08/07/2026
๐๐ข๐ฏ๐๐ฅ๐ฎ๐ญ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐ญ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐๐ก๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ฅ ๐ยฐ ๐ฅ๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐จ ๐๐๐๐
Per lโanno 2026 la rivalutazione รจ effettuata sulla base della variazione percentuale dellโ1,4% (coefficiente di 1,014) dellโindice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2024 e il 2025, con decorrenza dal 1ยฐ luglio 2026. Si ricorda che, per le rendite riferite ad infortuni o malattie professionali verificatisi dal 25 luglio 2000, la suddetta percentuale di rivalutazione si applicherร solo alla quota di danno patrimoniale, mentre per la quota di danno biologico (che segue la rivalutazione ISTAT) si deve ancora attendere lโemanazione del relativo provvedimento. Per le rendite riferite ad aventi precedenti il 25 luglio 2000, che sono invece interamente patrimoniali, la percentuale dello 1,4 % si applicherร allโintero importo.
Per quanto concerne invece lโAssegno mensile di incollocabilitร , con decorrenza 1ยฐ luglio 2026, a seguito della variazione dellโindice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta fra il 2024 ed il 2025, registrata dallโISTAT e risultata pari allo 1,4%, lo stesso รจ determinato nella misura di โฌ 312,55.
Nei decreti sono riportati anche i nuovi importi che decorreranno dal 1ยฐ luglio 2026: lโAssegno per Assistenza Personale Continuativa (APC) รจ di โฌ 682,14; lโAssegno una tantum in caso di morte รจ di โฌ 12.515,64.
Si precisa che gli importi dovuti a seguito della rivalutazione saranno liquidati dโufficio e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di agosto 2026.
Leggi la circolare qui โก๏ธ https://www.anmil.it/notizie/rivalutazione-prestazioni-economiche-inail-al-1-luglio-2026/