Associazione Proprietari Casa & Immobili

Associazione Proprietari Casa & Immobili E' costituita in Cagliari un'associazione dei proprietari edili - con la sigla: A.P.C.I. - Associazio

E' costituita in Cagliari un'associazione dei proprietari edili - con la sigla: A.P.C.I. - Associazione Proprietari Casa & Immobili - di coloro cioè che posseggono a vario titolo (proprietà , usufrutto, uso, etc.) piccoli e grandi patrimoni immobiliari quali case, locali , fabbricati ed aree in genere. L'Associazione non ha carattere e fini politici e non ha scopo di lucro, ma è rappresenta un cen

tro di iniziativa per la tutela degli interessi dei proprietari di beni immobili. Le finalità dell'Associazione sono realizzate attraverso vari percorsi, con l'intento di utilizzare le competenze professionali ed umane interne all'associazione, e riguardano:

curare e promuovere, anche in collaborazione con associazioni e gruppi affini, iniziative quali convegni, incontri, dibattiti dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei proprietari di beni immobili;
studiare i problemi giuridici, tributari, tecnici economici, sociali e sindacali che interessano la proprietà edilizia e promuove la loro risoluzione;
organizzare idonei corsi e/o seminari rivolti ai soci, quali l'amministrazione immobiliare e condominiale, l'avviamento di affittacamere e bed & breakfast , case vacanze e similari tesi ad ottimizzare la gestione del proprio patrimonio edilizio;
consentire l'associazione di circoli, associazioni, enti e simili che abbiano scopi affini ed analoghe;
svolgere in generale iniziative analoghe o comunque conformi agli scopi statutari e idonee al loro conseguimento;
Rientra nei fini dell''Associazione, l'istituzione dei speciali servizi per l'assistenza e la consulenza a favore dei soci in materia legale, amministrativa, tecnica e tributaria, anche avvalendosi del supporto di professionisti esperti.

13/12/2024
17/05/2023

Siglato il patto tra amministrazione e le associazioni dei padroni degli appartamenti: "Affitti calmierati e nuove abitazioni da trovare prima di uno sfratto"

20/03/2023

Intervista al Presidente Tolu al TG3 del 16/03/2023 sulla Direttiva UE per la riqualificazione energetica delle abitazioni.

11/05/2022
02/08/2021

Si avvisa il gentile pubblico che gli uffici resteranno chiusi per le ferie estive dal 5 al 25 agosto. Le attività riprenderanno regolarmente giovedì 26 agosto. Auguriamo una serena estate

Da oggi sarà possibile avere il supporto della associazione anche a Quartu Sant'Elena . Per una maggior presenza sul ter...
30/03/2021

Da oggi sarà possibile avere il supporto della associazione anche a Quartu Sant'Elena . Per una maggior presenza sul territorio e viste le innumerevoli richieste pervenuteci, è stata recentemente aperto uno sportello APCI anche a Quartu . La sede si trova in Via Monaco n.18 in zona Quartello, presso i locali del Caf Patronato; per maggiori informazioni e per un appuntamento si può contattare il Geom. Roberto Ambu al 3516636268 o scrivi una mail a:

indirizzo : [email protected]

Orari di apertura: martedì e venerdì 16:00-19:00

Si ricorda che al momento - in attuazione alle norme di contrasto alla diffusione del CORONAVIRUS - si riceve il pubblico SOLO su APPUNTAMENTO.

Da oggi sarà possibile avere il supporto della associazione anche a Quartu Sant'Elena . Per una maggior presenza sul territorio e viste le innumerevoli richieste pervenuteci, è stata recentemente aperto uno sportello APCI anche a Quartu . La sede si trova in Via Monaco n.18 in zona Quartello, pres...

L‘amministratore di un Condominio per effetto dell’art. 1130 comma 6° codice civile è obbligato a mantenere ed aggiornar...
30/03/2021

L‘amministratore di un Condominio per effetto dell’art. 1130 comma 6° codice civile è obbligato a mantenere ed aggiornare l’anagrafe condominiale.

“…6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”

In tal senso l‘amministratore procede alla variazione dei dati in forma scritta entro 60 giorni dalla comunicazione degli stessi.

Eventuali mancanze o incompetenze in materia di comunicazioni di dati, vincola l’amministratore in termini di tenuta del Registro previa raccomandata, a sollecitare il condomino per l’invio degli stessi, ritenendolo responsabile in caso di reiterate omissioni.

Ciascun condomino è tenuto a comunicare all‘amministratore la variazione di tutti i dati da iscrivere nel Registro dell’anagrafe condominiale.

La mancata collaborazione consente all’amministratore del Condominio di richiedere informazioni agli eredi o di procedere, per inerzia degli stessi, a procedere alle richieste di informazioni agli uffici competenti.

Decesso del condomino: cosa deve fare l’amministratore

Se un condomino muore e la propria scomparsa non viene denunciata dagli eredi, l’amministratore ha comunque l’obbligo di individuare gli stessi.

Gli eredi del defunto, infatti, hanno obbligo di depositare la dichiarazione di successione, provvedendo al pagamento dell‘imposta di successione.

L‘obbligo di comunicazione decorre entro 12 mesi dall’apertura della successione che coincide con la data della scomparsa del condomino adempiendo alle relative comunicazioni di voltura catastale e presso la conservatoria del registro

L‘amministratore, pertanto, per poter aggiornare il Registro dell’anagrafe condominiale potrebbe effettuare ricerche presso l’Ufficio Catastale e la Conservatoria del registro per verificare i nuovi proprietari dell’immobile sito nello stabile condominiale.

In particolare, se gli eredi non comunicano la propria identità a seguito di decesso del condomino, l’amministratore dovrà effettuare una visura agli uffici del Territorio per ottenere la documentazione relativa.

Tale documentazione attesta la titolarità dell’immobile ovvero consente di accertarsi se un determinato individuo vanti un titolo reale su in immobili o sullo stesso gravino ipoteche ed altre garanzie reali.

Morte dell’amministratore di condominio:

In caso di decesso dell’amministratore di Condominio, occorrerà far riferimento all’art.1722 del c.c. ai sensi e per effetti del quale, la morte, interdizione o inabilitazione del mandante estingue il mandato ricevuto.

Art. 1722. (Cause di estinzione).

Il mandato si estingue:

1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale e’ stato conferito;

2) per revoca da parte del mandante;

3) per rinunzia del mandatario;

4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa e’ continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.

Tale mandato non avendo ad oggetto l’esercizio di attività di impresa si estingue soltanto alla morte del mandatario.

Con la morte del mandatario e l’estinzione del rapporto con esso costituito, la sostituzione dell’amministratore dev’essere gestita per iniziativa del singolo condomino ex art.66 del disp.att.cc.

Ciascun condomino ha facoltà di convocare l’assemblea per chiedere la nomina di un nuovo amministratore e per ottenere dagli eredi del defunto tutta la documentazione per l’aggiornamento del Registro dell’anagrafe del Condominio.

L’unica soluzione necessaria da assumere, al di là del dolore per la perdita del rappresentante legale, è la convocazione di un’assemblea al fine di nominare, immediatamente, un sostituto.

L’estinzione o perdita di un condomino o dell’amministratore di condominio deve per forza di cose risultare per effetto di aggiornamenti dei dati, nell’apposito Registro dell’Anagrafe Condominiale

L‘amministratore di un Condominio per effetto dell’art. 1130 comma 6° codice civile è obbligato a mantenere ed aggiornare l’anagrafe condominiale. “…6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali...

Indirizzo

Piazza Giovanni XXIII, 62
Cagliari
09128

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