Il servizio cui sono destinate le guardie zoofile è normalmente scritto sul decreto di nomina e/o stabilito dalla legge e dai regolamenti e nello specifico riguarda la protezione degli animali e la tutela del patrimonio zootecnico. I verbali redatti dalle guardie, quali pubblici ufficiali, hanno forza di atto pubblico e costituiscono prova in giudizio fino a querela di falso. LA POLIZIA GIUDIZIARI
A CARATTERISTICHE:
In Italia la funzione di polizia giudiziaria non è svolta da un apposito corpo di polizia, ma dagli appartenenti alle forze di polizia italiane, da alcuni soggetti in servizio presso la pubblica amministrazione italiana, e in taluni casi anche da privati cittadini, nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge; essi rivestono inoltre lo stato giuridico di pubblico ufficiale. In particolare, il codice di procedura penale italiano, all'art. 57, elenca i soggetti cui sono ordinariamente attribuite le funzioni di polizia giudiziaria (funzioni ben distinte da quelle di pubblica sicurezza), dividendoli in:
- agenti di polizia giudiziaria
- ufficiali di polizia giudiziaria
POTERI DELLA P.G.:
Nella flagranza di reato gli agenti zoofili hanno anche funzioni di polizia giudiziaria; pertanto, procedono alla identificazione del trasgressore, lo invitano a nominare un legale di fiducia, nei casi di particolare necessità e urgenza e se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino, si disperdano o si modifichino ed il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, possono procedere al sequestro penale delle cose pertinenti il reato, ad operare i necessari accertamenti e rilievi sullo stato delle cose e dei luoghi, procedere a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose e tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse. Gli atti predetti si formalizzano con la redazione di un verbale. Una volta completati i primi accertamenti, la polizia giudiziaria mette al corrente il pubblico ministero del reato commesso. POTERI DEL PUBBLICO UFFICIALE:
Il “potere certificativo” del P.U. nell’esercizio delle sue funzioni ha il potere di redarre atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso (221 ss.c.p.c.) che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli fatti che il P.U. attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiti, cosi recita l’art.2700 del codice civile che attribuisce ai Pubblici Ufficiali la cosiddetta fede privilegiata e quindi ogni atto da lui formato (dai processi verbali, agli atti di sequestro, dalle denunce ai rapporti di servizio) è tutelato in forza di tale previsione di legge e ha quindi potere certificativo. LA POLIZIA AMMINISTRATIVA:
La polizia amministrativa indica una funzione caratterizzata da un complesso di poteri attribuiti dalla legge alla pubblica amministrazione per garantire da turbative lo svolgimento delle attività disciplinate da una legge amministrativa, ovvero afferente al diritto amministrativo. Storicamente si definiva polizia amministrativa come quel corpo dedito alle attività di prevenzione non riferibili all'attività di polizia giudiziaria, tra le quali: polizia stradale, polizia annonaria, polizia commerciale, polizia edilizia, polizia urbana e rurale. Essa svolge attività preventive e repressive, a carattere accessorio e strumentale all'attività di amministrazione attiva, che si esplica attraverso la regolamentazione di determinate attività, il rilascio di permessi per lo svolgimento delle medesime, l'imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni. In Italia il ruolo e la funzione della nozione di polizia amministrativa viene invece in gioco in occasione della cosiddetta "seconda regionalizzazione", ossia con il secondo consistente trasferimento di funzioni alla Regioni e agli altri enti locali avvenuto durante gli anni settanta, che venne disposto tramite decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n°616. Il decreto legislativo 112/1998 precisò, all'art.1 che: "il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge".