27/02/2026
📣 LA NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA:
SCOPRIAMO INSIEME LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES 📣
📌 Come noto, la Legge n. 199/2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026) ha introdotto la c.d. Rottamazione-quinquies, ma forse sono meno noti:
🤔 il suo ambito applicativo
🤔 cosa si paga aderendo alla Rottamazione-quinquies
🤔 i termini e le modalità di presentazione della domanda;
🤔 cosa succede alle procedure attivate o attivabili dall’Agente della Riscossione per il recupero dei debiti indicati nella domanda;
🤔 le modalità di pagamento.
📌 A tal fine, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito una guida e pubblicato le FAQ - Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies), che qui riepiloghiamo brevemente:
✅ AMBITO APPLICATIVO.
Rientrano nella Rottamazione-quinquies tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti dall’ omesso versamento di:
a) imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
b) contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
c) sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
d) Se riferiti alle fattispecie sopra elencate, rientrano nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies anche i carichi già oggetto:
d1) delle prime tre rottamazioni o del “Saldo e stralcio” per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
d2) della Rottamazione-quater o della Riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici della misura agevolativa, in quanto non tutte le rate scadute alla medesima data risultano regolarmente versate.
💶 COSA SI PAGA ADERENDO ALLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES.
Si pagano unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono infatti da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (Dlgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture), la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
✍🏻 I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2026 ed esclusivamente on line, utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito internet.
Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
a) in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, indicando i documenti (cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell’INPS) per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
b) in area pubblica compilando l’apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.
🧐 COSA SUCCEDE ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:
a) non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
b) non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
c) resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;
d) inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 nonché per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
⏱️ LE MODALITÀ DI PAGAMENTO.
a) in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, oppure
b) in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni).
Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro e, nel caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 unitamente ai moduli di pagamento.
⚠️ Segnaliamo che, nonostante la domanda debba essere presentata esclusivamente on line, l’affluenza allo sportello fisico dell’AdER di Bologna è altissima, tanto da rendere molto difficile prendere l’appuntamento necessario per accedere.
Ipotizziamo pertanto una non corretta conoscenza della procedura da parte dei cittadini ⚠️
📫 📫 📫 Per saperne di più, e per ricevere consulenza e assistenza in fase di richiesta del prospetto informativo e di invio della domanda di adesione, inviaci una mail a:
[email protected]
🙏🏻 per averci letto fin qui 😉