08/07/2026
𝐑𝐢𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐈𝐍𝐀𝐈𝐋 𝐚𝐥 𝟏° 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔
Per l’anno 2026 la rivalutazione è effettuata sulla base della variazione percentuale dell’1,4% (coefficiente di 1,014) dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2024 e il 2025, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Si ricorda che, per le rendite riferite ad infortuni o malattie professionali verificatisi dal 25 luglio 2000, la suddetta percentuale di rivalutazione si applicherà solo alla quota di danno patrimoniale, mentre per la quota di danno biologico (che segue la rivalutazione ISTAT) si deve ancora attendere l’emanazione del relativo provvedimento. Per le rendite riferite ad aventi precedenti il 25 luglio 2000, che sono invece interamente patrimoniali, la percentuale dello 1,4 % si applicherà all’intero importo.
Per quanto concerne invece l’Assegno mensile di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2026, a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta fra il 2024 ed il 2025, registrata dall’ISTAT e risultata pari allo 1,4%, lo stesso è determinato nella misura di € 312,55.
Nei decreti sono riportati anche i nuovi importi che decorreranno dal 1° luglio 2026: l’Assegno per Assistenza Personale Continuativa (APC) è di € 682,14; l’Assegno una tantum in caso di morte è di € 12.515,64.
Si precisa che gli importi dovuti a seguito della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di agosto 2026.
Leggi la circolare qui ➡️ https://www.anmil.it/notizie/rivalutazione-prestazioni-economiche-inail-al-1-luglio-2026/