28/07/2025
DIMISSIONI VOLONTARIE
Il rapporto di lavoro può cessare, non soltanto per licenziamento, ma anche per volontà del lavoratore che recede unilateralmente dal contratto di lavoro, presentando le DIMISSIONI.
Di norma, le dimissioni non sono soggette a vincoli o motivazioni (salvo che il contratto collettivo di settore o il contratto individuale dispongano diversamente). Tuttavia, il lavoratore è tenuto a rispettare il preavviso (ad eccezione del caso delle dimissioni per giusta causa), secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva di settore o dal contratto individuale. Si segnala che nelle ipotesi in cui, per scelta del lavoratore o del datore di lavoro, il periodo di preavviso NON venga rispettato, la parte che recede immediatamente dal rapporto di lavoro deve compensare l’altra con l’indennità sostitutiva.
Dal 12 marzo 2016, al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, le dimissioni (volontarie o per giusta causa) e la risoluzione consensuale del contratto di lavoro devono essere comunicate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a pena di inefficacia, esclusivamente con MODALITA' TELEMATICA.
Il lavoratore può provvedere tramite soggetti abilitati, cioè patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali, consulenti del lavoro e sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La revoca delle dimissioni volontarie, ovvero la possibilità di annullare le proprie dimissioni, è consentita entro 7 giorni dalla loro presentazione telematica. Trascorso questo termine, le dimissioni diventano definitive. Per effettuare la revoca, è necessario utilizzare la stessa procedura telematica prevista per l'invio delle dimissioni