CIDA FC Giustizia

CIDA FC Giustizia FP-CIDA RAPPRESENTA I DIRIGENTI E LE ALTE PROFESSIONALITÀ DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

Oggetto: I: Prot. m_dg.DOG.30/01/2025.0020567.U - Pubblicazione della procedura di interpello per l’attribuzione di un i...
31/01/2025

Oggetto: I: Prot. m_dg.DOG.30/01/2025.0020567.U - Pubblicazione della procedura di interpello per l’attribuzione di un incarico dirigenziale di livello non generale nell’ambito del Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: Ufficio

Con nota in data odierna, il sig. Capo Dipartimento annuncia che il 5 febbraio verrà pubblicato interpello per la posizione di dirigente dell'Ufficio I del Dipartimento.
Registriamo questa novità con interesse e soddisfazione, perché il capo dipartimento riconosce che l'informativa alle Organizzazioni sindacali è "dovuta", ed essa avviene addirittura in anticipo rispetto alla pubblicazione sul sito istituzionale giustizia.it
Si tratta di una decisa rottura rispetto alla prassi finora in vigore, in cui il Ministero si limitava a pubblicare il bando sul sito internet, lasciando che i dirigenti se ne accorgessero da soli.
Nemmeno per un momento vogliamo credere che ciò sia il risultato di una diffida da noi inviata per sospette condotte antisindacali.
Osiamo invece sperare che sia un primo importante segnale di trasparenza di una amministrazione che aveva come motto sul suo sito "percorsi chiari e trasparenti, un tuo diritto". Poi il sito è stato cambiato...
Incassiamo il risultato e andiamo avanti , verso una politica degli incarichi che deve essere molto più trasparente di così.
A presto per ulteriori aggiornamenti
Dario

Il 3 febbraio, un corso sugli aspetti teorici e pratici del nuovo ambiente digitale. Il ministro Nordio: "Grato alla Scuola superiore della magistratura"

21/12/2024

Comunicato stampa

PER I DIRIGENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA È ARRIVATO IL GRANDE CETRIOLO
NO A CAPRI ESPIATORI PER IL FALLIMENTO DEGLI OBIETTIVI PNRR

In tempo di Halloween, Linus aspetta in un campo il Grande Cocomero che porta doni.
I dirigenti giustizia, invece, a una settimana da Natale, hanno appena ricevuto dal Ministero della Giustizia il Grande Cetriolo.
Il Direttore Generale degli Affari Civili del DAG ha scritto il 17 dicembre a tutti i funzionari delegati annunciando che dal 16 dicembre sono disponibili, con una anticipazione di tesoreria, 95,7 milioni di euro per il pagamento delle spese di giustizia. I funzionari delegati dovranno completare i relativi adempimenti di loro competenza entro il prossimo… 23 dicembre, vale a dire in cinque giorni, domenica compresa.
Viene allegato anche un ‘modello 31’ “Ordinativo e buono su Ordine di Accreditamento”, in PDF non modificabile, il che significa che gli adempimenti dovranno essere fatti a mano e su cartaceo. Anni di informatizzazione azzerati con una nota ministeriale!
Questo sarebbe il modo, secondo il Ministero della Giustizia, di centrare l’obiettivo, previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), della riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.
“Colleghiamo i puntini a ritroso” ha detto Dario Quintavalle, Responsabile nazionale dirigenti Giustizia del sindacato CIDA: “un mese fa arriva ai funzionari delegati un diktat del Direttore Generale del personale del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, Gandini, che cambia gli obiettivi a tutti i funzionari delegati per renderli oggettivamente responsabili della puntualità dei pagamenti. Oggi questa ideona. Anche ammesso che i dirigenti e gli uffici da loro dipendenti possano lavorare tutti i mandati di pagamento in pochi giorni, è impensabile che gli altri organismi a valle possano materialmente pagare entro la fine dell’anno”.
Insomma, uno stress inutile per gli uffici che ci sembra abbia un solo scopo: precostituire un colpevole per il mancato rispetto di un obiettivo del PNRR da servire in pasto all’opinione pubblica.
Già li sentiamo: “C’erano 95 milioni di euro freschi da immettere nell’economia ma ancora una volta i dirigenti non sono stati all’altezza”.
Certo! Da mesi i pagamenti languivano per mancanza di fondi, e lo avevamo denunciato. Improvvisamente arriva una valanga di soldi e si pretende che vengano spesi entro l’anno saltando a pié pari adempimenti contabili e controlli. E in caso di errori, chi paga?
Il tema della puntualità dei pagamenti delle fatture commerciali della PA è troppo serio per essere trattato in questo modo: anche perché, sorpresa sorpresa, le spese di giustizia non sono ‘debiti’ commerciali, ma spese anticipate dall’erario che dovranno essere recuperate: quindi ‘crediti’ a tutti gli effetti.
Noi dirigenti del Ministero della Giustizia denunciamo questo giochetto e non ci stiamo a far da capro espiatorio delle inadempienze ed inefficienze dell’amministrazione che colpiscono noi per primi e ci impediscono di far bene il nostro lavoro nei tempi tecnici necessari.
Si è rotto il rapporto di fiducia tra dirigenti ed amministrazione, e come sindacato contrasteremo questo inaccettabile modo di fare in tutte le sedi competenti.

14/12/2024

Signor Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
[email protected]



Ogg: nuovi obiettivi assegnati ai dirigenti funzionari delegati al pagamento delle spese di giustizia



Questa Organizzazione sindacale apprende che i dirigenti con incarico di funzionari delegati per le spese di giustizia si sono visti recapitare nel novembre scorso un Addendum al P.D.G. di conferimento dell’incarico di dirigente amministrativo.

Con tale addendum il Direttore Generale Dott.ssa Maria Isabella Gandini pretende di disporre l’assegnazione di un ulteriore obiettivo rispetto a quelli già previsti dal P.D.G. esistente:

“Assicurare il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture o delle richieste equivalenti di pagamento secondo il disposto di cui all’art.4 bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n.41 recante “disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”.

La normativa richiamata così recita:

“2. Le amministrazioni pubbliche …, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.”

Si osserva quanto segue.

Quanto alla procedura seguita:

Il rapporto dei dirigenti con l’Amministrazione è di natura contrattuale. La richiesta di “sottoscrivere per presa visione l’addendum e restituirlo a mezzo mail” introduce invece una procedura surrettiziamente para contrattuale, di nessun valore giuridico e non prevista dalle norme né dalla prassi: nessuno mai ha dovuto sottoscrivere un PDG per presa visione.

La stessa norma richiamata, infatti, stabilisce che le amministrazioni integrano “i rispettivi contratti individuali”. Il PDG è atto unilaterale con cui l’Amministrazione si determina a contrarre, conferendo o rinnovando l’incarico. Il PDG è afferente per sua natura ad un contratto. Di conseguenza una volta modificato il PDG, occorre la novazione del contratto d’incarico in essere;

Solo in sede di novazione dei contratti d’incarico l’amministrazione potrà eventualmente assegnare nuovi obiettivi ai dirigenti, e questi eventualmente accettarli;

Quanto alla natura delle spese di giustizia:

La normativa in riferimento, già di per sé discutibile, riguarda - come si evince dalla lettura della stessa, dalla Circolare DFP-RGS 1/2024, e da ultimo dalla nota OIV di cui al prot. 2792.U del 19 settembre 2024 - i tempi di pagamento delle fatture commerciali. Le spese di giustizia, per costante giurisprudenza, non hanno natura commerciale;

Difatti, le spese di giustizia, pagate sul cap. 1360, sono “anticipate dall’erario” e sono astrattamente, e in molti casi anche concretamente, recuperabili. In una ordinata contabilità, tali poste vanno segnate a credito: tale aspetto ne esclude l’assimilabilità ai debiti della PA, che sono oggetto della normativa richiamata.

Quanto agli obiettivi assegnati:

Come la letteratura sulla valutazione illustra, gli obiettivi debbono rispondere ai requisiti indicati nella sigla SMART: Specifici, Misurabili, Attingibili, Rilevanti e Temporizzati. Ne segue che l’assegnazione di un obiettivo annuale deve avere un anno di tempo per essere prodotto, e deve essere nella disponibilità del dirigente la sua realizzazione. È pertanto fuori discussione che l’introduzione di un nuovo obiettivo di performance possa riferirsi al 2024, considerando che la disposizione e la relativa comunicazione sono avvenute in prossimità della conclusione dell’anno;

In altri ministeri, la rimodulazione del contratto (del contratto, si badi, non del PDG) è avvenuta chiarendo che il dirigente è responsabile per il mancato rispetto dei termini previsti dalla norma solo per colpevole o dolosa inerzia nella liquidazione della fattura; al Ministero della Giustizia la responsabilità è di fatto oggettiva.

Quanto ai soggetti destinatari della norma:

La norma si applica “ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali” ma anche “ai dirigenti apicali delle rispettive strutture”. Domandiamo di sapere se la misura adottata abbia comportato una ristrutturazione del rapporto di lavoro anche dei Direttori generali;

Domandiamo di sapere se anche i magistrati capi degli Uffici Distrettuali, funzionari delegati per una serie di capitoli di spesa, rientrino nel campo di applicazione della normativa in riferimento, e in caso contrario quali strumenti abbia l’amministrazione per controllare la puntualità degli adempimenti di loro spettanza, e se li abbia posti in essere.

Benché il Direttore Generale Gandini abbia a più riprese asserito di stare solo applicando la normativa, la procedura seguita viola sia la normativa in materia di tempi di pagamento delle PA, che la normativa legislativa e contrattuale in materia di conferimento degli incarichi.

Va pertanto duramente stigmatizzato il fatto che, attraverso l’errata interpretazione di una norma, e al di fuori di qualunque consultazione sindacale, il Direttore generale Gandini pretenda addirittura di rimettere in discussione la natura contrattuale del rapporto di lavoro.

L’evidente tentativo di far ricadere sui dirigenti del territorio - con un provvedimento unilaterale e non fondato sulla legge – la responsabilità oggettiva di mancati o ritardati pagamenti è una buona occasione per ridiscutere la materia delle spese di giustizia.

Come è a tutti noto, il provvedimento di liquidazione delle spese di giustizia non è vincolato a termini certi e rientra nella competenza del magistrato, non del funzionario delegato; inoltre, la messa a disposizione dei fondi avviene da parte del Ministero, e quest’ultimo è in grave ritardo.

Dunque, il Dirigente amministrativo funzionario delegato è solo colui che, sulla base delle disposizioni di altri soggetti, mette in atto materialmente il procedimento di pagamento delle spese di giustizia con fondi di cui non ha la disponibilità. Stando l’assenza di margini di discrezionalità, come è possibile assegnargli un obiettivo siffatto?

Mentre respingiamo l’ennesima patata bollente che dal Ministero centrale viene rifilata ai dirigenti sul territorio, domandiamo di ridiscutere l’intera materia dei funzionari delegati per le spese di giustizia - funzione afferente all’esercizio della giurisdizione che, oggi attribuita ai dirigenti amministrativi, in una corretta divisione dei poteri andrebbe piuttosto conferita al Capo dell’Ufficio.

I dirigenti sono invitati a respingere la richiesta di presa d’atto del ministero che in ogni caso, in assenza della sottoscrizione di un nuovo contratto, non ha, nei loro confronti, alcun effetto giuridico.

Le domandiamo un urgente incontro su questo e altri temi già segnalati in precedenti note.



Il Responsabile Nazionale Dirigenti Giustizia CIDA Funzioni Centrali

07/12/2024

Prot. n. 188/2024 Roma, 4 dicembre 2024
Al Ministero della Giustizia
• Dipartimento Organizzazione giudiziaria,
del Personale e dei Servizi [email protected], Direzione Generale
del personale, Uff.I Affari Generali [email protected],
• Dipartimento per gli Affari di Giustizia [email protected]
Oggetto: Commissari ad Acta. Richiesta di incontro. Richiesta di convocazione dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione. Accesso Generalizzato agli atti.
Questa organizzazione sindacale intende porre all’ordine del giorno la vicenda degli incarichi conferiti ai dirigenti degli uffici giudiziari come Commissari ad Acta per l’ottemperanza dei provvedimenti del giudice che riconoscono l’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo a norma della «Legge Pinto», n. 89 del 2001. Essa stabilisce che “il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente” vale a dire, del Ministero della Giustizia.
Nel corso degli anni, il modo in cui il Ministero della Giustizia ha attuato questa norma ha dato adito a innumerevoli disfunzioni:
1. le nomine riguardano soprattutto i dirigenti degli uffici giudiziari (procure, tribunali, Corti d’Appello, etc.), distogliendoli dalle loro incombenze principali;
2. l’Amministrazione non ha mai pensato di fornire ai dirigenti adeguata assistenza tecnica per cui essi debbono fare tutto da soli, o, nelle sedi in cui c’è un funzionario contabile, domandare un aiuto che viene comunque prestato a puro titolo di cortesia, in quanto non compreso tra i doveri d’ufficio;
3. salvo una giornata di formazione a distanza nel 2021, nessuna formazione è stata fornita ai commissari ad acta, che quindi hanno dovuto imparare gli adempimenti loro spettanti da autodidatti;
4. il Ministero non ha ritenuto di mettere a disposizione dei commissari alcun tipo di software gestionale;
5. i dirigenti rimangono indifesi di fronte alle condotte aggressive ed intimidatorie di alcuni studi legali che si sono specializzati sulla Legge Pinto e che spesso minacciano i commissari ad acta di conseguenze legali, come il deferimento alla Corte dei Conti o alla Procura della Repubblica; i commissari anzi subiscono richiami e richieste di chiarimento da parte del Ministero (quando a rigore essi sono ausiliari del giudice e a questo dovrebbero rispondere);
6. i commissari ad acta si trovano persino a dover fronteggiare sentenze di liquidazione falsificate.
7. Le nomine avvengono senza che il Ministero effettui alcuna previa verifica circa lo stato della liquidazione: per cui avviene che un dirigente venga nominato Commissario per somme che erano state già liquidate mesi prima.
8. Continuano ad essere effettuate nomine verso fine dell’anno, ignorando che i sistemi contabili si fermano il 15 dicembre, e quindi i ritardi nella liquidazione non potrebbero essere imputabili al Commissario nominato.
9. Il DAG chiede ai Commissari ad Acta, sotto forma di delega, di svolgere attività ulteriore propria del Dipartimento, dimenticando ancora una volta che il Commissario agisce quale ausiliario del giudice e non quale emanazione del Ministero. Il Consiglio di Stato (sezione IV, ordinanza 10 novembre 2020, n. 6925) ha peraltro già statuito sul fatto che anche dopo la nomina del commissario ad acta rimane il dovere in capo all’Amministrazione di provvedere.
Non esiste nemmeno una univoca interpretazione sul contenuto del compito del commissario ad acta, che in teoria dovrebbe limitarsi a liquidare solo l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo. Al contrario, è spesso richiesto ai dirigenti di provvedere anche alla liquidazione delle competenze riconosciute al difensore.
L’incarico commissariale, dunque, per come si è venuto articolando, comporta lo svolgimento di attività̀ di carattere esecutivo che non competono certo al dirigente (richiesta della documentazione necessaria; materiale predisposizione degli atti; interlocuzione con gli avvocati; calcolo degli importi; caricamento al SICOGE; interlocuzione con l’UCB - che nel silenzio degli uffici del DAG, è l’unico a fornire competenza e supporto in sede di verifica; predisposizione della difesa in caso di presentazione di reclami).
Infine, tutta questa attività, che occupa una rilevante parte del tempo di un dirigente, è... gratuita! Ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies della Legge n. 89/2001, così come inserito dall’art.1, comma 777, lett. l), della Legge n. 208/2015, “il compenso del commissario ad acta, rientra nell’onnicomprensività̀ della retribuzione dei dirigenti”.
La norma appare essere stata introdotta contra personas, visto che il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 21 del Codice del processo amministrativo è ausiliario del giudice, e questa funzione è normalmente retribuita.
Questa Organizzazione Sindacale osserva che il modo in cui il Ministero della Giustizia sta gestendo la vicenda vanifica lo spirito della Legge Pinto che è quello di offrire un ristoro alle persone vittime dell’irragionevole durata dei processi, al contrario allungando la loro vicenda con un processo amministrativo di ottemperanza, e l’ulteriore coda del procedimento di liquidazione del Commissario ad Acta.
Soprattutto, essa è un abuso della professionalità dei dirigenti, che vengono adibiti a compiti non rientranti nei loro doveri d’ufficio, senza formazione, senza assistenza e senza remunerazione.
Esiste un forte deficit di trasparenza: non è chiaro in che modo vengano attribuiti gli incarichi. La legge dice che il commissario è nominato dal giudice amministrativo, ma di fatto esso negli anni è stato individuato prima dal Dipartimento degli Affari di Giustizia, poi dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria. Dalla chiara lettera della legge (“il giudice amministrativo nomina ... commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali”) si deduce che potrebbero essere nominati commissari ad acta tutti i dirigenti di seconda fascia del Ministero, “amministrazione soccombente”: e tuttavia appare che nel corso degli anni siano stati nominati quasi solo dirigenti di uffici giudiziari.
L’incarico è stato inteso come gratuito ma la legge parla di “compensi riconosciuti al commissario ad acta”, che quindi dovrebbero rientrare nel fondo di risultato dei dirigenti.
L’Amministrazione appare comportarsi col dirigente incaricato come fosse un suo terminale, delegandolo a svolgere adempimenti ulteriori rispetto alla mera esecuzione della sentenza. In realtà la legge stabilisce che il Commissario ad Acta è un ausiliario del giudice e quindi è ad esso che deve riferire.
Infine, erano state fornite assicurazioni verbali ai dirigenti che con il 2025 sarebbe entrato in vigore il piano “PintoPaga”, per la gestione informatica e centralizzata presso il Ministero della procedura di liquidazione e per lo smaltimento dell’arretrato. L’innovazione sarebbe stata accompagnata da modifiche normative volte ad assumere personale dedicato e a incentivare gli avvocati a richiedere i pagamenti in tempi più rapidi, riducendo così interessi e spese derivanti da ritardi. A fine 2024 di questo piano non v’è traccia.
Riassumendo:
1) I dirigenti giudiziari fanno un lavoro che non compete loro;
2) Lo fanno a discapito del loro lavoro principale;
3) Non c’è alcuna trasparenza sui criteri di assegnazione degli incarichi; 4) Non c’è supporto di personale qualificato in contabilità;
5) Non c’è formazione;
6) Non c’è un compenso;
7) Esistono delicati profili di responsabilità;
8 ) Non è chiaro dove finiscano i compensi dovuti per gli incarichi.
Il sindacato dei Dirigenti CIDA FC pertanto:
a) domanda un urgente incontro per chiarire le prospettive di risoluzione della questione; b) domanda di sapere con quali criteri, in base a quali atti di organizzazione generale
vengono individuati i dirigenti destinatari dell’incarico di commissario ad acta; se tutti i dirigenti sono destinatari di incarichi; se tutti sono destinatari dello stesso numero di incarichi. A tal fine, con separata istanza, rivolge richiesta di accesso generalizzato ai documenti, dati ed informazioni riguardanti la vicenda;
c) domanda che sia riunito con urgenza l’Organismo Paritetico per l’Innovazione quale luogo deputato a “relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione” con particolare riferimento al progetto “PintoPaga” ed alle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato derivante dalla presente situazione ai dirigenti.
d) Si riserva ogni ulteriore azione a tutela della categoria e degli aderenti.
Il Responsabile Nazionale Dirigenti Giustizia CIDA Funzioni Centrali
Dario Quintavalle

Cari colleghi,CIDA ha scritto al Ministero della Giustizia sulla ormai incresciosa ed incancrenita situazione dei commis...
07/12/2024

Cari colleghi,
CIDA ha scritto al Ministero della Giustizia sulla ormai incresciosa ed incancrenita situazione dei commissari ad acta.
Abbiamo anche fatto accesso generalizzato agli atti per scoprire se questa corvée vale per tutti.
Vi terremo informati
Dario

Interpello Dipartimento affari di giustizia  Pubblicazione del 7 novembre 2024- Direzione generale degli affari giuridic...
10/11/2024

Interpello
Dipartimento affari di giustizia


Pubblicazione del 7 novembre 2024
- Direzione generale degli affari giuridici e legali - Ufficio II

Ai sensi del D.lgs. 165/01 e del D.M. 15 maggio 2013 relativo all’affidamento degli incarichi dirigenziali non generali dell’amministrazione centrale, si procede alla pubblicazione della seguente posizione dirigenziale non generale:

08/11/2024
08/11/2024

Benvenuti in CIDA FC, lasciate un messaggio

Indirizzo

Viale Del Policlinico, 129/a
Rome
00161

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando CIDA FC Giustizia pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi

Digitare