Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono: attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ed organizzazione e gestione di attività culturali con riferimento alle lettere d) ed i) del comma 1, art.5 del D.Lgs. 117/2017. A
titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nelle seguenti attività:
● Creare collegamento e solidarietà tra le famiglie delle persone con autismo, valorizzandone le potenzialità abilitative come primaria componente educativa;
● Collaborare, anche mediante affiliazione, con altre Associazioni impegnate a favore delle persone con autismo secondo linee coerenti con le indicazioni della comunità scientifica internazionale;
● Svolgere ed organizzare attività di volontariato;
● Diffondere in ogni ambito la consapevolezza della necessità di incrementare le risorse e i mezzi per una corretta ed efficace ricerca sull'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo, le loro cause ed i possibili interventi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria-sociale e nella scuola, affinché vi sia reale integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società in generale;
● Promuovere nell’opinione pubblica la diffusione di una corretta e rigorosa informazione in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (icd e dsm) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;
● Stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con gli Enti pubblici (Regione, Provincia, Conferenze dei Sindaci, Comuni, ULSS, ecc.) e privati, con altre Associazioni o Servizi, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, abilitative, sportive, di avviamento - inserimento lavorativo e prospettive “durante e dopo di noi”.
● Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Puglia.