STATUTO:
Articolo 1 - denominazione e sede.
È costituita una associazione denominata "INGIROMANGIANDO" con sede in Castelfranco di Sopra, Via Camalfi n. 9. Articolo 2 - scopi e oggetto sociale
L'associazione si pone i seguenti scopi:
a) promuovere, elaborare e diffondere la cultura in tutti suoi aspetti ed in particolare l'arte culinaria ed enogastronomica. b) valorizzare umanamente ed artisticame
nte i suoi associati favorendo l'accesso ai prodotti, alle tecniche, alle esperienze e ad ogni altra attività connessa con l'arte e la cultura enogastronomica;
c) promuovere la socialità e la solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione dell'associazione stessa. A tal fine l'associazione potrà:
- Organizzare eventi musicali, concerti, rassegne, festival.
- Organizzare l'abilitazione di soci, da parte degli enti preposti, alla mescita ed alla preparazione, conservazione e trasformazione di cibi e bevande.
- Organizzare stages, corsi di perfezionamento e seminari, per la formazione privata o professionale di associati e non associati, nel settore enogastronomico, ristorazione, bar e mescite, produzione, trasformazione o commercio di prodotti
alimentari.
- Organizzare acquisti privilegiati per i soci, per lo sviluppo, la ricerca e la sperimentazione, nelle sedi sociali e private.
- Organizzare eventi di degustazione e cene a tema anche con coinvolgimento in prima persona di soci abilitati nella preparazione di cibi e bevande.
- Organizzare conferenze e convegni.
- Organizzare feste.
- Organizzare visite guidate ad aziende, produttori, trasformatori e commercianti del settore vinicolo ed alimentare.
- Pubblicare e presentare riviste, libri, video, CD, realizzazioni multimediali aperti alla collaborazione di enti pubblici e privati e persone di diversi orientamenti.
- Organizzare concorsi.
- Operare di concerto con gli organismi già esistenti al fine di organizzare attività educative, culturali e ricreative.
- Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi associativi. Essa si finanzia con:
- le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone
fisiche o giuridiche;
- i proventi realizzati nello svolgimento dell'attività;
- il ricavato di sottoscrizioni e raccolte fondi, da impiegare
per il conseguimento dei fini statutari;
- i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- ogni altro provento comunque conseguito. Articolo 3
L'associazione può adempiere ai suoi scopi e svolgere l'attività sia in Italia che all'estero. Articolo 4
Per svolgere l'attività di cui all'articolo 2, l'associazione potrà avvalersi, oltre che della professionalità degli associati, dell'apporto di collaboratori esterni per la realizzazione dei singoli progetti in atto. Possono far parte dell'associazione tutti coloro che sono direttamente o indirettamente interessati agli scopi e all'oggetto sociale. Articolo 6 - soci
Per l'ammissione a socio occorre presentare domanda, anche verbale, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che decide in merito alla stessa. La qualifica di socio si assume al momento del pagamento della quota associativa. Tutti i soci sono effettivi, con espressa esclusione di diverse categorie di soci. Ogni socio ha pertanto diritto, se maggiorenne, a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione con pieno diritto di voto su
ogni decisione ed in particolare:
- approvare o modificare il presente statuto ed i regolamenti;
- approvare il bilancio annuale;
- eleggere gli organi dell'associazione;
- essere eletto negli organi dell'associazione. Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'associato è tenuto a corrispondere al momento dell'iscrizione una quota associativa la cui misura viene proposta, ogni anno, dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea. Detto contributo è intrasmissibile se non per causa di morte e ne è espressamente esclusa ogni forma di rivalutazione. Il Consiglio Direttivo può deliberare anche il pagamento di un contributo annuale, valido per l'anno solare in corso, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta l'iscrizione, per far fronte alle spese di gestione e alle iniziative dell'associazione. Articolo 7
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morte. Articolo 8
Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente
Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli Organi Associativi;
b) per morosità, anche del contributo annuale se deliberato, senza giustificato motivo;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Le esclusioni saranno approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Articolo 9
L'appartenenza all'Associazione comporta, per l'associato, l'obbligo di osservare il presente Statuto e tutte le deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dagli organi sociali. Articolo 10
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente. Articolo 11 - Assemblea
L'Assemblea è costituita da tutti i soci effettivi dell'Associazione amministrativamente in regola con il pagamento della quota. Ogni associato partecipa alle votazioni dell'assemblea in base al principio del voto singolo di cui all'art.2538 comma secondo c.c.. Ogni associato può esprimere, oltre al proprio voto, quello di un massimo di tre altri soci mediante delega scritta. Articolo 12 - Funzioni dell'assemblea
L'Assemblea:
a) determina l'indirizzo generale dell'Associazione, esprimendo pareri, formulando voti e deliberando sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'attività stessa;
b) approva i rendiconti economici e finanziari dell'Associazione;
c) elegge il Consiglio Direttivo scegliendone i membri fra gli associati;
d) delibera sulle modifiche del presente statuto. Articolo 13 - Convocazione assemblea
L'assemblea è convocata a cura del Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 di giugno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente ed ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno
o quando ne faccia richiesta oltre un quinto degli iscritti. Procede ogni tre anni, in occasione della convocazione straordinaria, alle elezioni del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata a mezzo affissione della convocazione nella sede sociale, da effettuarsi almeno dieci prima della
data, dell'ora e del luogo di svolgimento dell'Assemblea con indicazione dell'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione diretta o delegata di almeno la metà degli associati. Qualora tale quota non venga raggiunta, l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentati. L'assemblea come sopra costituita può trattare qualsiasi argomento incluse le modifiche allo statuto. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e dei rappresentati. Per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione, le relative deliberazioni devono essere approvate col voto favorevole di almeno due terzi dei presenti e dei rappresentati. L'assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo secondo l'ordine risultante dalle votazioni. In caso di parità, risulterà eletto l'iscritto con maggior anzianità di iscrizione all'associazione. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. Articolo 14 - Consiglio direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da tre ad undici membri che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Comprende almeno:
un presidente, un vicepresidente, un tesoriere; inoltre i consiglieri per raggiungere il numero totale stabilito. Il Consiglio Direttivo:
a) nomina fra i suoi membri il Presidente, il vicepresidente ed il tesoriere se non vi ha provveduto l'assemblea;
b) può delegare ai suoi membri od anche ad altri soci determinate funzioni od incarichi;
c) promuove e delibera le iniziative tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;
d) redige le relazioni sull'attività dell'Associazione ed i bilanci annuali;
e) decide in merito alle domande di ammissione all'Associazione e sui provvedimenti di espulsione;
f) delibera sugli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio sociale;
g) determina annualmente la misura del contributo associativo che verrà poi approvata dall'Assemblea;
h) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo statuto;
i) integra per cooptazione i componenti del Consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il proprio mandato, scegliendoli fra gli associati. Non può tuttavia determinare per cooptazione, neppure in tempi successivi,
più di un terzo del Consiglio. l) dispone l'ordinamento dei servizi e degli uffici dell'Associazione e provvede all'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente, fissandone la retribuzione e gli obblighi disciplinari;
m) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all'Assemblea. Articolo 15
Il Consiglio Direttivo si riunisce a scadenza periodica e comunque su convocazione del Presidente, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A
parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Perde diritto di voto qualunque membro del Consiglio Direttivo che non sia presente alle riunioni senza giustificato motivo per più di tre volte all'anno. Articolo 16
Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, salvo che non vi abbia provveduto l'assemblea, fra i propri membri e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Presiede di diritto l'Assemblea
ed il Consiglio Direttivo ed adempie tutte le funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi sociali. Vigila e presiede a tutte le attività dell'Associazione. In caso di sua assenza o inadempimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Al Presidente dell'associazione spetta, inoltre, la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Articolo 17
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Può essere revocato dal Consiglio Direttivo col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Articolo 18
Il patrimonio sociale è formato:
a) dai beni mobili e immobili e dai valori che a qualunque titolo pervengano all'Associazione;
b) dalle eccedenze annue di bilancio che siano destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva. c) Dal fondo di riserva.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. Articolo 19
Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Almeno quindici giorni prima della successiva assemblea ordinaria, il Consiglio Direttivo deve depositare presso la sede sociale il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Articolo 20
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art.13. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire le finalità di utilità generale, ad Enti od Associazioni a scopo benefico, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.