FederTerziario Bari

FederTerziario Bari Organismo datoriale apartitico - Sezione Provinciale di Bari

Federterziario è un organismo datoriale apartitico che opera da quasi 30 anni al fianco di Piccole e Medie imprese del settore terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale, commerciale, agricola e delle libere professioni. La Federazione è presente in 80 province d'Italia e rappresenta attualmente 100mila aziende in tutti i settori produttivi. Si rivolge a tutti gli imprenditori e ope

ratori del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dell'Artigianato e delle Professioni che costituiscono il motore trainante dell'economia del nostro territorio.

09/04/2026

Con messaggio INPS n. 1153 del 31/3/26 è stato ribadito quanto precedentemente chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria nota n. 6523 del 30/3/26.
Pertanto, nelle more del recepimento della Direttiva (UE) 2023/970 e dell’adozione del decreto attuativo previsto dall’art. 14, comma 5, del D.L. n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n.198, le disposizioni di cui ai commi 1 - 4 del medesimo articolo troveranno applicazione in via sperimentale e non obbligatoria.

1. Ambito di applicazione (dal 1° aprile 2026)
I datori di lavoro, i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati potranno:
• pubblicare una vacancy sul SIISL, anche successivamente all’assunzione, purché coerente sotto i profili soggettivi e oggettivi con la comunicazione obbligatoria trasmessa e correlata alla richiesta del beneficio contributivo;
• continuare a richiedere i benefici contributivi secondo le istruzioni INPS vigenti;
• trasmettere le comunicazioni UNILAV tramite SIISL, in modalità opzionale e alternativa ai canali regionali.

2. Soggetti abilitati
Ai fini dell’inserimento delle comunicazioni possono operare sul SIISL, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi, i seguenti soggetti:
• Per le comunicazioni obbligatorie, i datori di lavoro, gli intermediari, i consulenti del lavoro e i soggetti abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979;
• Per la pubblicazione delle vacancy, i datori di lavoro e i loro delegati, le agenzie per il lavoro e i soggetti autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003.

3. Pubblicazione delle vacancy
• In fase sperimentale:
o la pubblicazione è possibile anche dopo l’assunzione, ma in tal caso l’offerta verrà immediatamente archiviata dal sistema e non sarà visibile ai candidati in cerca di lavoro.
• A regime (successivamente all’emanazione del decreto attuativo):
o pubblicazione preventiva o contestuale all’assunzione;
o obbligo di collegamento univoco tra vacancy e UNILAV;
o tracciabilità nei flussi Uniemens, tramite associazione di id_vacancy al codice fiscale del lavoratore.

4. Informazioni nei flussi Uniemens
• In via sperimentale, per i lavoratori assunti con incentivo:
o sarà possibile indicare l’id_vacancy, compilando la sezione ; in tale caso, oltre a rispettare il formato previsto, l’id deve essere coerente con la vacancy SIISL e riferibile allo stesso datore di lavoro.
• A regime:
o l’indicazione dell’id_vacancy diventerà obbligatoria;
o la data di pubblicazione della vacancy dovrà essere uguale o antecedente alla fruizione del beneficio.
Le modalità per richiedere l’abilitazione, per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie e per la pubblicazione sulla SIISL, nonché gli aggiornamenti e le implementazioni del sistema sono disponibili sul portale “Servizi Lavoro” del Ministero e sul sito INPS.

Si precisa che, fino all’emanazione del decreto attuativo, le nuove funzionalità (vacancy SIISL e id_vacancy in Uniemens) sono utilizzabili su base volontaria; pertanto, non sarà necessario modificare le attuali procedure di accesso ai benefici contributivi.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il messaggio INPS e la nota del Ministero del Lavoro.

02/02/2026

La presente inaugura un ciclo di comunicazioni e documenti elaborati dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico di Federterziario, finalizzati ad approfondire tematiche e dinamiche relative al mondo del lavoro e delle MPMI, alla legislazione vigente e alle prassi che disciplinano il settore.

30/07/2025

Facciamo seguito a quanto comunicato già ampiamente comunicato in ordine alla patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per imprese e lavoratori autonomi operanti fisicamente nei cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), del T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, eccezion fatta per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, per segnalare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito il Manuale Operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PaC) che opera in conformità con le disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008, in particolare l’articolo 27, e il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024.
Il documento illustra le procedure e le funzionalità disponibili per la gestione della Patente a Crediti, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi.
Segnaliamo, inoltre, che sempre l’INL, sul proprio sito, ha pubblicato alcuni ulteriori chiarimenti sotto forma di nuove FAQ (dalla n. 33 alla n. 43), in aggiunta a quelle già disponibili.

03/07/2025

Come anticipato con ns Circolare n. 36/U25, nel pomeriggio di ieri, a conclusione dei lavori del Tavolo di confronto tra Ministro del Lavoro, organizzazioni datoriali e sindacati confederali, è stato sottoscritto, anche da Federterziario, il Protocollo Quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
Il protocollo, che è stato fortemente voluto dalle Parti Sociali e che sarà recepito a breve con decreto ministeriale, coniuga la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorativa e assicura gli ammortizzatori sociali per tutte le emergenze climatiche.
Prevede a possibilità di stipulare accordi nazionali di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l’esposizione ad alte temperature, con possibili interventi correttivi su informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, abbigliamento, indumenti e dpi e riorganizzazione turni e orari di lavoro.
Individua nel datore di lavoro la figura che, “al fine di attivare tempestivamente tutte le misure di prevenzione e protezione in caso di eventi climatici avversi legati al caldo”, dovrà avvalersi del bollettino ufficiale di previsione e allarme riferito alla propria città e riportato nel sito di riferimento, e dovrà garantire un “costante monitoraggio preventivo delle condizioni meteorologiche”.
Prevede, infine, criteri di premialità per le imprese che aderiranno agli Accordi in materia, riconosciuti dall’Inail in relazione agli strumenti di incentivazione su salute e sicurezza individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.
Per ulteriori dettagli Vi invitiamo alla lettura del “Protocollo Quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”.

Siamo al fianco dell' Ordine dei Consulenti del Lavoro Bat e di ANCL Bat negli eventi formativi per la Categoria!
21/05/2025

Siamo al fianco dell' Ordine dei Consulenti del Lavoro Bat e di ANCL Bat negli eventi formativi per la Categoria!

Oggi abbiamo avuto il piacere di partecipare come partner all'evento "Conoscere per conoscersi" organizzato da Asnor!   ...
20/05/2025

Oggi abbiamo avuto il piacere di partecipare come partner all'evento "Conoscere per conoscersi" organizzato da Asnor!

16/05/2025

Bonus donne e Bonus giovani – Decreti Attuativi e Istruzioni INPS per invio domande

A seguito dell’emanazione, lo scorso 11 aprile, dei decreti interministeriali Lavoro e Finanze, attuativi dei Bonus giovani e Bonus donne, come definiti dagli articoli 22 e 23 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024) l’INPS, con le Circolari n. 90 e n. 91 del 12 maggio 2025, ha fornito le istruzioni operative per accedere alle misure, entrambe finanziate dal Programma giovani, donne, lavoro 2021-2027.

BONUS DONNE:
Il decreto attuativo contempla 3 differenti regimi per accedere all’esonero contributivo pari al 100% (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di € 650 mensili:

Esonero donne per generalità territori:
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti;
- assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025;
- riconoscibile per 24 mesi.
Esonero donne residenti nella ZES:
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, e comunque purché sia stata presentata domanda all’INPS (che è possibile presentare a far data dal 16 maggio 2025), fino al 31 dicembre 2025;
- riconoscibile per 24 mesi;
Esonero donne impiegate in settori e professioni caratterizzati da un'alta disparità di genere:
- donne operanti in settori o professioni con tasso di disparità in termini occupazionali superiore ad almeno il 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con apposito decreto interministeriale Lavoro-MEF;
- assunzioni a tempo indeterminato effettuate, come previsto dalla norma, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025;
- riconoscibile per 12 mesi;

Per tutti e tre i regimi di esonero, alla luce del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’ammontare dell’agevolazione non potrà superare il 50% dei “costi salariali”.
La Circolare n. 90 dell’INPS, dal punto di vista operativo, distingue la procedura tra:
• domande per assunzioni già effettuate: dopo i controlli di prassi, compreso quello sulla disponibilità di risorse, INPS accoglie l’istanza indicando l’ammontare sgravabile;
• domande per assunzioni ancora da effettuarsi: dopo i controlli di prassi, compreso quello sulla disponibilità di risorse, INPS comunica l’eventuale accoglimento dell’istanza, subordinato alla stipula del contratto che dà titolo all’incentivo entro 10 giorni da tale comunicazione. Per le assunzioni nell'area ZES la domanda potrà essere presentata dal 16 maggio 2025, data di entrata in vigore dell'applicativo INPS.

N.B.: L’esonero non è applicabile per assumere apprendiste e per rapporti intermittenti o di lavoro domestico. Spetterà solo a fronte di un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

BONUS GIOVANI:
Il decreto attuativo, dell’11 aprile scorso, prevede un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), per un importo massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore. Tale beneficio, di durata massima di 24 mesi, si applica alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
Un trattamento differenziato è previsto per le assunzioni nell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), dove il limite mensile dell'incentivo sale a 650 euro, ma, in questo caso, l'agevolazione può essere erogata solo successivamente alla presentazione della domanda, a decorrere dalla data di autorizzazione da parte della Commissione Europea, arrivata il 31 gennaio u.s..
La Circolare n. 91 dell’INPS, dal punto di vista operativo, distingue la procedura tra:
• domande per assunzioni già effettuate: (non previsto per assunzioni nell’area ZES): dopo i controlli di prassi, compreso quello sulla disponibilità di risorse, INPS accoglie l’istanza indicando l’ammontare sgravabile;
• domande per assunzioni ancora da effettuarsi: dopo i controlli di prassi, compreso quello sulla disponibilità di risorse, INPS comunica l’eventuale accoglimento dell’istanza subordinato alla stipula del contratto che dà titolo all’incentivo entro 10 giorni da tale comunicazione. Per le assunzioni nell’area ZES la domanda potrà essere presentata dal 16 maggio 2025, data di entrata in vigore dell’applicativo INPS.

La Circolare INPS, che richiama analiticamente il contenuto del decreto attuativo e le regole generali praticabili in materia di sgravi contributivi, aggiunge:
• il requisito dell’incremento occupazionale netto richiesto ai fini della fruizione dell’esonero maggiorato in caso di assunzioni collocate in territori ZES;
• la possibilità di cumulo dell’esonero anche con quello previsto per i datori di lavoro in possesso della “certificazione della parità di genere”.

Felici di dare il nostro contributo!
11/05/2025

Felici di dare il nostro contributo!

17/04/2025

Bonus giovani e donne: sottoscritti i decreti attuativi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Mef, ha emanato gli attesi Decreti Interministeriali contenenti i criteri e le modalità attuative del c.d. “Bonus giovani” per le assunzioni di giovani under 35, ex articolo 22, e del c.d. “Bonus Donne”, come previsto dall’articolo 23, del D.L. 60/2024 - Decreto Coesione (convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024), per la cui pubblicazione sulla G.U. si attende l’approvazione da parte della Corte dei Conti.
I provvedimenti definiscono i criteri e le modalità per usufruire dell’esonero contributivo pari al 100% relativo all’assunzione, a tempo indeterminato o alla trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito.
I nuovi decreti arrivano dopo il ritiro del precedente Decreto (come da nostra Circolare n. 17/U25 del 7 marzo u.s.) e la definizione dell’interlocuzione tra Governo e Commissione europea per la necessaria armonizzazione tra la normativa nazionale e quella europea, a seguito della quale sono state stabilite distinte condizioni di agevolazioni, tra le quali l’obbligatorietà della domanda preventiva all’INPS in alcuni casi specifici.
È stato necessario, pertanto, prevedere un “doppio binario” per l’accesso alle misure agevolative, operando una distinzione tra le regioni rientranti nell’area ZES e il restante territorio nazionale.

Bonus giovani
L'agevolazione prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), per un importo massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore. Tale beneficio ha una durata massima di 24 mesi e si applica alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
Un trattamento differenziato è, invece, previsto per le assunzioni nell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), dove il limite mensile dell'incentivo sale a 650 euro, ma, in questo caso, l'agevolazione può essere erogata solo successivamente alla presentazione della domanda, a decorrere dalla data di autorizzazione da parte della Commissione Europea, arrivata il 31 gennaio u.s..
Le domande per usufruire dell'incentivo dovranno essere presentate all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, in data antecedente l'assunzione del lavoratore nel caso di regioni rientrati nell’area ZES. Le modalità di gestione delle domande costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla precedente versione del decreto.
L'INPS, a seguito di verifica del possesso dei requisiti e di quantificazione degli importi spettanti, tenuto conto delle risorse disponibili e dei vincoli di spesa previsti, riserva le risorse necessarie per l'erogazione dell'incentivo e assegna un termine perentorio di 10 giorni entro cui il datore deve procedere all'assunzione. Al raggiungimento del limite massimo di spesa previsto dal legislatore, l’Istituto non accoglierà nuove domande, dandone tempestiva comunicazione.

Bonus Donne
L'esonero è rivolto ai datori di lavoro privati che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato:
• donne disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti in Italia (la durata dell’esonero è prevista per un periodo massimo di 24 mesi);
• donne impiegate in settori e professioni caratterizzati da un'alta disparità di genere, in base a quanto previsto dal Regolamento UE 651/2014 e definito annualmente con apposito decreto (la durata dell'esonero è prevista per un periodo massimo di 12 mesi).
Per le donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni che rientrano nella Zona Economica Speciale (ZES), la durata del periodo di agevolazione può estendersi sino a 24 mesi, ma la possibilità di fruizione decorre dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea e comunque spetta solo per le assunzioni effettuate dopo la presentazione della domanda di accesso all’incentivo.
Per la definizione delle modalità operative e per la presentazione delle domande, si attende l’emanazione di una circolare INPS.

28/03/2025

Ministero del Lavoro - Circolare operativa 6 del 27.03.2025

Dopo la nota dell’INL n. 9740 del 30.12.2024, che ha fornito le prime indicazioni applicative della Legge 13 dicembre 2024 n. 203, c.d. “Collegato lavoro”, anche il Ministero del Lavoro ha illustrato, con la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025, i principali interventi attuati dalla Legge n. 203/2024 soffermandosi, in particolar modo, sui seguenti articoli:
• Articolo 10 (Modifiche alla disciplina della somministrazione contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro) con il quale il legislatore, sopprimendone il quinto ed il sesto periodo, ha inteso eliminare la disciplina transitoria in vigore fino al 30 giugno 2025, che consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, laddove l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato. Per i contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore a decorrere dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati, ai sensi dell’articolo 19 comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015, deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data considerata”. Il medesimo articolo prevede l’esclusione dai limiti quantitativi di somministrazione a tempo determinato per alcune categorie di lavoratori, quali disoccupati di lungo periodo e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.

• Articolo 11 (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali) con il quale si introduce una norma di interpretazione autentica (avente quindi valore retroattivo) dell’art. 21, co. 2, D. Lgs. 81/2015, in materia di attività stagionali, precisando che rientrano nelle stesse, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate “per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015” devono considerarsi escluse dal rispetto delle regole imposte dalla direttiva 1999/70/CE sul contratto a tempo determinato, nata per prevenire abusi d questo istituto.

• Articolo 13 (Durata del periodo di prova rapporti a tempo determinato) con il quale, il legislatore, oltre a confermare la misura proporzionale del periodo di prova alla durata del rapporto e alle mansioni da svolgere, indica la durata minima e massima del suddetto periodo stabilendo che non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni per contratti sino a dodici mesi, considerando 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, salvo disposizioni più favorevoli stabilite dalla contrattazione collettiva. Per valutare quali disposizioni contrattuali siano più favorevoli rispetto alla previsione normativa, occorre considerare che generalmente viene considerata più favorevole per il lavoratore una minore estensione del periodo di prova, a causa della precarietà che lo stesso comporta per il lavoratore (principio del favor praestatoris, per il quale in ambito lavoristico è da preferire l’interpretazione che accorda una maggiore tutela al lavoratore). La norma trova applicazione a tutti i contratti stipulati dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore delle Legge13 dicembre 2024 n. 203.

• Articolo 14 (Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile) e che introduce l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare in via telematica, entro 5 giorni, i nominati dei lavoratori interessati, nonché la data di inizio e fine lavoro svolto in modalità agile e le eventuali modifiche della durata.

• Articolo 19 (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro) che introduce il co. 7-bis all’art. 26 del D. Lgs. 151/2015 e che disciplina, sostanzialmente, le c.d. “dimissioni di fatto” o “dimissioni per fatti concludenti” alle quali non si applica la disciplina delle dimissioni online. Infatti, il nuovo comma dispone che, in caso di assenza ingiustificata che si protrae oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, qualora l’assenza si protragga oltre il termine di 15 gg., il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, la quale ha la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione stessa. In tali circostanze, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore (dimissioni per fatti concludenti), salvo il caso in cui lo stesso dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per cause di forza maggiore o per fatto a lui non imputabile.

Indirizzo

Via Giuseppe Bottalico, 34
Bari
70124

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