Associazione Aurora
Nasce dalla voglia e dall'interesse di alcuni amici che hanno deciso di dedicare del tempo al servizio della comunità, per quanto concerne vari ambiti:
- Volontariato
- Culturale
– Sociale Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:
“ASSOCIAZIONE AURORA APS”, IN BREVE “AURORA APS”, assume la forma
giuridica di associazion
e non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. La sede Legale, dove vengono custoditi tutti i documenti e tutti gli atti riferibili alla gestione deII’Ente, è in Via Della Piera n. 5 i. 1, in Monselice (Pd). La sede operativa, ossia quella dove l’Associazione potrà svolgere la sua attività (corsi, seminari, approfondimenti culturali), potrà variare di volta in volta in base agli accordi (contratti di comodato, di locazione anche transitoria o documenti equivalenti), che saranno sottoscritti con le Società, gli Enti o le Imprese che vorranno collaborare con l’Associazione, condividendone gli scopi sociali. Si potranno avere anche due o più sedi operative in base alle attività culturali e formative promosse. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. ART. 2
(Statuto)
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Iegge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa. ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile. ART. 5
(Finalità e Attività)
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di Ioro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è/sono:
f} Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
b) Interventi e prestazioni sanitarie;
w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della Iegge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1,comma 266, della Iegge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
art. 1;
a) La realizzazione di eventi sociali e culturali a scopo benefico e di volontariato;
b) Creare e Gestire uno o più siti Web per la diffusione della propria attività;
c) Stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, fornendo tutte le garanzie richieste per il raggiungimento del proprio scopo sociale;
d) Accedere, ove Io ritenga o sia necessario, a contributi volontari pubblici o privati, fornendo tutte le garanzie richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
e) Esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, per autofinanziamento, osservando in tali casi le normative fiscali vigenti: A tale proposito l’Associazione, in via esclusivamente marginale, potrà, richiedendo tutte le eventuali autorizzazioni sanitarie necessarie, esercitare anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, ricorrendo ai soci deII’Associazione per l’eventuale individuazione del soggetto preposto, ai sensi della vigente normativa, alla somministrazione di alimenti e bevande. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017. ART. 6
(Ammissione)
Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il Ioro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione aII’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che suIl’istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non è rivalutabile. ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
esaminare i Iibri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore. e il dovere di:
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente. ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di Iavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di Iavoro retribuito con l’associazione. L’attività deII’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente aII’associato. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione: Assemblea degli associati, Organo di amministrazione,
Presidente,
Organo di controllo, nominato al superamento dei limitì previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017,
Organo di revisione, subordinata la nomina al verificarsi delle condizioni di legge. Se l’associazione supera i limiti di cui all’art. 31, comma 1 D.Lgs. 117/17. ART. 11
(L’assemblea )
L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, o cinque nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati, mediante comunicazione attraverso i siti istituzionali e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione. L'AssembIea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo Io ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione. L’AssembIea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e Io scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. ART.12
(Compiti deII’AssembIea)
L’assemblea:
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale
dei conti;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei Ioro confronti;
delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei Iavori assembleari;
delibera Io scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Iegge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità deII’associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la Ioro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, modifica Io statuto dell’associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera Io scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno °/ degli associati. ART. 15
(Organo di amministrazione)
L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L’organo di amministrazione è composto da numero 3 membri a 5 membri, sempre in numero dispari, eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate, oppure, come previsto dal codice del terzo settore, agli enti associati. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. AI conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l’associazione,
predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Iegge,
predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei Iibri sociali di sua competenza,
è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, disciplina l’ammissione degli associati,
delibera suIl’escIusione degli associati,
accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza altri componenti dell’organo di amministrazione. Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’organo di amministrazione assieme agli attua le deliberazioni dell’assemblea
ART. 16
(Il Presidente)
Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. ART. 17
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. L’organo di controllo:
vigila sull’osservanza della Iegge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Art. 19 (Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti Iibri sociali:
a) il libro degli associati, e aderenti, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; ,
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Iibri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo amministrativo. ART. 20
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni;
proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso Io svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. ART. 21
(I beni)
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati neII’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati. ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per Io svolgimento dell’attività statutaria ai fini delI’escIusivo perseguimento delle finalità previste. ART. 23
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. ART. 24
(Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione. ART. 26
(Personale retribuito)
L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Iegge e da apposito regolamento adottato dall’associazione. ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. ART. 28
(Responsabilità dell’associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. ART. 29
(Assicurazione dell’associazione)
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa. ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Iegge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. ART. 31
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. ART. 32
(Norma transitoria)
1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
2. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100073589317463&set=a.166894359106874