15/10/2026
Post a cura dell'avvocato Umberto Pantanella:
La tutela della persona con diabete: dalla malattia alla centralitร della persona.
Ho di recente partecipato a Bologna ad un incontro incentrato sui diritti e sui doveri della persona con diabete, tema delicato ed a me particolarmente caro, organizzato da Dia.Bo (ringrazio Agata Magaletta e Rita Lidia Stara) e ci tornavo esattamente sette anni dopo il primo invito del 2019 per un aggiornamento.
Devo premettere che la platea non era solo composta di persone affette da diabete, ma anche da alcuni medici e da psicologi e ho poi scoperto, conversando con il pubblico, che tra essi vi era anche chi aveva lavorato nellโINPS.
In sette anni, sia pur molto lentamente, qualcosa รจ cambiato.
La tutela giuridica della persona con diabete rappresenta unโesemplare parabola evolutiva del nostro ordinamento: il passaggio dal focus sulla malattia (inquadrata come mera menomazione biologica o automatica causa di inidoneitร ) al focus sulla persona (valutata nella sua globalitร , con riferimento al compenso glicemico, al grado di autonomia e al contesto sociale e lavorativo).
Siamo partiti dalle basi cioรจ dalla Costituzione, dallโart. 3, il cui comma 1 sancisce l'uguaglianza formale ed il comma 2 lโuguaglianza sostanziale, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione al lavoro.
Siamo passati dall'art. 32, il diritto alla salute, che non รจ solo assenza di malattia o mero interesse della collettivitร , ma "fondamentale diritto dell'individuo", inteso come benessere psicofisico globale e accesso equo alle terapie e alle tecnologie avanzate, per poi passare agli art. 4 e 35 sul diritto al lavoro e sulla dignitร del lavoratore, che non puรฒ essere estromesso o discriminato sulla base di presunzioni astratte di inidoneitร legate allo stato di salute, per arrivare allโart. 8 della Legge 115/1987 ("Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito"), che ha rappresentato un momento di svolta epocale in tema di inserimento sociale e lavorativo.
Sono ormai principi inderogabili quello per cui il diabete non costituisce, di per sรฉ, motivo di inidoneitร al lavoro e quello per cui รจ vietata ogni forma di discriminazione, nelle assunzioni e nella progressione di carriera.
Nonostante perรฒ l'impianto innovativo della L. 115/87, per diversi decenni sono sopravvissuti nell'ordinamento regolamenti e regi decreti risalenti agli anni '30 o criteri medico-legali obsoleti che continuavano a basarsi su una inidoneitร presunta e automatica.
L'evoluzione legislativa e giurisprudenziale ha progressivamente superato il vecchio concetto assistenzialistico di handicap e disabilitร .
Con la Legge 104/1992 ed il D.Lgs. 216/2003, recependo la Direttiva UE 2000/78/CE sulla paritร di trattamento in materia di occupazione, la disabilitร (handicap) non รจ piรน intesa come patologia clinica rigida, ma come il risultato dell'interazione tra una condizione di salute e le barriere ambientali o attitudinali.
La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilitร (2006), obbliga gli Stati a garantire "accomodamenti ragionevoli" sul posto di lavoro, vietando licenziamenti o mancate assunzioni basate unicamente su diagnosi cliniche prive di rilevanza funzionale.
Il punto di svolta, anche legislativo e giurisprudenziale, ha perรฒ una madre โnobileโ cioรจ l'evoluzione della ricerca scientifica e senza di essa non avremmo avuto quei pochi ma importanti segnali di cambiamento.
Mi riferisco allโintroduzione dei microinfusori di insulina, ai sensori CGM ed agli algoritmi di controllo che li governano, sempre piรน precisi e sempre piรน mirati, che hanno radicalmente cambiato la prognosi e la gestione quotidiana del diabete.
Oggi la diagnosi non equivale a un rischio clinico incontrollato e la valutazione medico-legale deve basarsi sul grado di compenso glicemico individuale e sul controllo dell'ipoglicemia.
Un capitolo centrale del passaggio al "focus sulla persona" riguarda anche la protezione del minore affetto da diabete tipo 1 insulino-dipendente, ambito in cui l'evoluzione valutativa medico-legale e giurisprudenziale ha registrato tappe fondamentali.
In passato, la valutazione del minore oscillava tra le prassi difformi delle Commissioni territoriali.
Nel novembre 2015, la Commissione Medica Superiore dellโINPS emanava le "Linee Guida per la valutazione a fini di invaliditร civile e handicap del minore affetto da diabete mellito tipo 1", che pur non essendo vincolanti in senso tecnico sulle singole Commissioni (il nodo era purtroppo quello) tuttavia stabilivano che la gestione del diabete in etร pediatrica non si esaurisse nella mera manualitร (pensiamo al controllo della glicemia ed allโinfusione di insulina), ma richiedesse una delicata competenza cognitivo-volitiva (calcolo dei carboidrati, gestione di ipo/iperglicemie) non ancora maturata dal bambino.
Ragion per cui per il minore con diabete tipo 1 doveva essere sempre riconosciuto lo status di "minore invalido" con difficoltร persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'etร (ex L. 289/1990), attribuendo il diritto allโindennitร mensile di frequenza (per l'inserimento scolastico e sociale) e la condizione di handicap con connotazione di gravitร (ex art. 3, comma 3, L. 104/1992).
Fino ai tempi piรน recenti, le Commissioni tuttavia non erano uniformi e molto spesso negavano l'indennitร di accompagnamento (L. 508/1988) ai minori diabetici, argomentando che il bambino conducesse una "vita normale" e compisse autonomamente gli atti elementari โpropri dellโetร โ.
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 7032 del 9 marzo 2023) ha superato questo formalismo con un importante principio di diritto: il principio della necessitร dell'atto terapeutico.
L'incapacitร di compiere gli atti della vita quotidiana non si misura sulla quantitร delle azioni elementari, ma sulla loro incidenza sulla salute e sulla dignitร della persona.
Il minore, finchรฉ non possiede la maturitร per comprendere il significato, la portata e la necessitร della terapia insulinica e farsene carico autonomamente, necessita di un aiuto permanente per eseguire l'atto terapeutico salvavita.
Un altro esempio del cambio di paradigma รจ lโidoneitร alla guida per il rilascio ed il rinnovo della patente e parte da lontano, dal recepimento della Direttiva 2009/112/CE, nonostante la forte avversione di molti medici accertatori, per i quali basta l'uso di farmaci ipoglicemizzanti (lโinsulina lo รจ) per stabilire che il guidatore diabetico rappresenta un rischio (quasi sempre ritenuto medio) per rinnovi di breve durata.
La tendenza invece sembra - timidamente - orientarsi sull'effettiva consapevolezza e frequenza delle ipoglicemie gravi, anzichรฉ sullโuso dei farmaci ipoglicemizzanti in sรฉ, sicchรฉ se il paziente presenta un buon controllo metabolico e non soffre di ipoglicemie inavvertite, le procedure di rinnovo devono seguire gli stessi criteri temporali di rinnovo, al pari di ogni altro guidatore normoglicemico.
La strada per il passaggio dal diabete in sรฉ considerato alla valutazione concreta della persona con diabete nella sua totalitร si deve alla magistratura che negli ultimi tempi ha agito come un vero e proprio motore di uguaglianza sostanziale.
Recependo le evidenze scientifiche ed applicando i principi costituzionali, cominciano ad essere scardinati molti dei vecchi automatismi normativi.
Una giovane donna che si era vista negare l'assunzione come capostazione da parte di RFI dopo aver vinto il concorso, in quanto dichiarata "inidonea" per la diagnosi di diabete tipo 1, nonostante facesse uso di microinfusore e presentasse un ottimo quadro clinico complessivo, ha impugnato la decisione ed il Giudice del Lavoro di Genova (provvedimento poi confermato in Appello) ha accertato il carattere discriminatorio del provvedimento di inidoneitร .
Il principio cardine รจ che la valutazione della capacitร lavorativa deve essere individualizzata e considerare il livello tecnologico di gestione della patologia.
Nello scorso mese di giugno il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto il diritto all'arruolamento e all'esercizio dell'attivitร marittima per i soggetti con diabete ben compensato, laddove, storicamente, รจ prevista l'inidoneitร fisica assoluta per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare (libretto di navigazione) in presenza di diabete mellito, sicchรฉ di fronte ai principi costituzionali di uguaglianza e dignitร lavorativa, aggiornati con le moderne conoscenze medico-scientifiche, le norme obsolete cominciano ad essere disapplicate.
Sono convinto e lo sostengo da sempre, che il diritto fa fatica ad uniformarsi allโevoluzione scientifica, ma sono altrettanto fermamente convinto che la vera uguaglianza si realizza soltanto quando il diritto passa dall'astrattezza della patologia alla concretezza della persona.
Il diabete comincia ad essere diversamente valutato e non puรฒ, come recita lโart. 8 della L. 115/1987, essere nรฉ uno stigma nรฉ un impedimento alla concreta realizzazione dei diritti fondamentali dell'individuo.