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📢 𝐗𝐈 𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐍𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 – 𝐈𝐋 𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀📅 6-7 novembre 2026 | Congresso Nazionale📅 8 novembre 2026 | Domenica Speci...
14/10/2026

📢 𝐗𝐈 𝐂𝐎𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐍𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 – 𝐈𝐋 𝐓𝐑𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍 𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀

📅 6-7 novembre 2026 | Congresso Nazionale
📅 8 novembre 2026 | Domenica Specialistica
📍 Auditorium Deloitte – Bari

Tre giornate di approfondimento, confronto e aggiornamento professionale dedicate al mondo del trust e alle sue più recenti evoluzioni giuridiche, fiscali e operative.

Un appuntamento di rilievo nazionale che riunisce docenti universitari e professionisti italiani e internazionali per affrontare temi di grande attualità: dalla riforma delle donazioni al diritto tributario, dal wealth planning alla tutela del patrimonio, fino ai rapporti tra trust, impresa, famiglia e diritto penale.

🎓 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Per la partecipazione all’intero Congresso sono stati riconosciuti:

⚖️ 12 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Bari;

📜 10 crediti formativi dal Consiglio Nazionale del Notariato;

📊 13 crediti formativi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Inoltre, l’Associazione ha riconosciuto 14 punti di aggiornamento permanente, validi ai fini dell’iscrizione al Registro dei Professionisti Accreditati e al Registro dei Trustee e Guardiani professionali.

📚 L’8 novembre si terrà la Domenica Specialistica, curata dal Prof. Maurizio Lupoi, dedicata agli aspetti operativi e alle prospettive del trust nel sistema giuridico italiano.

🍷 Il 6 novembre, i partecipanti potranno inoltre prendere parte alla cena conviviale “Pane, Amore e… Puglia”, un’occasione speciale di incontro e networking nella splendida cornice del lungomare di Bari.

📌 Formazione, aggiornamento e confronto: un’occasione da non perdere per tutti i professionisti del settore.

👉 Iscriviti ora!

🔹 Congresso Nazionale: https://eventi.il-trust-in-italia.it/it/corsi/titolo/34
🔹 Domenica Specialistica: https://eventi.il-trust-in-italia.it/it/corsi/titolo/36

14/10/2026

𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝’𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐧. 𝟔𝟕𝟖𝟑 - 𝟐𝟗 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
L’atto con il quale il fideiussore, successivamente alla prestazione della garanzia e all’erogazione del credito al debitore principale, trasferisca beni immobili al trustee di un trust familiare istituito in favore dei figli è soggetto a revocatoria, essendo sufficiente, trattandosi di atto gratuito, la consapevolezza del pregiudizio in capo al disponente, senza che occorra analoga consapevolezza dei beneficiari; nella specie, tale consapevolezza è stata desunta anche dalla qualità del disponente di socio e già amministratore della società debitrice principale.

Ai fini della revocatoria dell’atto di dotazione di un trust, l’eventus damni sussiste anche quando il disponente conservi ulteriori disponibilità patrimoniali, essendo sufficiente che il conferimento di beni immobili determini una variazione qualitativa del patrimonio tale da rendere più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito, in considerazione della maggiore agevolezza dell’aggressione esecutiva degli immobili rispetto ad altri cespiti.

Il trustee è parte in proprio, e non quale rappresentante del trust, nei giudizi relativi ai beni conferiti, poiché il trust non è soggetto dotato di personalità giuridica e il trustee è l’unico soggetto titolare dei rapporti con i terzi; ne consegue che il trustee che abbia resistito all’azione revocatoria assumendo una posizione contraria a quella del creditore può essere personalmente condannato alle spese di lite.

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14/10/2026

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚, 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 - 𝟐𝟒 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
Il creditore che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia della compravendita con la quale il debitore aveva alienato un immobile può procedere all’espropriazione del medesimo bene nei confronti del trustee al quale l’acquirente lo abbia successivamente conferito in trust, ancorché sia stata respinta la domanda revocatoria proposta contro l’atto di conferimento, assumendo il trustee la posizione di terzo acquirente di un bene proveniente da un atto dichiarato inefficace nei confronti del creditore.

Il trustee che coincida con la persona fisica che aveva acquistato l’immobile con l’atto successivamente dichiarato inefficace per revocatoria non può invocare, quale successivo acquirente del bene conferito in trust, la propria buona fede, essendo la coincidenza soggettiva e la concatenazione degli atti incompatibili con l’ignoranza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.

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14/10/2026

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐳𝐚, 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 - 𝟐𝟑 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
La qualità di disponente e beneficiario di un trust al quale sia stato trasferito un immobile non attribuisce, di per sé, una detenzione qualificata del bene tutelabile mediante l’azione di reintegrazione, ove non siano prodotti l’atto istitutivo dal quale risulti il diritto del beneficiario al godimento dell’immobile né elementi idonei a dimostrare l’effettivo esercizio del potere di fatto sul bene al momento dello spoglio, non essendo a tal fine sufficienti la residenza anagrafica nell’immobile e il pagamento di un’utenza.

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14/10/2026

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐜𝐨𝐧𝐚 𝐧. 𝟏𝟓𝟖𝟕 - 𝟐𝟏 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
È inopponibile ai creditori il vincolo di destinazione con il quale il debitore assoggetti un proprio immobile a segregazione per il generico scopo di realizzare in futuro una perequazione patrimoniale con la sorella, quando l’atto non individui un concreto programma assistenziale o una specifica esigenza di protezione meritevole di tutela, non potendo la finalità solidaristica essere integrata successivamente in giudizio mediante l’allegazione delle condizioni personali della beneficiaria.

Il vincolo di destinazione non traslativo mediante il quale il debitore assoggetti unilateralmente un bene già di sua proprietà a segregazione, conservandone la titolarità, non è opponibile ai creditori, non essendo consentito al debitore sottrarre unilateralmente propri beni alla garanzia patrimoniale mediante un negozio di autodestinazione puro.

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14/10/2026

𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝’𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐋’𝐀𝐪𝐮𝐢𝐥𝐚 𝐧. 𝟗𝟑𝟏 - 𝟏𝟖 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
La nullità della donazione di beni altrui travolge il successivo conferimento dei medesimi beni in trust quando la domanda di nullità sia stata trascritta entro cinque anni dalla trascrizione della donazione e dell’atto di conferimento, senza che possa operare la pubblicità sanante in favore dei successivi aventi causa; nella specie, donazione e conferimento nel trust erano stati stipulati nello stesso giorno e trascritti contestualmente, e la disponente aveva conferito beni dei quali non aveva acquistato la proprietà.

La causa concreta e la meritevolezza del trust sono irrilevanti quando la nullità dell’atto di conferimento derivi dalla mancanza della proprietà dei beni in capo alla disponente, che li aveva ricevuti mediante una precedente donazione nulla perché avente ad oggetto beni altrui.

I beneficiari del trust sono legittimati passivamente nel giudizio diretto a far dichiarare la nullità degli atti mediante i quali i beni sono stati conferiti nel trust quando siano evocati al fine di rendere loro opponibile la pronuncia, non rilevando che il loro acquisto sia destinato a realizzarsi soltanto alla scadenza del trust.

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14/10/2026

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐑𝐨𝐦𝐚 𝐧. 𝟏𝟐𝟖𝟏𝟕 - 𝟏𝟒 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
Ai fini della ricostruzione della massa sulla quale determinare la quota di riserva, devono essere considerati anche i beni conferiti dal de cuius in un family trust estero quando sia pacifico che il trust sia stato da lui istituito con beni a lui riconducibili e il medesimo abbia disposto per testamento delle attribuzioni relative al patrimonio in trust; nella specie, è stata inclusa nella riunione fittizia un’area commerciale sita in Australia appartenente al family trust istituito dal de cuius.

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14/10/2026

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐧. 𝟏𝟎𝟐 - 𝟗 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
I beni immobili conferiti dal disponente in un trust traslativo anteriormente all’apertura della sua liquidazione controllata restano esclusi dall’attivo della procedura, poiché il trasferimento al trustee e la conseguente segregazione li rendono estranei al patrimonio del disponente e relativamente impignorabili dai suoi creditori personali; l’apertura della liquidazione non può produrre, di per sé, un effetto sostanzialmente revocatorio del vincolo, restando affidata al liquidatore la verifica dei presupposti per l’esercizio delle azioni di invalidità, inefficacia o revocatoria degli atti di dotazione del trust.

L’atto istitutivo di trust e gli atti di dotazione già eseguiti mediante il trasferimento dei beni al trustee non sono assoggettati, in caso di successiva liquidazione controllata del disponente, alla disciplina dei rapporti contrattuali pendenti, non essendo assimilabili a un contratto sinallagmatico con prestazioni principali ancora ineseguite da entrambe le parti.

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14/10/2026

𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐕 𝐒𝐞𝐳. 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐧. 𝟑𝟏𝟎𝟔𝟏 - 𝟗 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔
Il mero conferimento di beni in trust non impedisce il loro sequestro penale quando sussistano elementi presuntivi idonei a dimostrare che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente o beneficiario sia soltanto apparente e che il trust sia stato istituito a fini simulatori; nella specie, le partecipazioni societarie formalmente riconducibili a una società appartenente a un trust discrezionale sono state ritenute nella disponibilità effettiva del beneficiario sulla base di un complesso di elementi indiziari attestanti la divergenza tra l’assetto formale del trust e la situazione reale.

Presupposto essenziale dell’effetto segregativo del trust è l’effettiva perdita, da parte del disponente, della disponibilità dei beni conferiti, sicché, ove la perdita del controllo sia soltanto apparente, il trust è qualificabile come sham trust e non impedisce il sequestro dei beni formalmente attribuiti al trustee.

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14/10/2026

𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐅𝐢𝐫𝐞𝐧𝐳𝐞, 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 - 𝟐𝟓 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔
La revoca giudiziale del trustee non può essere disposta in ragione di condotte incidenti sugli interessi personali, familiari, professionali o societari di uno dei beneficiari, ma richiede l’allegazione e la prova di condotte contrarie ai doveri del trustee concretamente lesive dell’interesse dei beneficiari alla buona e fruttuosa amministrazione del patrimonio segregato, non integrando una causa di revoca la conversione in azioni delle obbligazioni comprese nel fondo in trust e l’istituzione di ulteriori trust quando tali operazioni rientrino negli ampi poteri attribuiti al trustee dall’atto istitutivo e non sia dimostrato che abbiano depauperato il patrimonio segregato o perseguito un interesse personale del trustee incompatibile con quello dei beneficiari.

La condanna definitiva del trustee per bancarotta fraudolenta, con applicazione della pena accessoria dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, non comporta di per sé l’incapacità ad assumere o conservare l’ufficio di trustee, trattandosi di incarico fiduciario di diritto privato.

Nel procedimento promosso dal disponente, che sia anche beneficiario, per ottenere la revoca giudiziale del trustee non sono litisconsorti necessari gli altri beneficiari del trust, quando non ricorra un rapporto sostanziale unico e inscindibile che imponga che la decisione sia resa anche nei loro confronti.

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Indirizzo

Rome

Orario di apertura

Lunedì 10:00 - 18:00
Martedì 10:00 - 18:00
Mercoledì 10:00 - 18:00
Giovedì 10:00 - 13:30
14:00 - 17:30
Venerdì 10:00 - 18:00

Telefono

+39068070853

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