13/01/2026
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE - MODIFICHE ART.4, COMMA 1-BIS, LETTERA B) L. 91/1992
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Si informano i connazionali che con l’art.1 comma 513 della Legge di Bilancio per il 2026, sono state introdotte modifiche all’art. 4, comma 1-bis, lettera b) della 𝐿𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑛.91 𝑑𝑒𝑙 1992, contenente la disciplina delle modalità di acquisto della cittadinanza italiana.
Alla luce di tali modifiche, le dichiarazioni rese dai genitori – di cui uno almeno cittadino italiano per nascita – ai sensi dell’art.4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n.91/1992, a partire dal 𝟎𝟏.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟔, possono essere rese 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐭𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐧𝐢 (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano, e 𝐚 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐨 (non andrà più corrisposto il contributo di 250 Euro precedentemente previsto).
Saranno parimenti gratuite le istanze relative ai figli di almeno un cittadino italiano per nascita che erano ancora 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐞𝐧𝐧𝐢 𝐚𝐥 𝟐𝟒.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟓, per i quali le dichiarazioni di volontà dei genitori per l’acquisto della cittadinanza devono essere presentate entro il 𝟑𝟏.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟔.
Si chiarisce al riguardo che la gratuità introdotta vale solo per le istanze presentate a partire dal 𝟎𝟏.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟔, mentre 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑚𝑏𝑜𝑟𝑠𝑜 per le istanze già presentate fino al 31.12.2025.
Si ricorda infine che le dichiarazioni di volontà riguardano 𝐒𝐎𝐋𝐎 figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino italiano che non trasmette automaticamente la cittadinanza.
Tutte le informazioni al riguardo sono disponibili sul sito dell’Ambasciata al seguente link:
https://ambsofia.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/cittadinanza/cittadinanza-e-adozione/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero/
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale