12/06/2026
Gentili Associate e Gentili Associati,
desideriamo condividere con voi un aggiornamento importante riguardante le professioni associative e, in particolare, le professioni disciplinate dalla Legge 4/2013, tra cui rientrano anche molte attività nell’ambito delle Discipline Bio Naturali.
Nell’ambito dell’iter parlamentare relativo alla riforma delle professioni ordinistiche, sono stati introdotti alcuni chiarimenti che meritano attenzione anche da parte del nostro settore.
Il primo aspetto riguarda la distinzione tra attività riservate e attività liberamente esercitabili.
In termini semplici, un’attività può essere considerata riservata a una professione ordinistica solo quando una legge lo stabilisce in modo espresso. Tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge rimane, invece, esercitabile da professionisti competenti, adeguatamente formati e consapevoli dei limiti della propria attività.
Questo principio è molto importante per il mondo delle Discipline Bio Naturali, perché conferma la necessità di operare con chiarezza, correttezza e responsabilità, senza confondere il nostro ambito professionale con quello sanitario, medico, psicologico, diagnostico o riabilitativo.
Un secondo punto particolarmente rilevante riguarda il cosiddetto principio di proporzionalità.
Si tratta di un concetto giuridico che può sembrare complesso, ma che in realtà può essere spiegato in modo semplice: prima di introdurre nuove limitazioni a una professione, lo Stato deve valutare se quelle limitazioni siano davvero necessarie, giustificate e adeguate allo scopo che si vuole raggiungere.
In altre parole, non si può vietare o limitare l’esercizio di un’attività professionale senza una ragione concreta e proporzionata.
Per esempio, se si vuole tutelare la salute, la sicurezza o l’interesse dei cittadini, eventuali regole devono essere coerenti con questo obiettivo. Non devono però diventare ostacoli inutili o eccessivi per chi lavora seriamente, con competenza e nel rispetto della legge.
Il principio di proporzionalità serve quindi a evitare che vengano introdotte restrizioni ingiustificate, troppo ampie o non necessarie. Ogni eventuale limite deve essere valutato con equilibrio: deve proteggere realmente l’interesse pubblico, ma senza impedire lo svolgimento di attività professionali legittime.
Per le professioni associative disciplinate dalla Legge 4/2013, questo rappresenta un passaggio significativo, perché rafforza l’idea che il lavoro dei professionisti non ordinistici debba essere valutato in base alla competenza, alla formazione, alla trasparenza e alla responsabilità, e non attraverso divieti generici o interpretazioni troppo estensive delle attività riservate.
Come UNO DBN, riteniamo fondamentale seguire con attenzione questi sviluppi, perché riguardano direttamente il percorso di riconoscimento, qualificazione e tutela degli operatori che svolgono la propria attività nell’ambito delle Discipline Bio Naturali.
Il nostro impegno resta quello di promuovere una cultura professionale seria, rispettosa della normativa vigente e capace di valorizzare il ruolo degli operatori DBN attraverso formazione, aggiornamento, correttezza deontologica e responsabilità verso l’utenza.
Continueremo a monitorare l’evoluzione dell’iter normativo e vi terremo informati sui successivi sviluppi.
Cordiali saluti,
Pierluigi Duina
Presidente UNO DBN