22/09/2026
Pubblichiamo il Comunicato stampa completo (quello riportato dalla Stampa locale è comunque corretto e ringraziamo erbanotizie.com per l'attenzione, ma integriamo qui con i riferimenti normativi e l'immagine, nei commenti, con il bacino di utenza ridotto a causa di scelte "amministrative" che hanno ulteriormente ridotto il numero di nascite a Erba rispetto al trend in diminuzione per motivi di denatalità). L'immagine di copertina mostra come l'attività del Centro nascite, come qualsiasi servizio, deve essere sostenuta anche a livello di visibilità: evidentemente sono state fatte, prima ancora di rendere pubblica la decisione, scelte di "marketing" diverse.
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PUNTO NASCITA DI ERBA: SOTTO I 500 PARTI LA CHIUSURA NON È AUTOMATICA
Servono una procedura di deroga, un progetto credibile e una precisa scelta politica e amministrativa.
La soglia dei 500 parti annui non può essere presentata come un meccanismo che imponga sempre e automaticamente la chiusura di un punto nascita. L'Accordo della Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, Rep. atti n. 137/CU, indica almeno 1.000 nascite annue come parametro standard verso cui tendere. Lo stesso Accordo consentiva il mantenimento di punti nascita con volumi inferiori, ma originariamente "comunque non al di sotto di 500 parti/anno", sulla base di motivate valutazioni relative ai bisogni delle diverse aree geografiche e alle rilevanti difficoltà di attivazione del trasporto materno assistito. Il quadro è stato successivamente completato dal D.M. 11 novembre 2015, che ha attribuito al Comitato Percorso Nascita nazionale il compito di esprimere un parere motivato sulle richieste regionali di mantenimento dei punti nascita con meno di 500 parti annui e in condizioni orograficamente difficili, in deroga a quanto previsto dall'Accordo del 2010.
La formulazione giuridicamente corretta è quindi questa: 500 parti costituiscono la soglia minima ordinaria, ma non un limite assoluto e inderogabile. Sotto tale valore occorre una specifica richiesta della Regione, sentito il Comitato Percorso Nascita regionale, seguita dall'istruttoria e dal parere consultivo del Comitato nazionale. La deroga deve essere costruita su dati e garanzie concrete La particolare conformazione della Valassina e del Piano d'Erba può essere posta alla base della richiesta, ma deve essere dimostrata tecnicamente.
La presenza dei laghi, la qualità dei collegamenti stradali e ferroviari, le condizioni di traffico, i collegamenti con i punti nascita alternativi e l'efficienza del trasporto sanitario devono essere tradotti in dati verificabili. Il protocollo metodologico ministeriale richiede in particolare:- la verifica degli standard operativi, tecnologici e di sicurezza;- l'inserimento del presidio nella rete regionale dei punti nascita di primo e secondo livello;- l'effettivo funzionamento dei sistemi STAM e STEN per il trasporto materno e neonatale;- l'analisi georeferenziata della mobilità delle partorienti e del bacino di utenza attuale e potenziale;- un programma finalizzato ad aumentare l'attrattività del punto nascita;- la definizione delle responsabilità professionali, della formazione del personale e dei relativi costi;- un eventuale piano di adeguamento, con obiettivi, coperture e tempi verificabili. Denatalità, bacino potenziale e attrattività La denatalità incide sui volumi, ma non esaurisce la questione. Il protocollo richiede espressamente di considerare non soltanto i parti già registrati, ma anche il bacino di utenza potenziale, i flussi di mobilità attiva e passiva e un programma per incrementare l'attrattività del presidio.
Il calo dei parti può dunque dipendere anche dalla perdita di personale, dalla riduzione dei servizi, dalle scelte organizzative dell'ente gestore e dalla mancata promozione dell'ospedale sul territorio. Le aree oggi assorbite da altri ospedali devono essere analizzate per stabilire quale quota di domanda potrebbe realisticamente tornare a Erba.
Sicurezza: i volumi contano, ma non sono l'unico requisito Non è corretto ridurre la sicurezza alla formula secondo cui, sotto una determinata soglia, i sanitari non sarebbero abbastanza "allenati". I volumi di attività sono un elemento rilevante e la giurisprudenza amministrativa ha richiamato anche un'indicazione attribuita all'OMS di 650 parti annui. Tale richiamo, tuttavia, non costituisce la fonte della soglia italiana e non elimina la procedura di deroga prevista dal quadro nazionale. La normativa considera un sistema più articolato: presenza del personale nelle 24 ore, organizzazione, formazione continua, tecnologie, sala operatoria disponibile, capacità di affrontare le emergenze, collegamento con la rete ospedaliera e trasporto materno e neonatale. La sicurezza non coincide pertanto con un solo numero, ma richiede il rispetto di tutti gli standard previsti.
La Terapia Intensiva Neonatale non è richiesta in ogni punto nascita L'Accordo del 2010 distingue i punti nascita di primo livello dai centri di secondo livello dotati di Terapia Intensiva Neonatale. Un punto nascita di primo livello non deve quindi possedere necessariamente una TIN propria, ma deve garantire l'assistenza pediatrica e neonatologica prevista, la stabilizzazione delle emergenze e il collegamento formale e operativo con il centro superiore attraverso STAM e STEN.
Per i punti nascita sotto i 500 parti, il protocollo prevede inoltre un'area neonatale adeguatamente attrezzata, la selezione delle gravidanze ammesse al parto e un collegamento effettivo, funzionale e organizzativo con una Unità di Neonatologia o TIN di riferimento. Le carenze attuali non sono un destino inevitabile Se oggi mancano personale, attrezzature o servizi complementari, tale carenza non può essere presentata come una condizione immutabile. La procedura consente di accompagnare la richiesta di deroga con un concreto piano di adeguamento. Gli standard di sicurezza restano irrinunciabili, ma possono e devono essere garantiti mediante investimenti, assunzioni, formazione e una diversa organizzazione della rete.
La questione è quindi contemporaneamente tecnica, amministrativa e politica.
La sicurezza costituisce la condizione imprescindibile; spetta però alla politica assumere l'iniziativa, chiedere la deroga, finanziare gli adeguamenti e dimostrare la strategicità territoriale del presidio. I rappresentanti locali e regionali devono chiarire se intendano promuovere una vera istruttoria, sostenuta da dati, investimenti e un progetto di rilancio, oppure limitarsi a ratificare il progressivo ridimensionamento dell'ospedale. Difendere il punto nascita non significa conservare soltanto una sala parto: significa riconoscere all'ospedale di Erba una funzione strategica per il Piano d'Erba, la Valassina e il territorio circostante. Una comunità progressivamente privata dei propri servizi essenziali è un territorio condannato al declino.
*** Riferimenti normativi e istituzionali ***
Accordo della Conferenza Unificata 16 dicembre 2010, Rep. atti n. 137/CU, pubblicato nella G.U. Serie generale n. 13 del 18 gennaio 2011: testo integrale.- D.M. 2 aprile 2015, n. 70, Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, G.U. n. 127 del 4 giugno 2015: Gazzetta Ufficiale.- D.M. 11 novembre 2015, art. 1, integrazione dei compiti del Comitato Percorso Nascita nazionale in materia di richieste di deroga per punti nascita sotto i 500 parti annui: Ministero della Salute - Comitato Percorso Nascita.- Protocollo metodologico del Comitato Percorso Nascita nazionale per la valutazione delle richieste relative a punti nascita con meno di 500 parti annui e in condizioni orogeografiche difficili: testo del protocollo.- Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 23 settembre 2019, n. 6335, sul valore degli standard quantitativi e sulla sicurezza dei punti nascita: Giustizia amministrativa.