16/06/2026
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⚖️ Iniziamo con una premessa fondamentale per inquadrare correttamente la questione: per legge, le guardie giurate appartengono a una categoria "in deroga" rispetto alle normali regole vigenti sulle ore lavorate, sui riposi, sulle pause ecc.
⚠️ Dal lontano 2008, al settore della vigilanza privata non si applica più la disciplina generale sull'orario di lavoro dettata dalla legge 66/2003, ma occorre fare riferimento esclusivo a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.
📜 Entrando nel merito del testo, l'articolo 79 del CCNL parla chiaro: è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario. Questa prerogativa aziendale è giustificata direttamente dal contratto, "stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza". Fino a un certo limite, dunque, lo straordinario rientra tra i doveri operativi richiesti al lavoratore.
🧮 Questo potere datoriale ha però confini quantitativi precisi. Il calcolo per individuare il tetto massimo è presto fatto: il CCNL prevede un limite di 8 ore di straordinario settimanali calcolate su base annua, in un periodo di riferimento che va rigorosamente dal 1 gennaio al 31 dicembre. Dalle 52 settimane che compongono l'anno solare, dobbiamo sottrarre le 4 settimane di ferie previste (per legge non rientrano nel computo). Moltiplicando le 48 settimane operative restanti per le 8 ore contrattuali, otteniamo un monte massimo di 384 ore di straordinario annue.
🛑 Raggiunta l'ora numero 384, lo scenario normativo cambia radicalmente. Superato questo limite, si entra infatti nel regime della cosiddetta "banca ore". Su questo punto il CCNL non lascia spazio a interpretazioni: l'adesione a questo sistema è facoltativa. Ne consegue che, oltre la soglia delle 384 ore annue, l'azienda non può più imporre lo straordinario in modo obbligatorio senza il consenso espresso del dipendente.