Vivi Borghetto S.S.

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19/06/2025
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Il Secolo XIX del 17/06/2025

28/05/2025

Nuove date per voi bellezze, ci vediamo in giro ♥️🇮🇹

27/05/2025

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Pensando di fare cosa utile, divulghiamo la presente informativa destinata ai titolari di strutture turistico ricettive con lo scopo di fornire indicazioni pratiche sull’applicazione dell’imposta di soggiorno e sulle conseguenze in caso di mancato assolvimento dei relativi adempimenti.
Cos’è l’Imposta di Soggiorno
Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire l'Imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio.
Il Comune di Borghetto Santo Spirito con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 26 marzo 2018 ha istituito l’Imposta di soggiorno e approvato il relativo Regolamento, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2025
Con la ultima deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2024 n. 163 sono state aggiornate le tariffe per quanto riguarda le strutture extralberghiere ed appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AAUT) (link:https://s3.eu-south-1.amazonaws.com/assets.h2o.cloudsinet/assets.borghettosantospirito/uploads/2025/01/Delibera-di-G.C.-163-del-04-12-2024-e-allegato-a_signed.pdf).
La legge ed il regolamento comunale predetti prevedono alcuni obblighi per il gestore della struttura quali l’applicazione dell’imposta per i soggiorni presso la struttura gestita, il versamento dell’imposta nelle casse comunali, la dichiarazione annuale e il conto della gestione.
L’Imposta di soggiorno è dovuta dai non residenti che pernottano nel territorio comunale in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera, extralberghiera ed appartamenti ammobiliati ad uso turistico e delle locazioni brevi. L’imposta è dovuta per ogni pernottamento. Nel caso di pernottamenti superiori a cinque giorni consecutivi sono soggetti all’imposta solo i primi cinque pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Chi è tenuto al pagamento
Gli ospiti hanno l’obbligo di corrispondere il pagamento del tributo alle strutture ricettive nelle modalità con loro concordate. L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.". In alternativa, i gestori della struttura possono rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.

Obblighi
I soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le tipologie di offerta turistica ricettiva sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (ospiti), della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Le norme recate dall’art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 prevedono che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazioneda parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 % dell'importo dovuto.
Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Assume rilievo, poi, in relazione a quanto ci occupa, la norma di cui all’art. 4 del D.l. 24 aprile 2017, n. 50, che disciplina le cosiddette locazioni brevi, vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
In particolare, il comma 5-ter del medesimo art. 4, contempla una disposizione analoga a quella prevista dal comma 1-ter dell’art. 4 del D.lgs. n. 23 del 2011, secondo cui il soggetto il quale incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile anch’esso non solo del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione (conto di gestione).
Entro il 30 gennaio di ciascun anno i gestori delle strutture ricettive anche se gestite in forma non imprenditoriale devonoinfatti presentare al Comune il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge utilizzando la modulistica messa a disposizione del Comune.

Controlli
Il Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno avvalendosi dei dati e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dal Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa all'prevista dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 calcolata sul tributo non versato (art. 11 del Regolamento).
Inoltre, ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo il Comune, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può altresì:
• invitare i soggetti passivi e i responsabili ad esibire o trasmettere atti e documenti
• inviare ai soggetti passivi e i responsabili questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 2 del vigente Regolamento Comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 11 del Regolamento).

Si invita, pertanto, chi non avesse già provveduto, a regolarizzare la propria posizione tributaria e/o dichiarativa, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento e dalla normativa vigente.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Tributi Comune di Borghetto Santo Spirito - piazza Italia n. 1 – Borghetto Santo Spirito a mezzo:
a. via telematica, per informazioni ed inoltro pratiche, utilizzando l’apposita modulistica, reperibile sul sito, corredata della relativa documentazione, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- email: [email protected] (per ricevere informazioni)
- email: [email protected] (per inviare documentazione)
- PEC: [email protected] (per inviare documentazione)
b. telefonicamente chiamando:
- il numero +39 0182 – 970000 (int. 1) con orari di sportello telefonico dal lunedì al venerdì h 9-12,30;

I servizi relativi all’Imposta di Soggiorno, che prevedono il ricevimento del pubblico, sono svolti su appuntamento, nelle giornate di mercoledì e venerdì con orario dalle ore 9,30 alle ore 12,30, da fissarsi anticipatamente a mezzo telefono.

01/04/2025
14/06/2024

Elezione Consulta dei Quartieri👇

📌Sabato 15 giugno ore 15:00-19:00
Domenica 16 giugno ore 08:00-19:00
Palazzo Pietracaprina, Piazza libertà 1

16/08/2023
Domenica 16 luglio ore 21....in piazza pelagos "BALLANDO SOTTO LE STELLE " RASSEGNA DANZA .....con Alessandra Angelucci
11/07/2023

Domenica 16 luglio ore 21....in piazza pelagos "BALLANDO SOTTO LE STELLE " RASSEGNA DANZA .....con Alessandra Angelucci

Indirizzo

Borghetto Santo Spirito
17052

Sito Web

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