Le impostazioni consentono agli utenti di condividere liberamente contenuti e commentare i post, talvolta anche arrivando allo scontro diretto. Come amministratore, ho qualche responsabilità? Sono tenuto ad operare un controllo sui contenuti ed i commenti della pagina? Risposta: In via preliminare bisogna chiarire che, ai sensi dell’art. 27, comma 1*** della Costituzione «La responsabilità penale
è personale». Ognuno potrà quindi essere chiamato a rispondere in sede penale solo ed esclusivamente per i propri comportamenti e non anche per quelli altrui., con la conseguenza che eventuali commenti dei lettori che risultino offensivi, volgari, lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze, nonché ogni condivisione in violazione del copyright sono ascrivibili alla responsabilità degli stessi autori che li scrivono/condividono e non sono da attribuirsi all’amministratore, nemmeno qualora il commento venisse espresso in forma anonima (es. utilizzando uno pseudonimo) o criptata, che non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile avverso contestazioni e/o pretese da chiunque avanzate. Tuttavia, sebbene non esista un obbligo giuridico che imponga all’amministratore di una pagina di moderare le discussioni e supervisionare i contenuti, i termini di servizio per la gestione delle pagine di Facebook sono più stringenti prevedendo nella parte I (General):
D. You are required to restrict access to Pages (through our gating functionality) as necessary to comply with applicable laws and Facebook policies, including our Advertising Guidelines and Community Standards. L’amministratore è quindi tenuto a limitare l’accesso alle Pagine (attraverso il ban) a quegli utenti che tengano comportamenti non consentiti ne’ dalle leggi vigenti nel Paese, ne’ dai termini generali dei servizi (in particolare di pubblicità e comunità) Facebook. Ferme restando le forme di autotutela che vengono riconosciute a ciascun utente del Social Network (rinviamo ad altro post), l’obbligo di controllo così duramente imposto non appare connesso a funzionali strumenti di verifica e controllo se non le liste di blocco “profanità” e “moderazione”. Tali strumenti, in verità, si limitano a segnalare come inappropriato (rectius: spam) qualsiasi commento che contenga i termini inseriti manualmente dall’amministratore nella black-list (blocco “moderazione”) ovvero quei termini e frasi che la comunità ha indicato come offensive (blocco “profanità”), notificando il contenuto (che non verrà mostrato sulla pagina) all’amministratore, il quale potrà valutare autonomamente se mantenere il blocco ed eliminare il commento ovvero ritenerlo lecito. Sul punto appare opportuno ricordare che l’operato dell’amministratore è insindacabile, pertanto eventuali spiegazioni potranno essere richieste mediante apposito pulsante “messaggio”. Infine, è il caso di rilevare come l’obbligo di controllo e di restrizione dell’accesso all’utente non sia connesso ad alcuna sanzione specifica né per gli amministratori né per la pagina, con la conseguenza che le eventuali inottemperanze influenzeranno la reputazione e l’influenza di una pagina tra i suoi utenti, lasciando così che sia la stessa comunità a selezionare le pagine ed i contenuti di maggiore qualità abbandonando quelle in cui amministratori poco presenti consentono violazioni della netiquette e dei termini di servizio della piattaforma.
***Art. 27 Costituzione, Comma 1: Principio di colpevolezza
L’ultima comma stabilisce dal 2007 che non è ammessa la pena di morte, non solo non c’è, ma non potrebbe neanche essere introdotta. Secondo il 1 comma in materia penale è vietata la responsabilità per il fatto di un altro, ognuno risponde per il fatto proprio. Questo è un principio che vale solo per la responsabilità penale, il diritto civile non è così (es. obbligazioni solidali). Questa norma ha un secondo fondamentale significato: in questa norma trova espressione quello che definiamo principio di colpevolezza. Nel linguaggio comune per colpevole si intende colui che ha commesso il reato. Qui però non si fa riferimento a questo concetto, non viene associato ad una persona, nell’art.27 comma 1 l’aggettivo colpevole è riferito al fatto. Il diritto penale si occupa di fatti colpevoli. Si parla di rimproverabilità per un certo fatto, quindi il fatto colpevole è quel fatto per il quale a un soggetto può essere mosso un rimprovero. Quando l’art.27 comma 1 dice che la responsabilità penale è personale, vuole dire che anche dei fatti propri si può rispondere solo se si tratta di fatti per i quali può essere mosso un rimprovero. Questo significa che in materia penale è vietata la responsabilità oggettiva. Tutte le immagini di questa pagina godono di copyright, se desiderate utilizzarle potete farlo solo dopo consenso del proprietario degli scatti. Le foto saranno concesse a tutti ma dovrete per obbligo citarci. 'Copyright © Tutti i diritti riservati'
Questa pagina è nata il (27 aprile 2011 - alle ore 2.23) grazie all'idea di Manna Maria Grazia e alla collaborazione di Alessandra Santillo e Trepiccione Donato. C'è un occhio, il nostro, quello dei cittadini, che non vede le stesse cose dei giornali o della tv..piuttosto guarda intorno a sè e ciò che vede gli piace o non gli piace e vuole dirlo così, con una Foto...LA CITTA' CON I NOSTRI OCCHI...
Signori, sono stanco di assistere da spettatore inerme a questo scempio, chi mi conosce sà che non sono nuovo a questo genere di rimostranze e desidererei rendere partecipe tutte le persone che si sono scocciate di pagare il biglietto e assistere ad uno spettacolo in cui l'attore DEVI essere TU!!!