Consulta Giovanile - Comune Di Monasterace

Consulta Giovanile - Comune Di Monasterace E' istituita dal Comune di Monasterace, per come previsto all’art. 34 comma 1 dello Statuto Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n° …. Art. 9.

La Consulta è strumento per la partecipazione dei giovani nella vita civile della comunità e per la promozione della cittadinanza attiva dei giovani nei processi democratici. COMUNE DI MONASTERACE
( Provincia di Reggio Calabria)

Assessorato Politiche Giovanili



STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Art. 1 -Istituzione
1. del …… la "CONSULTA COMUNALE

GIOVANILE" quale organismo permanente teso a favorire la partecipazione attiva dei giovani.
2. La Consulta comunale Giovanile non persegue finalità di lucro, è apartitica e rifiuta ogni forma di discriminazione e di violenza. Tutti i membri della consulta operano al suo interno ispirandosi ai principi del bene collettivo e non seguendo finalità specifiche personale o di gruppi di appartenenza. Art. 2 – Finalità
1. La Consulta Giovanile è organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere - non vincolante, anche se obbligatorio - su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.
2. La Consulta è strumento per la partecipazione dei giovani nella vita civile della comunità e per la promozione della cittadinanza attiva dei giovani nei processi democratici.
3. La Consulta si realizza con il libero e volontario apporto dei giovani residenti nel territorio comunale ispirando le sue attività ai principi della più ampia partecipazione democratica e al più ampio coinvolgimento del mondo giovanile.
4. Il suo funzionamento è basato sui principi di uguaglianza dei diritti di tutti i giovani residenti, i quali hanno diritto senza discriminazione alcuna a partecipare alle attività promosse dalla Consulta, concorrere all'elaborazione dei programmi di attività, fare parte dell’Assemblea e delle Commissioni di lavoro, eleggere ed essere eletti nel Consiglio Direttivo.
5. La Consulta:
a) Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani;
b) Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali, collaborando con l’ente comunale nello sviluppo delle politiche giovanili;
c) E’ strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
d) Promuove incontri, dibattiti, ed iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero e per la promozione di attività educative non formali e di educazione alla legalità;
e) Raccoglie informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile, ambiente, vacanze e turismo) sia direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali. Art. 3 – Ambiti di competenza
La Consulta può intervenire in tutti gli ambiti che abbiano una qualche attinenza con i problemi del mondo giovanile e in particolare:
• Cultura e spettacolo;
• Sport e tempo libero;
• Iniziative di solidarietà e aggregazione;
• Politica ambientale e sviluppo e utilizzazione del territorio;
• Sicurezza;
• Informazione. Art. 4 -Organi
Sono organi della Consulta Giovanile:
a) L’Assemblea, quale organo di indirizzo generale;
b) Il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo. Art. 5 - L'Assemblea
1. Sono componenti dell'Assemblea:
a) l'Assessore Comunale con delega alle Politiche Giovanili. b) i giovani residenti nel territorio comunale e di età compresa tra i 16 e i 32 anni che hanno fatto richiesta di adesione con apposito modulo che attesta la loro accettazione dello Statuto e che, di conseguenza sono registrati nell’elenco dei soci;
c) le organizzazioni giovanili costituite con atto pubblico che operano sul territorio cittadino da almeno un anno e che hanno aderito alla Consulta Comunale delegando, ciascuna organizzazione, un proprio rappresentante di età non superiore ai 35 anni;
d) il numero dei partecipanti è illimitato.

2. Le richieste di adesione alla Consulta, indirizzate all’Amministrazione Comunale, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, mediante la compilazione di apposito modulo e contestuale sottoscrizione di accettazione dello Statuto.
3. Si considerano componenti effettivi della Consulta coloro che ne abbiano fatto istanza entro i termini stabiliti dal bando di adesione e in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
4. I componenti decadono dall’assemblea generale al compimento del 33° anno d’età,per dimissioni volontarie o per mancata partecipazione alle sedute per tre volte consecutive senza far valere cause giustificative.
5. Eventuali dimissioni, decadenze e nuove istanze di adesioni successive, nonché le naturali decadenze per sopraggiunti limiti d’età, avranno decorrenza a partire dal 01 gennaio di ogni anno.
6. Il Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno provvede all’aggiornamento annuale dell’Assemblea Generale, inserendo le nuove adesioni, cancellando coloro che hanno perso i requisiti e i dimissionari. Art. 5 – Attribuzioni dell’Assemblea
1. L’Assemblea è organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta, spetta all’Assemblea:
a) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
b) Esprimere gli obiettivi programmatici da perseguire nell’ambito delle finalità di cui al presente Statuto;
c) Deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto da sottoporre successivamente all’approvazione del Consiglio Comunale;
d) Deliberare in merito alle proposte presentate all’Assemblea da parte del Consiglio Direttivo. Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea.
1. La Consulta si riunisce di regola almeno quattro volte l’anno secondo una programmazione trimestrale e ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
2. La prima seduta è convocata dall’Assessore comunale competente.
3. Le sedute successive sono convocate dal Presidente della Consulta secondo le modalità decise dal Consiglio Direttivo con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di convocazione.
4. La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali. Art. 7 .Validità delle sedute
1. La riunione in prima convocazione dell’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi.
2. L’assessore comunale di competenza non viene computato ai fini della verifica del numero legale per la validità delle sedute.
3. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche. Art. 8 – Validità delle deliberazioni
1. Le deliberazioni rappresentano le manifestazioni della volontà dell’Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano, fatta salva l’elezione degli organo interni per la quale si procede mediante votazione a scrutinio segreto.
2. L’Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.
4. L’assessore comunale competente partecipa ai lavori dell’Assemblea senza diritto di voto.
5. L’esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario. Il Consiglio Direttivo
1. Il primo Consiglio Direttivo è composto da 11 membri, scelti tra i componenti dell’Assemblea, eletti a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno.
2. Entrambi i sessi devono essere rappresentati da un numero minimo di quattro consiglieri.
3. Il numero dei membri dei Consigli successivi è stabilito dalle norme di autoregolamentazione approvate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo in carica.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
6. Nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo si provvederà a designare un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Vice Segretario. Art. 10 - Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Presidente è l’organo responsabile della Consulta e la rappresenta. Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, mantiene le relazioni con le istituzioni, facilita la comunicazione all’interno dell’Assemblea.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di sua impossibilità.
3. Il Segretario redige il verbale delle sedute, delle deliberazioni e provvede ai contatti con i membri dell’Assemblea.
4. Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di sua impossibilità.
5. Spetta altresì ai membri del Consiglio Direttivo:
a) collaborare nell’attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell’Assemblea;
b) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell’Assemblea, proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti e iniziative da esaminare;
c) mantenere i rapporti con l’Amministrazione Comunale, anche attraverso una relazione annuale descrittiva del lavoro svolto;
d) mantenere i rapporti con le altre Consulte ed Enti vari per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Statuto. Art. 11 – Commissioni di Lavoro
Eventuali Commissioni di lavoro, composte da membri dell’Assemblea, possono essere costituite per decisione del Consiglio Direttivo. La loro funzione e le loro mansioni saranno definite contestualmente alla loro costituzione. Art. 12-Modificazioni dello Statuto.
1. Lo Statuto può essere modificato esclusivamente dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, ma a tal fine è necessaria una preventiva richiesta di revisione, che deve essere votata con parere favorevole dai due terzi dei membri dell’assemblea della Consulta Giovanile.
2. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, sempre con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea. Art. 13 – Sede
1. La Consulta ha sede nella Biblioteca Comunale “C. Alvaro” in via Giorgio Papaleo a Monasterace Marina.
2. L’utilizzo di altre sedi può essere valutato qualora ritenuto necessario od opportuno in relazione ad esigenze che dovessero sopravvenire. Art. 14 – Durata
La Consulta ha durata illimitata. Art. 15 – Risorse
La consulta giovanile può avvalersi, previo opportuno contatto, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti ai suoi fini istituzionali, della collaborazione del personale individuato dall’amministrazione. Art. 15 – Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le leggi, le normative e i regolamenti vigenti.
2. Per quanto riguarda le operazioni di voto e, più in generale, le attività della Consulta, valgono le norme di autoregolamentazione approvate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Indirizzo

Monasterace

Sito Web

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