16/07/2026
La 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲, 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟭𝟮𝟲-𝟮𝟬𝟮𝟲 pubblicata oggi (16.07.2026) ha fortunatamente dichiarato 𝐥’𝐢𝐥𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 dell’art. 104-bis, comma 1-bis, secondo periodo, norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, in funzione della confisca di cui all’art. 322-ter del codice penale, e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest’ultima disposizione, ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione).
𝗟'𝗢𝗥𝗗𝗢 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗥𝗔𝗟𝗜𝗦 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘃𝗼 !
Qui il testo della sentenza:
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