17/06/2026
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Agrigento
ESTATE 2026: IN VIAGGIO CON IL CANE GUIDA, SENZA OSTACOLI E SENZA DISCRIMINAZIONI
L’estate è il periodo delle partenze, delle vacanze e delle nuove esperienze. Ma per le persone cieche o ipovedenti accompagnate dal proprio cane guida, il diritto di muoversi liberamente non va mai in vacanza.
IL CANE GUIDA HA SEMPRE DIRITTO DI ACCESSO
La Legge 14 febbraio 1974 n. 37, come modificata e integrata dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 60, riconosce alle persone cieche il diritto di essere accompagnate dal proprio cane guida su tutti i mezzi di trasporto pubblico e di accedere con esso a tutti gli esercizi aperti al pubblico, senza alcun costo aggiuntivo.
La normativa prevede inoltre specifiche sanzioni nei confronti di chi impedisce o ostacola l’esercizio di tale diritto.
Questo diritto si applica a:
🏨 Hotel, B&B, case vacanza e campeggi
✈️ Aerei e aeroporti
🚆 Treni, autobus, taxi, metropolitane, tram, traghetti e altri mezzi di trasporto
🛒 Negozi, supermercati e centri commerciali
🍽️ Ristoranti, bar e pubblici esercizi
🏛️ Uffici pubblici, musei, teatri, cinema e luoghi aperti al pubblico
Impedire o ostacolare l’accesso a una persona accompagnata dal proprio cane guida costituisce una violazione della legge.
✈️ IN AEREO CON IL CANE GUIDA
Le persone cieche o ipovedenti hanno diritto a viaggiare con il proprio cane guida anche in aereo. Le compagnie aeree e gli aeroporti devono garantire l’assistenza prevista dalla normativa europea e consentire il trasporto del cane guida senza costi aggiuntivi, nel rispetto delle procedure di sicurezza e delle eventuali disposizioni sanitarie previste dal Paese di destinazione.
È consigliabile comunicare la presenza del cane guida al momento della prenotazione o comunque con adeguato anticipo rispetto alla partenza.
COSA FARE SE TI VIENE NEGATO L’ACCESSO?
Mantieni la calma e cerca il dialogo.
Ricorda che il cane guida non è un animale da compagnia, ma un ausilio indispensabile per la mobilità e l’autonomia della persona cieca.
Richiama la Legge 37/1974, come modificata dalla Legge 60/2006, e la Legge 67/2006 contro le discriminazioni delle persone con disabilità.
Chiedi che l’eventuale rifiuto venga formalizzato per iscritto.
Conserva eventuali prenotazioni, comunicazioni o altra documentazione utile.
Se hai prenotato tramite portali online, segnala immediatamente l’accaduto.
Rivolgiti alle Forze dell’Ordine, o all’UICI Sezionale di appartenenza , per ricevere assistenza e tutela.
COSA RISCHIA CHI NEGA L’ACCESSO?
La Legge 37/1974, come modificata dalla Legge 60/2006, prevede una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per i responsabili dei servizi di trasporto e per i titolari di esercizi aperti al pubblico che impediscano o ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso della persona accompagnata dal proprio cane guida.
Nei casi più gravi, la persona discriminata può agire in giudizio ai sensi della Legge 67/2006 per ottenere la cessazione del comportamento discriminatorio e il risarcimento del danno.
📜 UNA CONQUISTA DI CIVILTÀ
La modifica introdotta dalla Legge 60/2006 ha rappresentato un importante passo avanti nella tutela dell’autonomia delle persone cieche, rafforzando concretamente il diritto di accesso con il cane guida e introducendo sanzioni specifiche contro ogni forma di discriminazione.
❗ SE TI DICONO “GLI ANIMALI NON SONO AMMESSI”
Ricorda che il cane guida non è un semplice animale da compagnia: è un ausilio indispensabile per la mobilità, l’autonomia e l’inclusione della persona cieca.
Le regole interne di strutture ricettive, esercizi commerciali o pubblici esercizi non possono prevalere sui diritti riconosciuti dalla legge.
💙 I diritti della persona accompagnata dal cane guida valgono sulla terra, sul mare e in volo.
Accessibilità significa libertà di movimento, partecipazione, autonomia e rispetto della dignità della persona.
Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare.
Il Presidente Territoriale:
Nuccio Lo Monaco
La Redazione: Samantha
Consigliera Sezionale