a:
- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della
documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela
dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni
altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione
che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per
la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di
discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’ASD in
quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’ASD;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e
diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per
motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto
giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’ASD, nonché del rilievo e gravità
della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni
comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia,
negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo
all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività
lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del
pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze
aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che
abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari
circostanze che possono aver caratterizzato il fatto. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i
destinatari del Modello Organizzativo attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’ASD. Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti
I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del
presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti
dell’ASD, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di
genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti
sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione
commessa:
1- richiamo verbale per mancanze lievi;
2- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3- multa in misura non eccedente l’importo di 5 ore di retribuzione;
4- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
5- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio/a/tesserato/a dell’ASD,
radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto:
1. Incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il
collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni
del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello
svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni
contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna.
2. Incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che
risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è
applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali,
le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle
molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o
adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non
conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione
abbia rilevanza esterna.
3. Incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore
della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio,
nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o,
per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze
aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:
a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni (Responsabile Safeguarding); l’effettuazione, con colpa grave, di
false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di
condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di
genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
b) la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela
dell’identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti
dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un
procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le
Autorità Sportive).
4. Incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal
servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il
biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non
eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false
o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello Organizzativo e del
Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della
violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure
adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da
generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o
penalizzazione nei confronti del segnalante.
5. Incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza
preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente
modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione
di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno
attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero
impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli
organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in
modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse. Sanzioni nei confronti dei volontari
Nei confronti dei volontari dell’ASD, possono essere comminate le seguenti
sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione
commessa:
1- richiamo verbale per mancanze lievi;
2- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore
a 15 giorni;
4- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore
a 1 anno;
5- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio
dell’Associazione, radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei
confronti dei collaboratori retribuiti”. Obblighi informativi e altre misure
L’ASD è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) presso la sua
sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sul sito istituzionale. Al momento dell’adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica,
l’ASD deve darne comunicazione a tutti i propri tesserati, associati e volontari. L’ASD
deve informare il socio/a/tesserato/a o eventualmente coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente
modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni. L’ASD deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al
Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei
tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office dell’ENTE di
Affiliazione, nonché all’Ufficio della Procura federale ove competente. L’ASD deve dare diffusione presso i propri soci/tesserati/e di idonee informative
finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e
discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti,
obblighi e tutele. L’ASD deve prevedere adeguate misure per la diffusione o materiali informativi
finalizzati alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. L’ASD deve prevedere un’adeguata informativa ai soci/tesserati/e o eventualmente
a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli
atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto
dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni
sportive. L’ASD deve dare comunicazione ai soci/tesserati/e o eventualmente a coloro
esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di
ogni altra politica di safeguarding adottata dall’ENTE di Affiliazione.