09/06/2026
GPS 2026/28:
Dal 15 giugno al 2 luglio scioglimento della riserva per titoli e servizio.
Dal 15 giugno al 2 luglio 2026 (ore 23:59) sarà possibile presentare, tramite Istanze OnLine, l'istanza di scioglimento della riserva per gli aspiranti inseriti nelle GPS 2026/28 con riserva.
*Chi può presentare l'istanza*
La procedura è riservata esclusivamente a coloro che, al momento della presentazione della domanda GPS 2026/28, si trovavano in una delle seguenti condizioni:
1. Riserva per conseguimento del titolo
Aspiranti che hanno chiesto l'inserimento con riserva perché in attesa di conseguire entro il 30 giugno 2026:
• il titolo di abilitazione all'insegnamento;
• il titolo di specializzazione sul sostegno;
• i titoli di specializzazione didattica differenziata (Montessori, Agazzi, Pizzigoni e metodologie analoghe previste dall'ordinanza).
2. Riserva per maturazione del servizio
Aspiranti che, alla data del 16 marzo 2026, erano titolari di un contratto in essere e hanno richiesto la valutazione con riserva della parte di servizio ancora da maturare entro il 30 giugno 2026.
Lo scioglimento della riserva consente di trasformare l'iscrizione con riserva in iscrizione a pieno titolo e di ottenere il riconoscimento del titolo o del servizio maturato.
*Scadenze da ricordare*
• 30 giugno 2026: termine ultimo per conseguire il titolo o maturare il servizio dichiarato con riserva;
• dal 15 giugno al 2 luglio 2026 (ore 23:59): presentazione dell'istanza di scioglimento della riserva tramite Istanze OnLine.
Attenzione anche alle G*E
Le stesse scadenze si applicano anche agli aspiranti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (G*E).
Occorre tuttavia prestare attenzione al fatto che GPS e G*E sono disciplinate da provvedimenti differenti e che, pertanto, il Ministero invierà avvisi distinti per ciascuna procedura. Gli interessati dovranno quindi fare riferimento alle specifiche comunicazioni ministeriali relative alla graduatoria di appartenenza.
*Attenzione: la procedura non è automatica*
Il conseguimento del titolo o la maturazione del servizio non producono automaticamente lo scioglimento della riserva.
Anche chi ha già conseguito il titolo o completato il servizio deve presentare l'apposita istanza entro il 2 luglio 2026. In mancanza della domanda, il titolo o il servizio non potranno essere presi in considerazione ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie.
*Attenzione alle proroghe dei contratti*
Per quanto riguarda la riserva relativa al servizio, il Ministero ha precisato che può essere valutato esclusivamente il servizio derivante da un contratto effettivamente in essere alla data del 16 marzo 2026.
Pertanto, eventuali proroghe ottenute successivamente non potevano essere "anticipate" nelle domande. Gli Uffici scolastici effettueranno specifiche verifiche confrontando le dichiarazioni rese dagli aspiranti con i contratti presenti a sistema.
Chi avesse dichiarato una durata del servizio superiore a quella risultante dal contratto in essere al 16 marzo 2026, confidando in future proroghe, potrebbe non vedersi riconosciuta la parte eccedente del servizio dichiarato.
*Chi non può sciogliere la riserva*
Non possono presentare l'istanza:
• coloro che non avevano richiesto la riserva nella relativa domanda di aggiornamento;
• coloro che non hanno conseguito il titolo entro il 30 giugno 2026;
• coloro che non hanno effettivamente maturato il servizio dichiarato;
• coloro che hanno dichiarato servizi non supportati da un contratto effettivamente in essere alla data del 16 marzo 2026.
*Cosa succede se non si presenta l'istanza*
La mancata presentazione della domanda entro le ore 23:59 del 2 luglio 2026 comporta il mancato scioglimento della riserva.
Nel caso della riserva per il servizio, sarà valutato esclusivamente il servizio maturato fino al 16 marzo 2026. L'eventuale servizio successivo potrà essere dichiarato soltanto in occasione del prossimo aggiornamento delle Graduatorie.
Per quanto riguarda invece le riserve relative ai titoli di accesso (abilitazione, specializzazione sul sostegno o altri titoli previsti dall'ordinanza), il mancato scioglimento della riserva comporterà il mancato inserimento a pieno titolo nella relativa graduatoria.