03/09/2026
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: NON BASTA CHE IL FATTO SIA ACCADUTO
📝Una lavoratrice era stata licenziata per essersi allontanata dal posto durante il turno. L’assenza, però, era durata molto meno di quanto contestato e la Corte d’appello aveva già ritenuto eccessiva la sanzione.
👨🏻⚖️La Cassazione, con la sentenza n. 23817 del 22 luglio 2026, ha chiarito che, quando il CCNL prevede per quella specifica condotta soltanto un richiamo, una multa o una sospensione, il licenziamento non è consentito e può comportare la reintegrazione.
⚖️Nel caso esaminato, i giudici dovranno quindi verificare cosa preveda esattamente il CCNL Mobilità per l’abbandono temporaneo del posto di lavoro.
🔍La sentenza ricorda anche che eventuali precedenti disciplinari non possono essere recuperati successivamente per giustificare il licenziamento, se non sono stati indicati nella contestazione e nella comunicazione finale.
👨🏻💻Prima di licenziare non basta, dunque, valutare quanto il comportamento appaia grave: occorre verificare con attenzione come quella condotta sia descritta e sanzionata dal contratto collettivo.
👉Nelle procedure disciplinari sono spesso questi dettagli - precisione della contestazione, contenuto del CCNL e scelta della sanzione - a determinare la tenuta o meno del provvedimento.
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