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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: NON BASTA CHE IL FATTO SIA ACCADUTO📝Una lavoratrice era stata licenziata per essersi allonta...
03/09/2026

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: NON BASTA CHE IL FATTO SIA ACCADUTO

📝Una lavoratrice era stata licenziata per essersi allontanata dal posto durante il turno. L’assenza, però, era durata molto meno di quanto contestato e la Corte d’appello aveva già ritenuto eccessiva la sanzione.

👨🏻‍⚖️La Cassazione, con la sentenza n. 23817 del 22 luglio 2026, ha chiarito che, quando il CCNL prevede per quella specifica condotta soltanto un richiamo, una multa o una sospensione, il licenziamento non è consentito e può comportare la reintegrazione.

⚖️Nel caso esaminato, i giudici dovranno quindi verificare cosa preveda esattamente il CCNL Mobilità per l’abbandono temporaneo del posto di lavoro.

🔍La sentenza ricorda anche che eventuali precedenti disciplinari non possono essere recuperati successivamente per giustificare il licenziamento, se non sono stati indicati nella contestazione e nella comunicazione finale.

👨🏻‍💻Prima di licenziare non basta, dunque, valutare quanto il comportamento appaia grave: occorre verificare con attenzione come quella condotta sia descritta e sanzionata dal contratto collettivo.

👉Nelle procedure disciplinari sono spesso questi dettagli - precisione della contestazione, contenuto del CCNL e scelta della sanzione - a determinare la tenuta o meno del provvedimento.

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🏖️ FERIE E RETRIBUZIONE: COSA HA STABILITO LA CASSAZIONECon l’ordinanza n. 18529 dell’8 giugno 2026, la Corte di Cassazi...
30/08/2026

🏖️ FERIE E RETRIBUZIONE: COSA HA STABILITO LA CASSAZIONE

Con l’ordinanza n. 18529 dell’8 giugno 2026, la Corte di Cassazione ribadisce un principio importante: durante le ferie il lavoratore deve percepire una retribuzione sostanzialmente comparabile a quella normalmente ricevuta durante il lavoro.

👉 Non è però necessario che ogni singola voce retributiva venga mantenuta integralmente.

La Cassazione, in linea con la giurisprudenza europea, ammette l’esclusione di alcune componenti purché la riduzione complessiva non sia significativa e non finisca per scoraggiare il lavoratore dal godimento delle ferie.

📌 Nel caso esaminato, alcune indennità richieste da un macchinista incidevano complessivamente per circa il 3,37% della retribuzione. Secondo la Corte, una riduzione di tale entità non era tale da rendere meno conveniente la fruizione delle ferie.
⚖️ Il principio resta centrale: le ferie devono essere un periodo di effettivo riposo e la loro retribuzione deve garantire al lavoratore condizioni economiche sostanzialmente equivalenti a quelle del periodo lavorativo.

💬 UGL: conoscere i propri diritti è il primo passo per poterli tutelare. La corretta applicazione delle regole sulle ferie è fondamentale per garantire un equilibrio tra organizzazione aziendale e tutela della persona che lavora.

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BUON FERRAGOSTO Ugl Confederazione Ugl Terziario Venezia UGL Veneto Uglveneto
15/08/2026

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08/08/2026



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SUPERMINIMO INDIVIDUALE: QUANDO PUÒ ESSERE ASSORBITO📝Due lavoratori contestano la progressiva riduzione del superminimo ...
07/08/2026

SUPERMINIMO INDIVIDUALE: QUANDO PUÒ ESSERE ASSORBITO

📝Due lavoratori contestano la progressiva riduzione del superminimo individuale riconosciuto al momento dell’assunzione; a loro avviso, il mancato assorbimento protrattosi per diversi anni e le successive previsioni del CCNL rendevano ormai intangibile tale trattamento economico.

👨🏻‍⚖️La Cassazione, con l’ordinanza n. 18760 del 9 giugno 2026, ha respinto il ricorso, ribadendo come il superminimo, quale eccedenza rispetto ai minimi tabellari, è normalmente assorbibile dagli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali o dal riconoscimento di una qualifica superiore.

⚖️L’assorbimento è escluso quando una clausola individuale, una disposizione collettiva o un altro titolo attribuiscano espressamente al superminimo carattere non assorbibile, circostanze che spetta al lavoratore allegare e provare.

🔍Il semplice fatto che il superminimo non sia stato assorbito per molti anni non dimostra automaticamente una rinuncia datoriale, posto che anche l’uso aziendale richiede una condotta favorevole, costante, uniforme e generalizzata, la cui esistenza deve essere accertata concretamente dal giudice; neppure una clausola collettiva sopravvenuta può trasformare automaticamente i superminimi già riconosciuti in voci non assorbibili, salvo che ciò risulti chiaramente dal testo del contratto collettivo.

❗Viene quindi confermata l’importanza di disciplinare con precisione, già nella lettera di assunzione, la natura assorbibile o non assorbibile del superminimo, prevenendo successive controversie sulla composizione della retribuzione.

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STATI GENERALI E PROGRAMMAZIONE REGIONALE: UGL VENETO E REGIONE VENETO INSIEME PER UN WELFARE GENERATIVO, LAVORO DI QUAL...
29/07/2026

STATI GENERALI E PROGRAMMAZIONE REGIONALE: UGL VENETO E REGIONE VENETO INSIEME PER UN WELFARE GENERATIVO, LAVORO DI QUALITÀ E SVILUPPO TERRITORIALE
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Ugl Veneto, presentato il pacchetto di proposte strategiche UGL nell'ambito degli Stati Generali della Programmazione e del Bilancio Compartecipati. Regione del Veneto.

BUONI PASTO: LA MENSA “SULLA CARTA” NON È SUFFICIENTE🍝La presenza di una mensa aziendale non esclude il diritto al buono...
22/07/2026

BUONI PASTO: LA MENSA “SULLA CARTA” NON È SUFFICIENTE

🍝La presenza di una mensa aziendale non esclude il diritto al buono pasto quando il lavoratore, per l’organizzazione del turno, non può concretamente utilizzarla.

⚖️È il principio affermato dal Tribunale di Gela, Sezione lavoro, con la sentenza n. 408 del 19 giugno 2026.

👨🏻‍⚖️Il caso riguardava un’infermiera del presidio ospedaliero di Gela, alla quale l’Azienda sanitaria non aveva riconosciuto il servizio mensa né il relativo buono sostitutivo per 854 turni superiori alle sei ore, svolti tra dicembre 2020 e ottobre 2025. Il regolamento aziendale subordinava il beneficio a ulteriori requisiti di durata e collocazione oraria del turno.

🔍Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 e della disciplina collettiva del comparto Sanità, dopo sei ore di lavoro matura il diritto alla pausa.

📍Se le esigenze assistenziali impediscono di interrompere effettivamente il servizio e di accedere alla mensa, il diritto non scompare: deve essere garantito mediante il buono pasto sostitutivo.

✔️Il buono pasto non ha natura retributiva, ma assistenziale: tutela il recupero delle energie psicofisiche e concilia le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente. Per questo, regolamenti interni più restrittivi non possono svuotare il diritto previsto dalla legge e dal contratto collettivo.

💰L’Azienda sanitaria è stata quindi condannata a risarcire alla lavoratrice € 3.626,58, oltre interessi e spese processuali.

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TFR E SOCIETÀ CANCELLATA: IL LAVORATORE PUÒ ACCEDERE AL FONDO INPS🖊️La cancellazione del datore di lavoro dal Registro d...
17/07/2026

TFR E SOCIETÀ CANCELLATA: IL LAVORATORE PUÒ ACCEDERE AL FONDO INPS

🖊️La cancellazione del datore di lavoro dal Registro delle Imprese non può determinare la perdita del TFR e delle ultime tre retribuzioni maturate dal lavoratore.

👨🏻‍⚖️Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 250/2026 del 27 giugno 2026, ha affermato che, quando la società è estinta e non può essere assoggettata a una procedura concorsuale, il lavoratore può promuovere un autonomo giudizio per ottenere l’accertamento del proprio credito.

⚖️Il titolo giudiziale così ottenuto consente di presentare la domanda al Fondo di garanzia dell’INPS, superando l’impossibilità di agire direttamente nei confronti di un soggetto giuridico ormai inesistente.

✔️La soluzione si pone in continuità con Cass. n. 1864/2025.
L’azione deve essere proposta nei confronti degli ex soci della società estinta, i quali conservano la legittimazione processuale passiva anche quando non abbiano ricevuto somme in sede di liquidazione.

📍Lo scioglimento e la cancellazione d’ufficio dell’impresa, eventi non imputabili ai lavoratori, non possono impedire l’accesso alla tutela previdenziale prevista dalla legge per il pagamento del TFR e delle ultime mensilità.

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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA CONTESTAZIONE: PER IL TRIBUNALE DI ROVIGO È NULLITÀ CON REINTEGRA, ANCHE NELLA PICCOLA ...
13/07/2026

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA CONTESTAZIONE: PER IL TRIBUNALE DI ROVIGO È NULLITÀ CON REINTEGRA, ANCHE NELLA PICCOLA IMPRESA

👨🏻‍⚖️Il Tribunale di Rovigo con sentenza del 03.07.2026 afferma chr il licenziamento disciplinare intimato senza preventiva contestazione dell’addebito non integra un mero vizio procedurale, ma un vizio radicale che travolge l’intero procedimento espulsivo.

📍La decisione valorizza l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori come norma imperativa di garanzia: senza contestazione scritta, specifica e preventiva, il lavoratore è privato del diritto di difesa prima del recesso.

🖊️Il punto centrale è che, nel regime del d.lgs. 23/2015, tale violazione viene letta come nullità virtuale: dunque trova applicazione la tutela reintegratoria dell’art. 2, nonostante in passato il dibattito si sia concentrato sulla sola tutela indennitaria per i vizi formali.

🔍 La pronuncia si colloca nel solco dell’orientamento che considera il difetto assoluto di contestazione come “inesistenza dell’intero procedimento”, e non come semplice irregolarità.

⚖️ Il passaggio più rilevante, però, é che la reintegra opera a prescindere dalle dimensioni dell’azienda, perché la nullità del licenziamento, in quanto contraria a norma imperativa, richiama il regime forte previsto dall’art. 2 del Jobs Act.

👉In questa prospettiva, la sentenza rafforza la funzione sostanziale delle garanzie disciplinari: la contestazione non è un formalismo, ma il presupposto minimo di legittimità del potere espulsivo.

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