21/03/2026
Somministrazione a tempo indeterminato: un rapporto stabile, non precario.
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 419 dell'11 marzo 2026, ribadisce un principio fondamentale: il lavoratore in staff leasing è titolare di un contratto stabile, distinto e non assimilabile al lavoro a termine.
Il caso.
Un lavoratore, inizialmente assunto a termine e successivamente stabilizzato dall'agenzia di somministrazione, ha continuato a operare per anni presso la medesima azienda utilizzatrice. Il ricorrente sosteneva che tale utilizzo prolungato configurasse una forma di precarietà, in contrasto con la normativa sui contratti a termine e i principi dell'ordinamento europeo.
Le conclusioni del giudice.
Non si è in presenza di una successione di contratti a termine, bensì di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il lavoratore è dipendente dell'agenzia con contratto stabile (staff leasing): il vincolo non è con l'utilizzatrice, ma con l'agenzia stessa.
Anche nei periodi di assenza di missione, il lavoratore resta nella forza lavoro dell'agenzia e matura il diritto all'indennità di disponibilità.
Il principio affermato.
La somministrazione a tempo indeterminato è, per sua natura, un rapporto di lavoro stabile. Non è soggetta ai limiti temporali previsti per i contratti a termine e non può essere equiparata a forme di precarietà contrattuale.
La pronuncia offre un importante punto di riferimento per lavoratori e agenzie, consolidando la distinzione tra staff leasing e contratto a tempo determinato e chiarendo le tutele riconosciute ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato.
Riferimento
Trib. Brescia, sent. n. 419 – 11 marzo 2026
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https://www.giuslavoristi.it/agi_cms/public/news/1774001987545.pdf