07/12/2024
Prot. n. 188/2024 Roma, 4 dicembre 2024
Al Ministero della Giustizia
• Dipartimento Organizzazione giudiziaria,
del Personale e dei Servizi [email protected], Direzione Generale
del personale, Uff.I Affari Generali [email protected],
• Dipartimento per gli Affari di Giustizia [email protected]
Oggetto: Commissari ad Acta. Richiesta di incontro. Richiesta di convocazione dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione. Accesso Generalizzato agli atti.
Questa organizzazione sindacale intende porre all’ordine del giorno la vicenda degli incarichi conferiti ai dirigenti degli uffici giudiziari come Commissari ad Acta per l’ottemperanza dei provvedimenti del giudice che riconoscono l’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo a norma della «Legge Pinto», n. 89 del 2001. Essa stabilisce che “il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente” vale a dire, del Ministero della Giustizia.
Nel corso degli anni, il modo in cui il Ministero della Giustizia ha attuato questa norma ha dato adito a innumerevoli disfunzioni:
1. le nomine riguardano soprattutto i dirigenti degli uffici giudiziari (procure, tribunali, Corti d’Appello, etc.), distogliendoli dalle loro incombenze principali;
2. l’Amministrazione non ha mai pensato di fornire ai dirigenti adeguata assistenza tecnica per cui essi debbono fare tutto da soli, o, nelle sedi in cui c’è un funzionario contabile, domandare un aiuto che viene comunque prestato a puro titolo di cortesia, in quanto non compreso tra i doveri d’ufficio;
3. salvo una giornata di formazione a distanza nel 2021, nessuna formazione è stata fornita ai commissari ad acta, che quindi hanno dovuto imparare gli adempimenti loro spettanti da autodidatti;
4. il Ministero non ha ritenuto di mettere a disposizione dei commissari alcun tipo di software gestionale;
5. i dirigenti rimangono indifesi di fronte alle condotte aggressive ed intimidatorie di alcuni studi legali che si sono specializzati sulla Legge Pinto e che spesso minacciano i commissari ad acta di conseguenze legali, come il deferimento alla Corte dei Conti o alla Procura della Repubblica; i commissari anzi subiscono richiami e richieste di chiarimento da parte del Ministero (quando a rigore essi sono ausiliari del giudice e a questo dovrebbero rispondere);
6. i commissari ad acta si trovano persino a dover fronteggiare sentenze di liquidazione falsificate.
7. Le nomine avvengono senza che il Ministero effettui alcuna previa verifica circa lo stato della liquidazione: per cui avviene che un dirigente venga nominato Commissario per somme che erano state già liquidate mesi prima.
8. Continuano ad essere effettuate nomine verso fine dell’anno, ignorando che i sistemi contabili si fermano il 15 dicembre, e quindi i ritardi nella liquidazione non potrebbero essere imputabili al Commissario nominato.
9. Il DAG chiede ai Commissari ad Acta, sotto forma di delega, di svolgere attività ulteriore propria del Dipartimento, dimenticando ancora una volta che il Commissario agisce quale ausiliario del giudice e non quale emanazione del Ministero. Il Consiglio di Stato (sezione IV, ordinanza 10 novembre 2020, n. 6925) ha peraltro già statuito sul fatto che anche dopo la nomina del commissario ad acta rimane il dovere in capo all’Amministrazione di provvedere.
Non esiste nemmeno una univoca interpretazione sul contenuto del compito del commissario ad acta, che in teoria dovrebbe limitarsi a liquidare solo l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo. Al contrario, è spesso richiesto ai dirigenti di provvedere anche alla liquidazione delle competenze riconosciute al difensore.
L’incarico commissariale, dunque, per come si è venuto articolando, comporta lo svolgimento di attività̀ di carattere esecutivo che non competono certo al dirigente (richiesta della documentazione necessaria; materiale predisposizione degli atti; interlocuzione con gli avvocati; calcolo degli importi; caricamento al SICOGE; interlocuzione con l’UCB - che nel silenzio degli uffici del DAG, è l’unico a fornire competenza e supporto in sede di verifica; predisposizione della difesa in caso di presentazione di reclami).
Infine, tutta questa attività, che occupa una rilevante parte del tempo di un dirigente, è... gratuita! Ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies della Legge n. 89/2001, così come inserito dall’art.1, comma 777, lett. l), della Legge n. 208/2015, “il compenso del commissario ad acta, rientra nell’onnicomprensività̀ della retribuzione dei dirigenti”.
La norma appare essere stata introdotta contra personas, visto che il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 21 del Codice del processo amministrativo è ausiliario del giudice, e questa funzione è normalmente retribuita.
Questa Organizzazione Sindacale osserva che il modo in cui il Ministero della Giustizia sta gestendo la vicenda vanifica lo spirito della Legge Pinto che è quello di offrire un ristoro alle persone vittime dell’irragionevole durata dei processi, al contrario allungando la loro vicenda con un processo amministrativo di ottemperanza, e l’ulteriore coda del procedimento di liquidazione del Commissario ad Acta.
Soprattutto, essa è un abuso della professionalità dei dirigenti, che vengono adibiti a compiti non rientranti nei loro doveri d’ufficio, senza formazione, senza assistenza e senza remunerazione.
Esiste un forte deficit di trasparenza: non è chiaro in che modo vengano attribuiti gli incarichi. La legge dice che il commissario è nominato dal giudice amministrativo, ma di fatto esso negli anni è stato individuato prima dal Dipartimento degli Affari di Giustizia, poi dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria. Dalla chiara lettera della legge (“il giudice amministrativo nomina ... commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali”) si deduce che potrebbero essere nominati commissari ad acta tutti i dirigenti di seconda fascia del Ministero, “amministrazione soccombente”: e tuttavia appare che nel corso degli anni siano stati nominati quasi solo dirigenti di uffici giudiziari.
L’incarico è stato inteso come gratuito ma la legge parla di “compensi riconosciuti al commissario ad acta”, che quindi dovrebbero rientrare nel fondo di risultato dei dirigenti.
L’Amministrazione appare comportarsi col dirigente incaricato come fosse un suo terminale, delegandolo a svolgere adempimenti ulteriori rispetto alla mera esecuzione della sentenza. In realtà la legge stabilisce che il Commissario ad Acta è un ausiliario del giudice e quindi è ad esso che deve riferire.
Infine, erano state fornite assicurazioni verbali ai dirigenti che con il 2025 sarebbe entrato in vigore il piano “PintoPaga”, per la gestione informatica e centralizzata presso il Ministero della procedura di liquidazione e per lo smaltimento dell’arretrato. L’innovazione sarebbe stata accompagnata da modifiche normative volte ad assumere personale dedicato e a incentivare gli avvocati a richiedere i pagamenti in tempi più rapidi, riducendo così interessi e spese derivanti da ritardi. A fine 2024 di questo piano non v’è traccia.
Riassumendo:
1) I dirigenti giudiziari fanno un lavoro che non compete loro;
2) Lo fanno a discapito del loro lavoro principale;
3) Non c’è alcuna trasparenza sui criteri di assegnazione degli incarichi; 4) Non c’è supporto di personale qualificato in contabilità;
5) Non c’è formazione;
6) Non c’è un compenso;
7) Esistono delicati profili di responsabilità;
8 ) Non è chiaro dove finiscano i compensi dovuti per gli incarichi.
Il sindacato dei Dirigenti CIDA FC pertanto:
a) domanda un urgente incontro per chiarire le prospettive di risoluzione della questione; b) domanda di sapere con quali criteri, in base a quali atti di organizzazione generale
vengono individuati i dirigenti destinatari dell’incarico di commissario ad acta; se tutti i dirigenti sono destinatari di incarichi; se tutti sono destinatari dello stesso numero di incarichi. A tal fine, con separata istanza, rivolge richiesta di accesso generalizzato ai documenti, dati ed informazioni riguardanti la vicenda;
c) domanda che sia riunito con urgenza l’Organismo Paritetico per l’Innovazione quale luogo deputato a “relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione” con particolare riferimento al progetto “PintoPaga” ed alle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato derivante dalla presente situazione ai dirigenti.
d) Si riserva ogni ulteriore azione a tutela della categoria e degli aderenti.
Il Responsabile Nazionale Dirigenti Giustizia CIDA Funzioni Centrali
Dario Quintavalle